Deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale da parte della figlia convivente dei titolari della societa' oggetto dell'accertamento fiscale

La' dove il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 52, comma 6, (richiamato, per le imposte sui redditi, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 33) prescrive che il verbale di ispezione deve essere sottoscritto da contribuente o da chi lo rappresenta', indica semplicemente la persona addetta all'azienda o alla casa, non implicando un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo alla stessa. Ne consegue che deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale da parte della figlia convivente dei titolari della societa' oggetto dell'accertamento fiscale.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 23 settembre 2011, n. 19505



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo - Presidente

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

DA. Va. , elettivamente domiciliata in Roma, Corso d'Italia n. 19, presso l'avv. Fabrizio Cuppone, rappresentata e difesa dall'avv. LEBOTTI RAFFAELE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 56/03/08, depositata il 12 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 56/03/08, depositata il 12 maggio 2008, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, e' stata confermata l'illegittimita' dell'avviso di accertamento, per IVA, IRPEF ed IRAP relative al 1998, emesso nei confronti di Da.Va. . Il giudice d'appello ha ritenuto che fosse stato violato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, poiche' non vi e' prova dell'avvenuta notifica del P.v.c. alla contribuente non risultando agli atti alcuna delega conferita dalla ricorrente al figlio nelle forme previste dalla legislazione tributaria.

La Da. resiste con controricorso.

2. Premesso che il ricorso del Ministero e' inammissibile per difetto di legittimazione, il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, con il quale si denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, citato articolo 42, in quanto l'avviso di accertamento conterrebbe tutti gli elementi idonei a consentire alla contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria, e' inammissibile per difetto di autosufficienza.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, e' anch'esso inammissibile, non contenendo l'indicazione riassuntiva e sintetica richiesta dall'articolo 366 bis c.p.c..

4. Appare, invece, manifestamente fondato il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 52, comma 6, per avere il giudice di merito ritenuto irrilevante la sottoscrizione del processo verbale di constatazione da parte del figlio della contribuente.

Premesso, in punto di fatto, che e' pacifico in causa che il processo verbale de quo e' stato sottoscritto e consegnato al figlio della contribuente, e posto che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati negli avvisi di accertamento non si riferisce, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 33) prescrive che il verbale di ispezione deve essere sottoscritto da contribuente o da chi lo rappresenta', indica semplicemente la persona addetta all'azienda o alla casa, non implicando un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo alla stessa (con la conseguenza, con riguardo alla fattispecie allora esaminata, che deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale da parte della figlia convivente dei titolari della societa' oggetto dell'accertamento fiscale) (Cass. n. 6351 del 2008).

5. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio";

che la relazione e' stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne' memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va dichiarata l'inammissibilita' del ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze (con compensazione delle spese) e, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato al par. 4, va accolto il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, inammissibili gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale procedera' a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze e compensa le spese.

Accoglie il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate e dichiara inammissibili il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.

 

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