E' ammesso l'accertamento induttivo delle maggiori imposte, di versamenti fatti da un amico o parente, dimostrati in giudizio con distinte e assegni bancari, se la causale del versamento non è giustificata da una fattura

In tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad avvalersi della 'prova per presunzione', la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda contestare l'efficacia presuntiva dei fatti addotti dall'ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano. Ne consegue che è ammesso l'accertamento induttivo delle maggiori imposte, di versamenti fatti da un amico o parente, dimostrati in giudizio con distinte e assegni bancari, se la causale del versamento non è giustificata da una fattura.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 26 novembre 2009, n. 24933



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Sp. Fa. , elet.te dom.to in Roma, al Viale Bruno Buozzi n. 102, presso lo studio dell'avv. RUSSO Pasquale e Guglielmo Fransoni, dai quali e rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

- intimata -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 78/2006/18 del 17/5/06;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto/l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Sp. Fa. contro l'Agenzia delle Entrate e' stata definita con la decisione della CTR della Toscana recante il rigetto dell'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Firenze n. 41/20/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente medesimo avverso l'avviso di accertamento n. (OMESSO) per SSN e Irpef 1996.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attivita' difensiva e' stata svolta dall'intimata. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 20/10/2009 per l'adunanza della Corte in Camera di consiglio. Lo Sp. ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Formula il quesito di diritto: "se sia o meno conforme a diritto e in particolare al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2, la decisione dei giudici di secondo grado di ritenere non sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta della predetta, norma (onde superare la presunzione legale relativa di redditualita' dei versamenti bancari risultanti dai conti del contribuente) l'allegazione fattuale e probatoria della circostanza che i versamenti stessi siano stati effettuati da soggetto privo di collegamento alcuno con l'attivita' professionale del soggetto accertato e legato a quest'ultimo esclusivamente da rapporti solo personali, per cio' che fratello della convivente".

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37, comma 3 e dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Formula il quesito: "se sia o meno conforme a diritto e in specie alla disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37, comma 3, la decisione dei giudici di secondo grado di ritenere che possano assumersi per redditi di un soggetto le somme risultanti dal conto bancario di altro soggetto ancorche' non si sia previamente e specificamente data, neppure in via presuntiva la prova della intestazione fittizia di tale ultimo conto.

Entrambe le censure sono inammissibili. In teina di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella dedizione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa - quali quelle prospettate dalla ricorrente - e' esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e' possibile, in sede di legittimita', sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. U., Sentenza n. 10313 del 05/05/2006). In tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37, e segg., ad avvalersi della "prova per presunzione", la quale presuppone la possibilita' logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fallo da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda contestare l'efficacia presuntiva dei fatti addotti dall'ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano (Sez. 5, Sentenza n. 10345 del 07/05/2007); la valutazione dei mezzi di prova e' comunque rimesso in via esclusiva al giudice di merito.

Con terzo motivo di gravame il ricorrente assume l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. La CTR non avrebbe chiarito le ragioni per le quali non avrebbe ritenuto sufficiente ad integrare la prova liberatoria di cui all'articolo 32 la circostanza, attestata dalle distinte di versamento e dagli assegni bancari prodotti in giudizio, che i versamenti siano stati operati da conto di un soggetto radicalmente estraneo all'attivita' professionale di quello accertato e ad esso legato esclusivamente da rapporti di tipo personale.

La censura e' inammissibile in quanto, nel caso in cui nel ricorso per cassazione venga prospettato come vizio di motivazione della sentenza una insufficiente spiegazione logica relativa all'apprezzamento, operato dal giudice di merito, di un fatto principale della controversia, il ricorrente non puo' limitarsi a prospettare una possibilita' o anche una probabilita' di una spiegazione logica alternativa, essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l'unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 dei 12/02/2008).

La censura e' comunque infondata. La Ctr ha ritenuto non plausibili operazioni di giroconto solo per pagare lavori di ristrutturazione, stante la mancanza di fatture e di ricevute di pagamento dei lavori, la indicazione della provenienza del denaro e la destinazione del giroconto, cosi' consentendo l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata.

Alla luce di quanto sopra non possono condividersi le argomentazioni formulate dallo Sp. con la propria memoria, ed il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in assenza di attivita' difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.
 

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