Il commercialista è responsabile professionalmente per l'errore nella redazione della dichiarazione

Il commercialista incaricato di fare le dichiarazioni fiscali deve redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante. Per il commercialista, infatti, vige l'obbligo nell'espletamento del proprio incarico di comportarsi con diligenza e perizia. Il rischio, infatti, è che venga chiamato a risarcire il cliente nel caso in cui il Fisco accerti che era dovuta una somma più alta. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con Sentenza del 18 aprile 2011, n. 8860.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 aprile 2011, n. 8860



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. BARRECA Luciana Giuseppina - Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19259/2005 proposto da:

CA. GI. (OMESSO), C. G. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso per il primo e con procura speciale del Dott. Notaio STANISLAO CAVANDOLI in MANTOVA 14/4/2005, REP. N. 74939 per il secondo;

- ricorrenti -

contro

BU. AN. (OMESSO), GI. MA. GR. (OMESSO), G. S. (OMESSO) in proprio e quale erede di B. A. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CUBONI 12, presso lo studio dell'avvocato VISCO CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRAISCI ALESSANDRO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 575/2004 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA - SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 12/5/2004, depositata il 08/07/2004, R.G.N. 1052/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l'Avvocato SAVINA BOMBOI (per delega dell'Avv. BRUNO COSSU);

udito l'Avvocato SALVATORE LAMARCA (per delega dell'Avv. CLAUDIO VISCO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione affidata per la notificazione al servizio postale il 24 aprile 1998 Bu.An. , Gi.Ma. Gr. e G. S. , quest'ultimo in proprio e quale erede di B. A. , esponevano che, alla morte di Bu.Gi. titolare di un'azienda commerciale, Bu.An. ed B.A. , tra i quali si era costituita una societa' di fatto, avevano proseguito l'attivita' del loro padre affidando la contabilita' e gli adempimenti fiscali al rag. Ca.Or. , il quale aveva loro consigliato, ai fini del risparmio fiscale, di costituire ciascuno di essi con il rispettivo coniuge due imprese familiari partecipanti alla societa' di fatto. Le denunce dei redditi relative al 1989 e 1990 erano state redatte dal Ca. imputando i redditi della societa' ad ognuno dei due soci nella misura del 50% ed imputando a ciascuno dei loro rispettivi coniugi la meta' del reddito percepito dalle due imprese familiari. L'Ufficio delle II DD aveva quindi provveduto a notificare per ciascuno dei due anni due avvisi di rettifica rilevando l'erroneita' dell'imputazione, a reddito d'impresa familiare, del reddito proveniente dalla societa' di fatto. In esito al procedimento tributario era rimasto accertato il maggior debito di lire 59.690.000 a titolo di maggiori imposte, interessi e penalita'. Cio' premesso, Bu.An. , Gi. Ma. Gr. e G. S. , quest'ultimo in proprio e quale erede di B.A. , convenivano in giudizio il Ca. chiedendone la condanna al pagamento della somma suddetta oltre lire 7.200.000 corrisposta ad altro professionista che li aveva seguiti nel contenzioso tributario. In esito al giudizio, in cui il Ca. non si costituiva, il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda attrice e condannava il convenuto contumace alla rifusione delle spese processuali.

Avverso tale decisione proponevano appello C.B. , C. G. e Ca. Gi. , quali eredi di Ca. Or. , ed in esito al giudizio di impugnazione, in cui si costituivano tutti gli appellati proponendo a loro volta appello incidentale in ordine alla misura delle spese processuali, la Corte di Appello di Brescia con sentenza depositata in data 8 luglio 2004 dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dalla C. , respingeva l'appello proposto dagli altri due appellanti principali ed, in accoglimento dell'appello incidentale, condannava gli appellati alle maggiori spese di primo grado liquidandole in euro 4.602,08.

