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Istituzione dell'IRAP - Questioni di legittimita' costituzionale
Pubblicata il 21/12/2009
Sentenza della Corte Costituzionale n. 156/01
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Testo: LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,Franco BILE, Giovanni Maria FLICK; ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), promossi con ordinanze emesse il 6 ottobre 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Torino, il 18 ottobre 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Como, il 23 settembre 1999 (2 ordinanze) dalla commissione tributaria provinciale di Torino, il 27 ottobre 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Milano, il 21 marzo 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Parma, il 23 marzo 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Como, il 19 giugno 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Trapani, il 10 maggio 2000 ed il 26 maggio 2000 (2 ordinanze) dalla commissione tributaria di primo grado di Bolzano, il 3 luglio 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Genova, il 27 marzo 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Lecco, il 5 giugno 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ed il 29 febbraio 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, rispettivamente iscritte ai nn. 707 e 725 del registro ordinanze 1999 ed ai nn. 23, 24, 53, 289, 330, 554, 571, 576, 577, 637, 642, 684 e 694 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 - 1a serie speciale - dell'anno 1999 e nn. 3, 6, 9, 23, 25, 41, 42, 43, 45, 46 e 48 - 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di costituzione dello Studio "=====", dello Studio "====== & =========", della Regione Liguria nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Annibale Marini; Uditi l'avvocato Francesco Tesauro per lo Studio "=====" e l'Avvocato dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1999 la commissione tributaria provinciale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali). Premesso, quanto alla rilevanza della questione, che il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso, proposto da un contribuente, avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso del primo acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 1998, il rimettente espone che il medesimo ricorrente ha eccepito l'illegittimita' costituzionale del predetto decreto legislativo sotto diversi profili e precisamente: a) per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto parifica l'esercizio di arti e professioni all'attivita' di impresa e discrimina il lavoro autonomo rispetto a quello dipendente; b) ancora per contrasto con l'art. 3 Cost., avendo l'IRAP assorbito il contributo al Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), che prima era pagato da tutti i contribuenti, ponendolo in tal modo a carico soltanto di alcune categorie di cittadini; c) per contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto la nuova imposta assume quale indice di capacita' contributiva il semplice esercizio di un'attivita' organizzata per la produzione di beni e di servizi; d) ancora per contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto l'I.R.A.P., per la sua indeducibilita' dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), potrebbe incidere su contribuenti che non hanno prodotto alcun reddito imponibile; e) per contrasto con l'art. 76 Cost., non avendo il legislatore delegato rispettato i principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); f) per contrasto, infine, con l'art. 23 Cost., in quanto l'ammontare dell'acconto I.R.A.P. da versare, determinato in applicazione della c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, verrebbe "in concreto a dipendere dal limite di incremento in valore assoluto risultante dalla tabella A) allegata al decreto del Ministero delle finanze del 5 maggio 1998". Le argomentazioni del ricorrente e dell'Amministrazione resistente sollevano - ad avviso del giudice a quo - "grosse problematiche giuridico-fiscali, che non appaiono manifestamente infondate". 1.1. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilita' o infondatezza della questione. Osserva la parte pubblica, preliminarmente, che l'ordinanza di rimessione e' sostanzialmente priva di autonoma motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, che oltretutto investe l'intera legge, cosi' da rendere impossibile l'individuazione delle specifiche disposizioni della cui conformita' ai parametri costituzionali il rimettente dubita. Nel merito - premesso che il presupposto dell'I.R.A.P. e' l'esercizio abituale di un'attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che essa si applica, con carattere di realita', sul valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio della regione e che della medesima sono soggetti passivi coloro che esercitano la predetta attivita' - l'Avvocatura rileva: a) quanto al parametro di cui all'art. 53 Cost., che la nuova imposta troverebbe il suo ragionevole fondamento nel fatto oggettivo che l'attivita' avente rilevanza economica, organizzata attraverso la combinazione dei vari fattori della produzione, crea di per se' un valore aggiunto di produzione; la giustificazione dell'I.R.A.P. consisterebbe, quindi, nella formazione oggettiva di ricchezza (ripartita in profitti, retribuzioni ed interessi) presso l'unita' produttiva, salva possibile