In tema di T.A.R.S.U., per i "centri commerciali integrati" (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i "centri commerciali integrati" (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall'art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale contrappone colui dal quale "la tassa è dovuta" (comma 1) a colui che ne "è responsabile" (comma 3), nonché dal soppresso comma 4 del medesimo articolo, che prevedeva l'obbligo del responsabile di presentare al Comune l'elenco dei singoli occupanti, all'evidente scopo di consentire all'amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 28 gennaio 2010, n. 1848



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico - Presidente

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere

Dott. BERNARDI Sergio - rel. Consigliere

Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 13399-2007 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio dell'avvocato D'ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

SI. RE. SRL;

- intimato -

avverso la sentenza n. 28/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 14/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2009 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Napoli notificava alla Si. Re. s.r.l. avviso di accertamento della tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani per gli anni 1998/2002 relativamente ai locali adibiti a ristorante compreso nel plesso "(OMESSO)". La societa' impugno' l'avviso sostenendo di non essere tenuta al pagamento perche' l'imposta era a carico della societa' " Te. di. Ag. ", che la pagava quale proprietaria sull'intero complesso termale nel quale il ristorante era compreso. La CTP accolse il ricorso e la CTR respinse l'appello del Comune di Napoli, che ricorre per la cassazione della sentenza d'appello con due motivi. La Re. s.r.l. non si e' difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato che "la attivita' di ristorazione svolta all'interno del plesso immobiliare (OMESSO), di proprieta' della Te. di. Ag. s.p.a., costituiva una attivita' accessoria rispetto a quella principale rappresentata dalla erogazione di servizi sanitari, e che venne comunque svolta da tale societa' fino alla stipula del contratto di fitto con la societa' Si. Re. s.r.l.. Conseguentemente la societa' Te. di. Ag. s.p.s. non solo era regolarmente iscritta nei ruoli del Comune di Napoli ai fini del pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani per l'intero plesso immobiliare, ma per tutti gli anni in questione, dal 1998 al 2002, provvide anche al regolare pagamento della stessa di seguito alle cartelle esattoriali emesse a tale titolo salva rivalsa nei confronto della s.r.l. Si. Re. per la quota di rispettiva competenza. ... Solo in data (OMESSO) il Comune procedeva ad una verifica della superficie utilizzata ... Ritiene pertanto il Collegio che la rivalsa del Comune andava indirizzata alla s.p.a. Te. di. Ag. quale responsabile esclusivo per il pagamento del tributo compreso l'immobile a destinazione ristorazione, societa' che avrebbe dovuto conseguentemente integrare tutti i precedenti versamenti. Nel caso in specie infatti e' legittimo riportarsi a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 63 istitutivo dell'imposta, che ... al comma 3 prevede che nel caso di godimento di beni in multiproprieta' o di strutture commerciali integrate e' il soggetto o la societa' che gestisce i servizi comuni ad essere responsabile in via esclusiva del versamento ...".

Col ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 63 nonche' vizio di motivazione su punto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si osserva che il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 63, comma 3 configura, a carico del soggetto che gestisce i servizi comuni di centri commerciali integrati, una responsabilita', per il versamento della tassa dovuta per i locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori che si aggiunge, ma non sostituisce la responsabilita' di questi ultimi. Nella specie mancava comunque ogni rapporto di funzionalita' e complementarieta' tra le attivita' di ristorazione svolta dalla contribuente e quella di gestione dei servizi sanitari della Te. di. Ag. s.p.a., e la affermazione contenuta nella sentenza che la attivita' svolta dalla Si. Re. fosse accessoria a quella principale della s.p.a. Te. di. Ag. era affatto apodittica, non avendo la CTR indicato alcun elemento di fatto a sostegno della conclusione.

Il primo motivo e' fondato. A norma del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 63, comma 1 "la tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali". Il comma 3 dell'articolo non deroga al principio della titolarita' passiva del tributo, ma aggiunge, per i locali in multiproprieta' ed i centri commerciali integrati, alla principale responsabilita' di chi occupa o detiene i locali in uso esclusivo, quella solidale di chi gestisce i servizi comuni del complesso immobiliare. Oltreche' dal tenore letterale della disposizione (che contrappone colui dal quale "la tassa e' dovuta a colui che ne e' responsabile) cio' risulta dall'inciso, che completa la disposizione, fermo restando nei confronti di questi ultimi (singoli occupanti o detentori) gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo; ed era reso palese dal quarto comma, ora soppresso, dello stesso articolo 63, che faceva obbligo al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato". Allo scopo evidente di consentire al Comune di perseguire il debitore principale del tributo.

La sentenza impugnata procede dunque da una interpretazione di legge erronea e va annullata. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito. Poiche' non sono necessari altri accertamenti di fatto la causa puo' essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c. col rigetto del ricorso introduttivo della lite. L'esito dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e - decidendo nel merito - rigetta l'originario ricorso introduttivo della lite. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.
 

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