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Istituzione dell'IRAP - Questioni di legittimita' costituzionale
Pubblicata il 21/12/2009
Sentenza della Corte Costituzionale n. 156/01
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Testo:
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio
ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI,Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nei giudizi di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), promossi con
ordinanze emesse il 6 ottobre 1999 dalla commissione tributaria provinciale
di Torino, il 18 ottobre 1999 dalla commissione tributaria provinciale di
Como, il 23 settembre 1999 (2 ordinanze) dalla commissione tributaria
provinciale di Torino, il 27 ottobre 1999 dalla commissione tributaria
provinciale di Milano, il 21 marzo 2000 dalla commissione tributaria
provinciale di Parma, il 23 marzo 2000 dalla commissione tributaria
provinciale di Como, il 19 giugno 2000 dalla commissione tributaria
provinciale di Trapani, il 10 maggio 2000 ed il 26 maggio 2000 (2 ordinanze)
dalla commissione tributaria di primo grado di Bolzano, il 3 luglio 2000
dalla commissione tributaria provinciale di Genova, il 27 marzo 2000 dalla
commissione tributaria provinciale di Lecco, il 5 giugno 2000 dalla
commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ed il 29 febbraio 2000
dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, rispettivamente
iscritte ai nn. 707 e 725 del registro ordinanze 1999 ed ai nn. 23, 24, 53,
289, 330, 554, 571, 576, 577, 637, 642, 684 e 694 del registro ordinanze
2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 - 1a serie
speciale - dell'anno 1999 e nn. 3, 6, 9, 23, 25, 41, 42, 43, 45, 46 e 48 -
1a serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione dello Studio "=====", dello Studio
"====== & =========", della Regione Liguria nonche' gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 e nella camera di
consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Annibale Marini;
Uditi l'avvocato Francesco Tesauro per lo Studio "=====" e l'Avvocato
dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1999 la commissione tributaria
provinciale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali).
Premesso, quanto alla rilevanza della questione, che il giudizio a quo
ha ad oggetto il ricorso, proposto da un contribuente, avverso il
silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso del primo
acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno
1998, il rimettente espone che il medesimo ricorrente ha eccepito
l'illegittimita' costituzionale del predetto decreto legislativo sotto
diversi profili e precisamente:
a) per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto parifica l'esercizio
di arti e professioni all'attivita' di impresa e discrimina il lavoro
autonomo rispetto a quello dipendente;
b) ancora per contrasto con l'art. 3 Cost., avendo l'IRAP assorbito
il contributo al Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), che prima era pagato
da tutti i contribuenti, ponendolo in tal modo a carico soltanto di alcune
categorie di cittadini;
c) per contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto la nuova imposta
assume quale indice di capacita' contributiva il semplice esercizio di
un'attivita' organizzata per la produzione di beni e di servizi;
d) ancora per contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto l'I.R.A.P.,
per la sua indeducibilita' dall'imposta sui redditi delle persone fisiche
(I.R.P.E.F.), potrebbe incidere su contribuenti che non hanno prodotto alcun
reddito imponibile;
e) per contrasto con l'art. 76 Cost., non avendo il legislatore
delegato rispettato i principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 3,
comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica);
f) per contrasto, infine, con l'art. 23 Cost., in quanto l'ammontare
dell'acconto I.R.A.P. da versare, determinato in applicazione della c.d.
clausola di salvaguardia di cui all'art. 45, comma 3, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, verrebbe "in concreto a dipendere dal limite di
incremento in valore assoluto risultante dalla tabella A) allegata al
decreto del Ministero delle finanze del 5 maggio 1998".
Le argomentazioni del ricorrente e dell'Amministrazione resistente
sollevano - ad avviso del giudice a quo - "grosse problematiche
giuridico-fiscali, che non appaiono manifestamente infondate".
1.1. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la
declaratoria di inammissibilita' o infondatezza della questione.
Osserva la parte pubblica, preliminarmente, che l'ordinanza di
rimessione e' sostanzialmente priva di autonoma motivazione sulla rilevanza
e sulla non manifesta infondatezza della questione, che oltretutto investe
l'intera legge, cosi' da rendere impossibile l'individuazione delle
specifiche disposizioni della cui conformita' ai parametri costituzionali il
rimettente dubita.
