In tema di i.v.a., l'infedeltà dei dati indicati nella dichiarazione, può anche essere indirettamente desunta sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54)

In tema di i.v.a., l'infedeltà dei dati indicati nella dichiarazione, che può anche essere indirettamente desunta sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54), non può essere inferita dalla sola circostanza costituita dal fatto che la percentuale di ricarico applicata sul costo della merce venduta è notevolmente inferiore a quella media, riscontrabile nel settore specifico di attività in aziende similari, in quanto "le medie di settore" non integrano un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello "ignoto", costituente l'oggetto del "thema probandum", ma il risultato di una extrapolazione statistica di una pluralità di dati che fissa una regola di esperienza, in base alla quale poter ritenere statisticamente meno frequenti i casi che si allontanano dai valori medi, rispetto a quelli che si avvicinano; il richiamo a tale regola di esperienza non comporta neppure un'inversione dell'onere della prova, addossando al contribuente l'onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi, perchè nelle fattispecie normative previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, l'infedeltà della dichiarazione costituisce la premessa stessa del sorgere del potere di accertamento induttivo (Cassazione civile, sez. trib., 13 gennaio 2006, n. 641).

Cassazione Civile, sez. V, 15-10-2008, n. 25200 (ord.) - Pres. LUPI Fernando - Est. ZANICHELLI Vittorio - Ministero dell'Economia e delle Finanze c. R.C.



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Cassazione Civile, sez. V, 15-10-2008, n. 25200 (ord.) - Pres. LUPI Fernando - Est. ZANICHELLI Vittorio - Ministero dell'Economia e delle Finanze c. R.C.

MASSIMA

In tema di i.v.a., l'infedeltà dei dati indicati nella dichiarazione, che può anche essere indirettamente desunta sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54), non può essere inferita dalla sola circostanza costituita dal fatto che la percentuale di ricarico applicata sul costo della merce venduta è notevolmente inferiore a quella media, riscontrabile nel settore specifico di attività in aziende similari, in quanto "le medie di settore" non integrano un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello "ignoto", costituente l'oggetto del "thema probandum", ma il risultato di una extrapolazione statistica di una pluralità di dati che fissa una regola di esperienza, in base alla quale poter ritenere statisticamente meno frequenti i casi che si allontanano dai valori medi, rispetto a quelli che si avvicinano; il richiamo a tale regola di esperienza non comporta neppure un'inversione dell'onere della prova, addossando al contribuente l'onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi, perchè nelle fattispecie normative previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, l'infedeltà della dichiarazione costituisce la premessa stessa del sorgere del potere di accertamento induttivo (Cassazione civile, sez. trib., 13 gennaio 2006, n. 641).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relative all'anno 1996.

L'intimata non ha svolto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve rilevarsi in via preliminare l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, il quale non è stato parte nel giudizio di appello introdotto nel 2005, alla luce del principio secondo cui "In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligatone tributaria, la quale, posta anche in relazione con l'assunzione da parte dell'Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001, nei quali l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, spetta all'Agenzia l'esercizio di tutti i poteri processuali; pertanto, la proposizione dell'appello, dopo la predetta data, da parte (o nei confronti) dell'Agenzia, senza esplicita menzione dell'ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell'estromissione di quest'ultimo, con l'ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in grado di appello nei confronti dell'Agenzia è inammissibile se proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, ormai privo di legittimazione sostanziale e processuale, senza che possa essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, presupponendo siffatto provvedimento la sussistenza di una legittimazione passiva, sia pure concorrente, del Ministero stesso (Cassazione civile, sez. trib., 16 aprile 2007, n. 9004).

L'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e art. 2729 c.c., per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto illegittimo l'adozione del metodo induttivo di accertamento basato unicamente sullo scostamento della percentuale di ricarico da quella media di settore è manifestamente infondato in quanto la Corte ha affermato il principio secondo cui in tema di i.v.a., l'infedeltà dei dati indicati nella dichiarazione, che può anche essere indirettamente desunta sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54), non può essere inferita dalla sola circostanza costituita dal fatto che la percentuale di ricarico applicata sul costo della merce venduta è notevolmente inferiore a quella media, riscontrabile nel settore specifico di attività in aziende similari, in quanto "le medie di settore" non integrano un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello "ignoto", costituente l'oggetto del "thema probandum", ma il risultato di una extrapolazione statistica di una pluralità di dati che fissa una regola di esperienza, in base alla quale poter ritenere statisticamente meno frequenti i casi che si allontanano dai valori medi, rispetto a quelli che si avvicinano; il richiamo a tale regola di esperienza non comporta neppure un'inversione dell'onere della prova, addossando al contribuente l'onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi, perchè nelle fattispecie normative previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, l'infedeltà della dichiarazione costituisce la premessa stessa del sorgere del potere di accertamento induttivo (Cassazione civile, sez. trib., 13 gennaio 2006, n. 641).

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l'assenza di attività difensiva da parte dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.

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