In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato d'imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato opera sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto

In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato d'imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., opera, come riflesso dell'unicità dell'accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 giugno 2013, n. 16117



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 3647/2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del Dr. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 24/2007 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 09/01/2007, R.G.N. 1784/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio del registro di Siena ha notificato a (OMISSIS) e a (OMISSIS), quali soci solidalmente responsabili dell'omonima societa' di fatto, richiesta di pagamento dell'imposta di registro e delle relative sovrattasse sul rogito 20.9.1970 per notaio Bartolini, per decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge 2 luglio 1949, n. 408, conseguente alla mancata denuncia di cui al Decreto Legge 11 dicembre 1967, n. 1150, articolo 6, conv. in Legge 7 febbraio 1968, n. 25.

I due soci hanno proposto separati ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Siena, ricorsi che sono stati entrambi accolti. Su appello dell'Ufficio del registro, le due cause sono state assegnate a differenti sezioni della Commissione Tributaria Regionale di Firenze e si sono concluse in modo opposto: cioe' con la conferma della condanna al pagamento nei confronti del (OMISSIS) e con l'assoluzione del (OMISSIS).

Il 25.6.2001 il (OMISSIS) ha provveduto al pagamento della cartella esattoriale esecutiva e, con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2003, ha proposto contro il socio azione di regresso, chiedendone la condanna al rimborso del 50% dell'imposta, nell'importo di euro 2.029,66, quale quota a suo carico del debito della societa'.

Il Giudice di pace di Siena ha respinto la domanda, richiamando i principi per cui la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio, ed il condebitore puo' opporre all'azione di regresso i fatti impeditivi, estintivi o limitativi del debito comune, che siano antecedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore in tale data.

Proposto appello dal soccombente, con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Siena ha confermato la decisione di primo grado.

Il (OMISSIS) propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l'intimato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il giudice di appello (g.a.), premesso che nella specie vanno applicate le norme in tema di obbligazioni solidali e non quelle riguardanti i rapporti fra i soci, ha applicato il principio per cui i condebitori rimasti estranei al giudizio non possono ritenersi pregiudicati dalla sentenza sfavorevole emessa a carico di altro condebitore; ha rilevato che il (OMISSIS) ben avrebbe potuto opporsi alla pretesa del fisco, sulla base della sentenza emessa in favore del (OMISSIS) (quale effetto a lui favorevole), ma non puo' far ricadere su quest'ultimo l'esito sfavorevole della controversia da lui personalmente promossa.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, addebitando alla sentenza impugnata di avere esaminato e respinto una domanda diversa da quella proposta, poiche' egli aveva chiesto non che venissero estesi al (OMISSIS) gli effetti della sentenza pronunciata nei propri confronti, ma che gli venisse rimborsato il debito della societa' di fatto, di cui i due soci sono responsabili in ugual misura.

1.1.- Il motivo e' inammissibile, prima ancora che non fondato. In primo luogo la censura e' stata prospettata in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, che concerne gli errori di giudizio, mentre ha per oggetto l'addebito di un errore processuale, che deve essere fatto valere ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, a pena di inammissibilita'(cfr. Cass. civ. Sez. 3, 19 gennaio 2007 n. 1196; Idem, 11 maggio 2012 n. 7268 e 31 luglio 2012 n. 13683, fra le tante).

In secondo luogo il quesito di diritto e' inammissibile, perche' generico, astratto e non congruente con le censure proposte ("Se costituisca violazione dell'articolo 112 c.p.c.... avere sostituito la proposta azione di regresso, fondata sul pagamento di un debito solidale, con una diversa azione, caratterizzata da tutt'altra esposizione dei fatti e da tutt'altra causa petendi, come quella inerente alla pretesa di estendere nei confronti del condebitore gli effetti pregiudizievoli della sentenza contemplata nel primo comma dell'articolo 1306 c.c.").

Non emerge dal quesito quale sia la fattispecie sottoposta alla decisione della Corte di appello; quale il principio di diritto da essa erroneamente enunciato e quale quello a cui la Corte si sarebbe dovuta attenere, come prescritto a pena di inammissibilita' per la formulazione del quesito di diritto.

