È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla presenza di lavoratori dipendenti non regolarmente assunti

È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla presenza di lavoratori dipendenti non regolarmente assunti. Il divieto di doppia presunzione vieta la correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice, ma non con altra presunzione legale. L'art. 39, c. 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973 permette all'amministrazione finanziaria di non considerare - in tutto o in parte ma, comunque, con riferimento a specifici e determinati elementi che concorrono alla formazione della base imponibile - le risultanze delle scritture contabili, utilizzando dati ed elementi acquisiti diversamente, senza la necessità di dimostrare previamente l'inattendibilità dell'apparato contabile ovvero la sua irregolarità formale. (Nella specie, la controversia riguarda l'impugnazione di un atto di accertamento motivato con la presenza di un lavoratore subordinato non risultante dai libri obbligatori).

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 3 febbraio 2011, n. 2593



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Presidente

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

Dott. GRECO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CO. Lu. , elettivamente domiciliata in Roma, via Cola Di Rienzo n. 162, presso lo studio dell'avv. Lucia Patrizia Scalone di Montelauro, rappresentata e difesa dall'avv. CECCHETTI PIETRO PAOLO;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. 1 , n. 44, depositata il 24 aprile 2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita' delle comunicazioni di cui all'articolo 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

- che il contribuente, esercente attivita' di manifattura di biancheria, personale, propose ricorso avverso avviso, con il quale l'Agenzia, in esito al riscontro della presenza di dipendente non risultante dai libri obbligatori, aveva accertato a suo carico, per l'anno 1998, con metodo induttivo, maggior irpef, iva ed irap;

- che l'adita commissione tributaria, accolse il ricorso con decisione che, in esito all'appello dell'Agenzia, fu, tuttavi'a, riformata dalla commissione regionale, che riaffermo' la legittimita' dell'accertamento;

- che il giudice del gravame - rilevato che "alla base dell'accertamento induttivo v'e' un fatto incontestato rappresentato dalla presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale la stessa contribuente ha ammesso la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata fra i costi dell'azienda. Tale circostanza, dunque, appare sufficiente perche' da un lato l'Ufficio elabori un ragionamento logico-giuridico in base al quale presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati e ne determini l'importo in base a parametri riferiti alla qualifica e alle mansioni del lavoratore e dall'altro la contribuente fornisca la prova contraria agli assunti dell'Ufficio" - riscontro' che detta prova non era stata fornita dal contribuente;

rilevato:

- che, avverso tale decisione, la contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, deducendo: violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), sul presupposto dell'utilizzo da parte dell'Agenzia di una praesumptio de praesumpto, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia;

- che l'Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

- che il ricorso e' infondato;

- che occorre, invero, rilevare che il divieto di doppia presunzione (c.d. "praesumptio de praesumpto") attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice e non puo' ritenersi, invece, violato nel caso, quale quello di specie, in cui da un fatto noto (presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale la stessa contribuente ha ammesso la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata) si risale - peraltro in forza di presunzione legale, seppur relativa (nella specie Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 39, comma 1, lettera d)), a un fatto ignorato (maggior redditivita' dell'impresa e, non semplicemente maggior costi per retribuzioni, come prospettta in memoria il contribuente), in relazione alla quale la contribuente non ha assolto l'onere della prova contraria.

- che deve, peraltro considerarsi che, con specifico riguardo al secondo motivo, il ricorso si rivela del tutto carente sul piano dell'autosufficienza, posto che, a fronte del compiuto quadro presuntivo esistente, la contribuente, limitandosi a contestazioni del tutto generiche, non ha fornito alcuna indicazione della ricorrenza di circostanze idonee a confutare in concreto le risultanze dell'accertamento e della loro deduzione nelle pregresse fasi di merito;

ritenuto:

- che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c.;

- che, per la soccombenza, la contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna i contribuenti al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi euro 1.300,00 (di cui euro 1,200,00 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge.
 

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