Il bonus riconosciuto al dipendente per pagare l'affitto di casa a seguito del trasferimento disposto dall'impresa deve essere tassato

Il bonus riconosciuto al dipendente per pagare l'affitto di casa a seguito del trasferimento disposto dall'impresa risulta imponibile anche se il sostituto d'imposta non ha effettuato e versato la ritenuta. Tuttavia, l'omessa o incompleta dichiarazione può essere sanzionata ma il giudice di merito può sanzionare solo dopo aver valutato l'infedeltà del contribuente. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile che sentenza del 25 settembre 2009, n. 20631 ha confermato l'orientamento avviato con la sentenza della Cassazione n. 948/1996 e poi con sentenza n. 10803/2002.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20631



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere

Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere

Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pr. Fl. rappresentato e difeso dall'Avv. GAFFURI GIANFRANCO e dall'Avv. Enrico Romanelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Cosseria n. 5 come da delega scritta in calce al ricorso;

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Milano rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliano;

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano Sezione 66 n. 226/66/1999;

udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti;

lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto che la causa venisse discussa in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Pr.Fl. , funzionario del Cr. It. s.p.a., venne trasferito da (OMESSO), per disposizione aziendale cui egli fu estraneo; al cambiamento di sede segui' quello dell'abitazione familiare.

In applicazione dell'articolo 51, del contratto collettivo riguardante il personale delle aziende e degli istituti di credito, stipulato il 21.7.1980, la Banca datrice di lavoro corrispose al Pr. nel 1988 l'indennizzo per il maggiore canone di locazione pagato, a parita' di ogni altra condizione nella nuova localita' di residenza. Detto importo non fu assoggettato a tributo per la sua natura risarcitoria di un danno generato da un provvedimento preso dai vertici amministrativi della Banca.

L'Ufficio distrettuale delle imposte di Milano ritenne che l'indennizzo fosse imponibile e notifico' al contribuente un avviso di accertamento.

La Commissione tributaria provinciale di Milano respinse il ricorso del contribuente; pronuncia confermata dal Giudice dell'appello, in quanto ad avviso della stessa la somma corrisposta era integralmente imponibile non avendo natura risarcitoria e trattandosi in ogni caso di una erogazione forfettaria.

Per quanto concerne l'eccezione preliminare riguardante la carenza di legittimazione passiva del sostituto nei riguardi dell'attivita' accertativa il Giudice dell'appello affermo' che il debito per le ritenute ineseguite gravava in ogni caso anche sul sostituto medesimo.

Avverso la suddetta pronuncia ha presentato ricorso innanzi a questa Corte il Pr.Fl. .

Le Amministrazioni in epigrafe indicate hanno depositato controricorso con il quale hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con il primo motivo viene dedotto dal contribuente la sua presunta carenza di legittimazione attiva, incombendo sul datore di lavoro l'onere di sottoporre a trattenuta le somme a lui corrisposte.

Il motivo e' infondato.

Come piu' volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte il fisco quando ritiene che le imposte non gli siano state esattamente versate emette avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, e gli contesta la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente di reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta di acconto prescritta dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 23, ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuare e versare tale ritenuta, non influendo la sostituzione di imposta sulla posizione e gli obblighi del lavoratore sostituito (Cass. 26 maggio 2003 n. 8280).

Del pari infondato e' il secondo motivo di ricorso con il quale viene dedotto la non tassabilita' dell'indennizzo corrisposto al ricorrente trasferito, per compensarlo dei maggiori costi locativi.

Come piu' volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte il suddetto indennizzo e' sottoposto a tassazione essendo esonerate dalla tassabilita' esclusivamente il recupero delle spese di viaggio e trasporto (Cass. 38 febbraio 2000 n. 2212, 8 marzo 2000 n. 2611, 21 marzo 2000 n. 3330 nonche' la sopra citata sentenza di questa Corte).

Deve invece essere accolto il terzo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 44, e' applicabile, anche per i rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, il nuovo regime delle sanzioni introdotto dallo stesso Decreto Legislativo n. 472 del 1997, che, in particolare, all'articolo 5, richiede non piu' la semplice volontarieta' dell'evento, ma pure il dolo, o, quantomeno, la colpa dell'agente. Da cio' consegue che il giudice di merito ben puo' valutare la reale attribuibilita' al contribuente dell'omesso pagamento dell'imposta, dando conto in modo adeguato del proprio convincimento" (Sez. 5 , Sentenza n. 1328 del 22/01/2007 (Rv. 596517).

La Commissione Tributaria Regionale di Milano non ha invece operato alcuna valutazione al riguardo, pur essendo tenuta a farlo dal momento che nel caso di specie era stata contestata la legittimita' delle sanzioni irrogate., essendo retroattivamente applicabile in base al disposto del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 25, la normativa citata, la cui sussistenza dei presupposti dovra' essere valutata dalla Commissione Tributaria della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo cassa in relazione allo stesso la decisione impugnata e rimette la controversia alla Commissione Tributaria della Lombardia che decidera' anche sulle spese.

 

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