Avverso la detta sentenza Ca. Gi. e C. G. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resistono Bu. An. , Gi.Ma. Gr. e G.S. con controricorso. I ricorrenti hanno infine depositato memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c., e successivamente brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo il vizio di omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex articolo 2236 c.c., i ricorrenti hanno lamentato che la Corte territoriale non avrebbe motivato in maniera adeguata sul fatto che, secondo parte della giurisprudenza, la nozione di impresa familiare non comporta necessariamente l'esistenza di un soggetto imprenditoriale collettivo. Ne' inoltre avrebbe tenuto presente che la questione era quanto meno controvertibile cosi' da escludere la responsabilita' del professionista.

La censura e' inammissibile oltre che infondata. A riguardo, deve sottolinearsi che la ratio decidendi della sentenza impugnata si fondava sulla considerazione che "al Ca. non poteva sfuggire che il reddito prodotto dalla societa' non poteva che essere quantificato come reddito di partecipazione e come tale per intero esposto pro quota nella dichiarazione di ciascuno dei due soci senza possibilita' di ulteriormente suddividerlo tra i partecipanti alle due imprese familiari" (cfr pag.13 della sentenza impugnata). E cio', in quanto l'impresa familiare si realizza a mezzo della collaborazione prestata dai familiari all'attivita' svolta dall'imprenditore nell'impresa stessa, di cui questi risulta pero' titolare in via esclusiva.

Ne derivava - questa la conclusione della Corte territoriale - che il commercialista incaricato della compilazione delle denunce dei redditi doveva redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante, forte della basilare nozione sopra riportata. Pertanto, appariva corretto il richiamo, da parte del primo giudice, al canone della diligenza contenuto nell'articolo 1176 c.c., e del tutto condividibile la considerazione che il commercialista non avesse adempiuto all'incarico di predisporre le dichiarazioni dei redditi dei clienti con la diligenza e la perizia che si richiedono al professionista nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

Cio' posto, e' appena il caso di premettere che sussiste il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissione e/o dell'insufficienza, dedotto dai ricorrenti, quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabile d'ufficio. Al contrario, deve ritenersi che nella specie la Corte territoriale ha argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica e rispettosa della normativa in questione.

Ne' d'altra parte il motivo del ricorso in esame e' riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo della decisione, laddove censura la sentenza "per non aver spiegato con ampia e convincente motivazione che la nozione di impresa familiare non comporta necessariamente l'esistenza di un soggetto imprenditoriale collettivo familiare e che l'istituto ha natura residuale, venendo nel suo ambito regolati i diritti corrispondenti alle prestazioni svolte dal soggetto partecipante a favore del familiare che se ne avvale" (cfr pag.9).

Ed invero, le considerazioni riportate non si correlano in alcun modo con la motivazione della sentenza e non sono quindi idonee ad incrinarne il fondamento logico-giuridico affrontando una questione assolutamente estranea alle ragioni della decisione. Ma se le ragioni di gravame non si contrappongono in maniera specifica alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata la censura deve essere ritenuta inammissibile per difetto della necessaria specificita', attesa la non riferibilita' della censura alla sentenza d'appello impugnata. Ne deriva che la censura deve essere pertanto ritenuta, altresi', inammissibile.

Passando all'esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 395 c.p.c., n. 4, e articolo 2909 c.c., va osservato che, ad avviso dei ricorrenti, posto che l'affermazione del giudice di primo grado in ordine al mancato deposito della nota spese era frutto di un evidente errore di fatto rilevato dalla Corte d'Appello dagli atti di causa, il rimedio esperibile era la revocazione della sentenza e non l'appello. Quindi la Corte d'Appello avrebbe errato nell'accogliere l'impugnazione incidentale proposta.

La censura non va esaminata. Ed invero, con la memoria difensiva depositata nella cancelleria di questa Corte a norma dell'articolo 378 c.p.c., il difensore dei ricorrenti ha espressamente rinunciato al secondo motivo di doglianza "in quanto frutto di errore". Tale rinuncia, essendo riconducibile alla scelta dei mezzi tecnici ritenuti piu' idonei alla tutela dell'interesse della parte rappresentata e rientrando quindi tra le facolta' del difensore, esonera questo Collegio dalla trattazione della doglianza.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione in solido delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in 2.700,00 euro di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

 

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