Nel merito - premesso che il presupposto dell'I.R.A.P. e' l'esercizio
abituale di un'attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione e
allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che essa si
applica, con carattere di realita', sul valore della produzione netta
derivante dall'attivita' esercitata nel territorio della regione e che della
medesima sono soggetti passivi coloro che esercitano la predetta attivita' -
l'Avvocatura rileva:
a) quanto al parametro di cui all'art. 53 Cost., che la nuova
imposta troverebbe il suo ragionevole fondamento nel fatto oggettivo che
l'attivita' avente rilevanza economica, organizzata attraverso la
combinazione dei vari fattori della produzione, crea di per se' un valore
aggiunto di produzione; la giustificazione dell'I.R.A.P. consisterebbe,
quindi, nella formazione oggettiva di ricchezza (ripartita in profitti,
retribuzioni ed interessi) presso l'unita' produttiva, salva possibile
traslazione del relativo onere su terzi dipendenti o finanziatori:
coerentemente il tributo colpisce il valore della produzione netta (valore
aggiunto) quale espresso dalla differenza tra i ricavi ed i costi per beni e
servizi;
b) quanto all'art. 3 Cost., che nessuna discriminazione
sussisterebbe tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, proprio in quanto
l'I.R.A.P. non colpisce il reddito prodotto in capo al suo percettore,
bensi' il valore aggiunto prodotto nell'esercizio dell'autonoma
organizzazione produttiva diretta alla produzione o allo scambio di beni o
alla prestazione di servizi. Il principio di eguaglianza non sarebbe d'altro
canto violato nemmeno sotto il profilo che l'I.R.A.P., pur avendo assorbito
il contributo al S.S.N., che precedentemente era pagato da tutti i
contribuenti, grava soltanto su alcune categorie di contribuenti, in quanto
rientra nella discrezionalita' del legislatore ridistribuire la pressione
fiscale complessiva in modo diverso, a parita' di gettito, nel rispetto
della ragionevolezza;
c) quanto ancora all'art. 53 Cost., che l'indeducibilita'
dell'I.R.A.P. ai fini delle imposte sui redditi, oltre ad essere irrilevante
nella fattispecie dedotta nel giudizio a quo, costituisce espressione di
ragionevole discrezionalita' legislativa;
d) quanto all'art. 76 Cost., che il decreto legislativo n. 446 del
1997 e successive modificazioni e' pienamente rispettoso dei criteri e dei
principi enunciati nell'art. 3, comma 143, della legge delega n. 662 del
1996;
e) da ultimo, quanto al parametro di cui all'art. 23 Cost., con
specifico riferimento all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446
del 1997, riguardante la cosiddetta "clausola di salvaguardia", che il
decreto ministeriale previsto dalla norma impugnata e' chiamato a
disciplinare solo aspetti secondari e di dettaglio attinenti alle modalita'
applicative del tributo, cosicche' il principio della riserva relativa di
legge deve ritenersi pienamente rispettato.
2. - Con ordinanza emessa il 18 ottobre 1999 la commissione tributaria
provinciale di Como, in sede di impugnativa proposta da un contribuente
avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso
dell'I.R.A.P. versata a titolo di acconto per l'anno 1998, ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo n. 446 del 1997, in riferimento agli artt. 3 e 35
Cost.; dell'intero decreto legislativo, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76
Cost.; dell'art. 45 del medesimo decreto, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione.
Ad avviso del rimettente, l'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo sarebbe in primo luogo in contrasto con gli artt. 3 e 35 della
Costituzione in quanto porrebbe sullo stesso piano, ai fini dell'imposta, il
reddito di lavoro autonomo e quello di impresa.
La medesima norma sarebbe ulteriormente in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione sia in quanto, tra i redditi di lavoro autonomo, assoggetta
all'imposta solamente quelli indicati nell'art. 49, comma 1, del d.P.R. n.
917 del 1986, vale a dire quelli derivanti dall'esercizio di arti e
professioni con caratteristiche di abitualita', con esclusione degli altri,
sia perche' assoggetta alla contribuzione al Servizio sanitario nazionale
(essendo confluitonell'I.R.A.P. anche il relativo contributo) solamente i
soggetti percettori di reddito di impresa e di lavoro autonomo.
Sempre con riferimento all'assorbimento nell'I.R.A.P. del contributo al
Servizio sanitario nazionale, il carattere regionale dell'imposta
comporterebbe poi - ad avviso del rimettente - la violazione degli artt. 3 e
32 Cost., non essendo prevista alcuna forma di redistribuzione del gettito
di imposta a favore delle regioni meno ricche, al fine di garantire la
tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini.
L'intero decreto legislativo n. 446 del 1997 violerebbe inoltre l'art.
76 della Costituzione in quanto il legislatore delegato avrebbe disatteso il
principio direttivo, contenuto nell'art. 3, comma 143, della legge n. 662
del 1996, rappresentato dalla riduzione del prelievo complessivo gravante
sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, essendo al contrario
aumentato, per tali redditi, il carico fiscale, in difetto di particolari
agevolazioni o riduzioni di imposta.
L'art. 45 del decreto legislativo, infine, si porrebbe in contrasto con
l'art. 23 della Costituzione nella parte in cui demanda non alla legge ma ad
atti amministrativi la misura e la determinazione dell'acconto di imposta
dovuto.
2.1. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo
preliminarmente l'inammissibilita' della questione per difetto di
motivazione sulla rilevanza, in riferimento ai diversi profili nei quali la
questione stessa si articola, e concludendo comunque nel merito per la
declaratoria di infondatezza.
In particolare, quanto alle censure relative all'art. 3, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo, la parte pubblica osserva in primo
luogo che il presupposto dell'I.R.A.P. e' costituito dall'esercizio abituale
di un'attivita' in quanto autonomamente organizzata, diretta a produrre o a
scambiare beni o a prestare servizi, cosicche' l'ambito applicativo
dell'imposta risulta delimitato dalla necessaria autonoma organizzazione di
mezzi per lo svolgimento dell'abituale attivita' produttiva. Risulta
pertanto del tutto coerente con detto presupposto l'assoggettamento
all'imposta di quelli soltanto, tra i titolari di reddito di lavoro
autonomo, la cui attivita' sia caratterizzata da abitualita' ed autonoma
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