Neppure si comprende quale sia l'errore commesso dal giudice di appello, a quale diversa azione ed a quali fatti nuovi e non dedotti avrebbe esteso la sua cognizione.

Si ricorda che il quesito di diritto deve contenere una sintesi logico giuridica della questione sottoposta alla Corte di cassazione, si da consentire al giudice di legittimita' di enunciare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in casi ulteriori, rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

Esso deve sintetizzare, in particolare: a) l'esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e da questo ritenuti per veri, mancando, altrimenti, la critica di pertinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che - ad avviso del ricorrente - si sarebbe dovuta applicare.

Il quesito - quindi - non deve risolversi in una enunciazione di carattere generico e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita' alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente. Ne' e' consentito desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, se non a prezzo della sostanziale abrogazione della norma di cui all'articolo 366bis cod. proc. civ. (cfr., fra le tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535; Cass. Civ. Sez. 3, 14 marzo 2013 n. 6549).

Il vero e' che, a differenza di quanto assume il ricorrente, il Tribunale non ha fatto che esaminare le circostanze di fatto dedotte in giudizio ed ha ritenuto ad esse applicabili le norme che regolano le eccezioni opponibili dal condebitore solidale, ed in particolare quelle attinenti al comunicarsi o meno degli effetti del giudicato, senza incorrere in alcun vizio di ultrapetizione; solo ha seguito una tesi giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente: il che non configura alcun vizio di ultrapetizione.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1176 e 1306 c.c., nonche' omessa ed illogica motivazione, sul rilievo che i condebitori convenuti in via di regresso possono opporre all'attore i fatti impeditivi, limitativi od estintivi del debito comune solo se precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al colui che ha pagato il debito, come disposto da Cass. S.U. 5 febbraio 1999 n. 32.

Assume che la sentenza assolutoria del (OMISSIS) avrebbe potuto essere opposta al (OMISSIS) solo se questi ne fosse stato a conoscenza alla data del pagamento; che il (OMISSIS) non ha offerto alcuna prova di averne dato notizia al condebitore e che la conoscenza non puo' essere presunta per il solo fatto che la sentenza e' stata emessa in data anteriore al pagamento.

2.1.- Con il terzo motivo - che va congiuntamente esaminato, poiche' attiene alla medesima questione - denuncia violazione dell'articolo 1306 c.c., comma 2, sul rilievo che la norma e' destinata a regolare i rapporti fra i condebitori solidali ed il creditore; non i rapporti interni fra condebitori, ne' le azioni di regresso; che quindi al solo creditore e' opponibile la sentenza assolutoria del condebitore solidale.

3.- I motivi non sono fondati, pur se deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata.

3.1.- Questa Corte ha piu' volte affermato che il principio di cui all'articolo 1306 c.c., comma 2, - che consente al coobbligato solidale di opporre al creditore il giudicato formatosi in favore di altro condebitore - trova un limite nel caso in cui il condebitore convenuto sia a sua volta vincolato da altro giudicato, favorevole al creditore, com' e' accaduto nel caso in esame, ove il (OMISSIS) ha visto respinto il suo ricorso contro l'atto di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Il coobbligato non puo' cioe' invocare a proprio vantaggio la diversa pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli stesso sia stato parte di un giudizio relativo al medesimo credito e conclusosi in favore del creditore, con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (cfr. Cass. Civ. S.U. 22 giugno 1991 n. 7053; Cass. Civ. Sez. 5, 9 dicembre 2008 n. 28881; Idem, 11 aprile 2011 n. 8169; Idem, 27 settembre 2002 n. 13997, ed altre).

L'articolo 1306, 2 comma, consente cioe' al condebitore solidale di invocare eccezionalmente in suo favore l'efficacia riflessa del giudicato ma non gli consente di disattendere gli effetti del giudicato emesso nei suoi personali confronti.

Tali principi sono stati enunciati, tuttavia, nei rapporti fra il condebitore solidale e il creditore; non invece nei rapporti fra i condebitori solidali ed in relazione alla disciplina delle azioni di regresso: disciplina che trova la sua fonte nel rapporto sostanziale da cui deriva il vincolo di solidarieta'.