traslazione del relativo onere su terzi dipendenti o finanziatori: coerentemente il tributo colpisce il valore della produzione netta (valore aggiunto) quale espresso dalla differenza tra i ricavi ed i costi per beni e servizi; b) quanto all'art. 3 Cost., che nessuna discriminazione sussisterebbe tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, proprio in quanto l'I.R.A.P. non colpisce il reddito prodotto in capo al suo percettore, bensi' il valore aggiunto prodotto nell'esercizio dell'autonoma organizzazione produttiva diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Il principio di eguaglianza non sarebbe d'altro canto violato nemmeno sotto il profilo che l'I.R.A.P., pur avendo assorbito il contributo al S.S.N., che precedentemente era pagato da tutti i contribuenti, grava soltanto su alcune categorie di contribuenti, in quanto rientra nella discrezionalita' del legislatore ridistribuire la pressione fiscale complessiva in modo diverso, a parita' di gettito, nel rispetto della ragionevolezza; c) quanto ancora all'art. 53 Cost., che l'indeducibilita' dell'I.R.A.P. ai fini delle imposte sui redditi, oltre ad essere irrilevante nella fattispecie dedotta nel giudizio a quo, costituisce espressione di ragionevole discrezionalita' legislativa; d) quanto all'art. 76 Cost., che il decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni e' pienamente rispettoso dei criteri e dei principi enunciati nell'art. 3, comma 143, della legge delega n. 662 del 1996; e) da ultimo, quanto al parametro di cui all'art. 23 Cost., con specifico riferimento all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, riguardante la cosiddetta "clausola di salvaguardia", che il decreto ministeriale previsto dalla norma impugnata e' chiamato a disciplinare solo aspetti secondari e di dettaglio attinenti alle modalita' applicative del tributo, cosicche' il principio della riserva relativa di legge deve ritenersi pienamente rispettato. 2. - Con ordinanza emessa il 18 ottobre 1999 la commissione tributaria provinciale di Como, in sede di impugnativa proposta da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso dell'I.R.A.P. versata a titolo di acconto per l'anno 1998, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 446 del 1997, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.; dell'intero decreto legislativo, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 Cost.; dell'art. 45 del medesimo decreto, in riferimento all'art. 23 della Costituzione. Ad avviso del rimettente, l'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo sarebbe in primo luogo in contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione in quanto porrebbe sullo stesso piano, ai fini dell'imposta, il reddito di lavoro autonomo e quello di impresa. La medesima norma sarebbe ulteriormente in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sia in quanto, tra i redditi di lavoro autonomo, assoggetta all'imposta solamente quelli indicati nell'art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, vale a dire quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni con caratteristiche di abitualita', con esclusione degli altri, sia perche' assoggetta alla contribuzione al Servizio sanitario nazionale (essendo confluitonell'I.R.A.P. anche il relativo contributo) solamente i soggetti percettori di reddito di impresa e di lavoro autonomo. Sempre con riferimento all'assorbimento nell'I.R.A.P. del contributo al Servizio sanitario nazionale, il carattere regionale dell'imposta comporterebbe poi - ad avviso del rimettente - la violazione degli artt. 3 e 32 Cost., non essendo prevista alcuna forma di redistribuzione del gettito di imposta a favore delle regioni meno ricche, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini. L'intero decreto legislativo n. 446 del 1997 violerebbe inoltre l'art. 76 della Costituzione in quanto il legislatore delegato avrebbe disatteso il principio direttivo, contenuto nell'art. 3, comma 143, della legge n. 662 del 1996, rappresentato dalla riduzione del prelievo complessivo gravante sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, essendo al contrario aumentato, per tali redditi, il carico fiscale, in difetto di particolari agevolazioni o riduzioni di imposta. L'art. 45 del decreto legislativo, infine, si porrebbe in contrasto con l'art. 23 della Costituzione nella parte in cui demanda non alla legge ma ad atti amministrativi la misura e la determinazione dell'acconto di imposta dovuto. 2.1. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in riferimento ai diversi profili nei quali la questione stessa si articola, e concludendo comunque nel merito per la declaratoria di infondatezza. In particolare, quanto alle censure relative all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, la parte pubblica osserva in primo luogo che il presupposto dell'I.R.A.P. e' costituito dall'esercizio abituale di un'attivita' in quanto autonomamente organizzata, diretta a produrre o a scambiare beni o a prestare servizi, cosicche' l'ambito applicativo dell'imposta risulta delimitato dalla necessaria autonoma organizzazione di mezzi per lo svolgimento dell'abituale attivita' produttiva. Risulta pertanto del tutto coerente con detto presupposto l'assoggettamento all'imposta di quelli soltanto, tra i titolari di reddito di lavoro autonomo, la cui attivita' sia caratterizzata da abitualita' ed autonoma |
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