Il mero possesso di una barca regge l'induttivo

La Suprema Corte rileva che la censura appare manifestamente fondata perché, in linea di principio, la circostanza dell'utilizzo di una imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente. Peraltro, la tesi difensiva prospettata dal contribuente è stata accreditata dalla CTR senza il supporto di una "idonea documentazione", come invece richiede l'art. 38, comma 6, DPR 600/1973.

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 8 febbraio 2011, n. 3096



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Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 8 febbraio 2011, n. 3096 Fatto e diritto L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. A.D.B., per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando la insufficienza della motivazione. Il contenzioso trae origine dalla impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni dì imposta dal 1998 al 2001, notificati a seguito dell'acquisto di un terreno e di una motobarca. Tali acquisti, secondo l'ufficio, denotavano una capacità contributiva maggiore di quella risultante dalla dichiarazione dei redditi. La CTR, riformando la decisione di primo grado, ha accolto le istanze del contribuente, annullando gli avvisi di accertamento. L'Agenzia delle Entrate denuncia la insufficienza della motivazione soltanto in relazione alla capacità contributiva espressa dall'acquisto della motobarca. Osserva la ricorrente, che la CTR ha erroneamente ritenuto che fosse sufficiente a dimostrare la tesi del prestito da parte di congiunti, la circostanza che gli stessi erano soliti utilizzare l'imbarcazione. Il contribuente resiste con controricorso. Rileva il Collegio che la censura appare manifestamente fondata perché, in linea di principio, la circostanza dell'utilizzo di una imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente. Peraltro, la tesi difensiva prospettata dal contribuente è stata accreditata dalla CTR senza il supporto di una "idonea documentazione", come invece richiede l'art. 38, comma 6, DPR 600/1973. Come noto, non è di ostacolo alla pronuncia di manifesta fondatezza la relazione che abbia concluso invece diversamente (Cass. SS.UU. 8999/2009). Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per vizio di motivazione, nella parte in cui la CTR ha ritenuto provato che i congiunti del contribuente abbiano finanziato, almeno in parte, l'acquisto della motobarca. Il giudice del rinvio provvederà poi a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Puglia.  

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