Da tale rapporto si desumono le quote per le quali ogni condebitore e' tenuto a rispondere del debito in via di regresso ed ogni altra circostanza idonea ad influire sulla ripartizione interna dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto che ha dato origine al debito solidale.

Deve essere percio' condivisa la tesi del ricorrente secondo cui la norma dell'articolo 1306 c.c., non puo' essere automaticamente trasposta alla disciplina delle azioni di regresso e va disatteso il principio contrario, affermato dal Tribunale.

Le regole della solidarieta' prevalgono senz'altro, nei rapporti con il creditore; non necessariamente nei rapporti interni fra condebitori.

Nella specie, la circostanza che il (OMISSIS) abbia ottenuto una sentenza assolutoria da un debito verso il fisco non vale di per se' a dimostrare l'inesistenza del debito, quindi il venir meno del suo obbligo di risponderne quale socio, poiche' la societa' si e' trovata ad essere gravata da quel debito per effetto del giudicato sfavorevole al (OMISSIS) e della conseguente minaccia di esecuzione esattoriale.

Ma neppure puo' affermarsi apoditticamente il principio voluto dal ricorrente, cioe' che entrambi i soci sono comunque tenuti a rispondere in parti eguali, restando irrilevanti le vicende che hanno condotto all'anomala situazione per cui l'uno e' stato condannato a pagare lo stesso debito per cui l'altro e' stato assolto.

L'efficacia dei contrapposti giudicati rileva indubbiamente sul piano processuale, ma non dimostra nulla, di per se', quanto al problema sostanziale circa le responsabilita' per l'accaduto e circa i criteri in base ai quali stabilire quale delle due situazioni si debba ritenere efficace nei confronti della societa': se la condanna riportata dal (OMISSIS) o l'assoluzione del (OMISSIS).

Vale a dire, la mera deduzione da parte del socio di avere riportato una condanna e di avere pagato il debito non e' sufficiente, di per se' sola, a giustificare la domanda di rimborso proposta nei confronti dell'altro socio, ove questi possa opporre una sentenza di assoluzione dallo stesso debito.

Le due situazioni si neutralizzano reciprocamente, quanto agli effetti nei confronti della societa'. Resta solo il problema di stabilire se l'uno dei soci sia responsabile dell'accaduto nei confronti dell'altro: questione la cui soluzione avrebbe richiesto di accertare quale dei due soci avesse, di fatto, il potere di amministrare la societa' ed in particolare di gestire i rapporti con il fisco; per quali ragioni non vi sia stato alcun coordinamento fra i rispettivi ricorsi alle Commissioni tributarie, ne' alcuna reciproca informativa circa il loro esito; se tempi e modi del pagamento effettuato dall'uno siano giustificati ed abbiano evitato un danno alla societa', o siano stati invece avventati e inescusabili; ed ogni altra circostanza rilevante.

In questo contesto puo' assumere rilievo anche la circostanza dedotta dal ricorrente di non essere stato informato dell'esito del ricorso altrui; ma non da sola e non indipendentemente da ogni altro accertamento circa i rispettivi accordi, competenze e attivita', ivi incluso quello attinente a chi avesse l'obbligo di informare l'altro. Se percio' erroneamente il giudice di appello ha ritenuto irrilevanti i rapporti interni fra i due soci, in ordine alla ripartizione delle responsabilita' per il debito, la parte interessata - cioe' l'attore in via di regresso - avrebbe dovuto farsi carico di dedurre e dimostrare le ragioni per cui la sua personale situazione, e l'esecuzione esattoriale minacciata a carico della societa', siano da ascrivere alla responsabilita' dell'altro socio, che peraltro - essendo stato capace di ottenere la completa assoluzione dal debito u' appare oggettivamente avere agito nell'interesse della societa'.

Nulla il ricorrente risulta avere dedotto in proposito, nelle competenti sedi di merito, sicche' il giudice di appello non poteva che rigettare la domanda.

4.- Il ricorso deve essere respinto.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in euro 1.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per compensi; oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

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