In caso di accertamento formale della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione iva la cartella di pagamento va notificata entro termini ben precisi

E' ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 2005, n. 156 ed alla sentenza dalla Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimita'' costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidata del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 36 bis e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis, sono stati fissati, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relativa alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed e' stato stabilito all'articolo 5-ter, sostituendo del Decreto Legislativo 29 febbraio 1999, n. 46, articolo 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Si ricorda che per le dichiarazioni relative agli anni di imposta successivi al 2003 la cartella di pagamento va notificata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Sentenza 13 ottobre 2014, n. 21615



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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile

Sentenza 13 ottobre 2014, n. 21615
Integrale

IVA - CARTELLA DI PAGAMENTO - PRESUPPOSTI - DPR 633 DEL 1972 - DECRETO LEGGE 106 DEL 2005 - APPLICABILITÀ - CRITERI - POTERE DI ISCRIZIONE A RUOLO - DECADENZA - DECORRENZA DEL TEMINE - RIGETTO

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18578-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 205/31/2011 della Commissione Tributaria Regionale di PALERMO - Sezione Staccata di CATANIA del 26.5.2011, depositata il 03/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2014 dal Presidente Relatore Dott. CICALA MARIO;

udito per la ricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 205/31/2011, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione Staccata di Catania n. 31 il 26.05.2011 e DEPOSITATA il 03 giugno 2011.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l'appello dell'Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato l'intervenuta decadenza dall'Ufficio dal potere di iscrizione a ruolo.

2- Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, relativa ad IVA per gli anni 1991 e 1992, scaturente da liquidazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 54 bis censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della Legge n. 388 del 2000, articolo 138, del Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244, articolo 25, dal Decreto Legge n. 106 del 2005, articolo 1, comma 5 bis, convertito in Legge n. 156 del 2005.

3 - L'intimata contribuente, non ha svolto difese in questa sede.

4 - Costituisce oggetto di causa l'impugnazione della cartella, relativa ad IVA dei precitati anni 1991 e 1992 e con la decisione di appello la CTR ha affermato che alla notifica della cartella esattoriale, dovesse applicarsi la disciplina introdotta dal citato Decreto Legge n. 106 del 2005, con la conseguenza che il termine decadenziale doveva considerarsi decorso, tenuto conto che la notifica della cartella, era avvenuta il (OMISSIS).

5 - La questione va esaminata in base al quadro normativo di riferimento, applicabile ratione temporis, ed al principio, espressione di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 2005, n. 156 ed alla sentenza dalla Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimita'' costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidata del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 36 bis e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis, sono stati fissati, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relativa alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed e' stato stabilito all'articolo 5-ter, sostituendo del Decreto Legislativo 29 febbraio 1999, n. 46, articolo 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

E' stato ,nella sostanza, ritenuto che trattasi di norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, che trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso lente impositore, ma anche a quelle ancora "sub iudice (Cass. n. 1435/2006, n. 4745/2006, n. 16826/2006), colmando cosi' la lacuna indicata dalla Corte.

Nel caso, e' pacifico che trattasi di IVA degli anni 1991 e 1992, che e' stata dichiarata negli anni 1992 e 1993, e che la cartella e' stata notificata il 05.04.2006 e, d'altronde, ritiene il Collegio che la prospettazione difensiva della odierna ricorrente possa essere condivisa, riconoscendo alla disposizione della Legge n. 388 del 2000, articolo 138, effetti derogatori della generale disciplina introdotta dalla Legge n. 151 del 2005. Il termine era comunque inutilmente decorso si momento della entrata in vigore della Legge n. 388 del 2000.

6 - Cio' posto, la decisione impugnata appare in linea con il quadro normativo di riferimento, applicabile ratione temporis e con il trascritto principio, per cui rigetta il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

 

 

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