L'accertamento basato sugli studi di settore necessita di ulteriori elementi anche presuntivi

Massima - L'ufficio finanziario, anche nel rettificare il reddito sul presupposto dello scostamento riscontrato in base agli studi di settore, deve valutare se ricorrono le condizioni che possono legittimare l'accertamento induttivo e, quindi, deve indicare su quali ulteriori elementi presuntivi si fonda l'accertamento, nel rispetto delle esigenze di chiarezza e motivazione, come richiesto dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. In assenza di tali elementi ulteriori, anche presuntivi, l'accertamento è illegittimo per carenza di motivazione.

Sent. n. 88 del 4 marzo 2008 (ud. del 26 febbraio 2008) della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. I - Pres. Varrone, Rel. Panzini



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Sent. n. 88 del 4 marzo 2008 (ud. del 26 febbraio 2008)

della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. I - Pres. Varrone, Rel. Panzini

Imposte sui redditi - Reddito d’impresa - Accertamento – Studi di settore –

Insufficienza - Ulteriori elementi – Necessità

                                (Commentata)

    Massima - L’ufficio finanziario, anche nel rettificare il  reddito  sul

presupposto dello scostamento riscontrato in base agli  studi  di  settore,

deve  valutare  se  ricorrono  le  condizioni   che   possono   legittimare

l’accertamento induttivo  e,  quindi,  deve  indicare  su  quali  ulteriori

elementi presuntivi si fonda l’accertamento, nel rispetto delle esigenze di

chiarezza e motivazione, come richiesto  dall’articolo  7  della  legge  27

luglio 2000, n. 212 (1).


    Fatto - Con avvisi di accertamento n. ... e n. ... ai fini IRAP  e  IVA

per gli anni 1999 e 2000 notificati alla A.R. Snc di M.P. e S.M., con  sede

in Roma ..., l'Agenzia delle Entrate, Ufficio  di  Roma  4  ha  determinato

maggiori ricavi, rispettivamente, di lire 37.554.000 e di lire  39.204.000,

rispetto a quelli dichiarati di lire 33.124.000 e di lire 39.204.000, e ciò

attraverso l'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del

decreto legge n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge  n.

427 del 1993.

    La società  con  tempestivi  ricorsi  contestava  gli  avvisi  predetti

obiettando  che  i  redditi  accertati   non   corrispondevano   a   quelli

effettivamente prodotti, in relazione alle caratteristiche dell'attività di

autoriparazione svolta in zona periferica, le cui difficoltà  economiche  e

finanziarie hanno successivamente determinata la chiusura dell'Azienda.

    Lo stesso Ufficio finanziario,  conseguentemente  agli  accertamenti  a

carico  della  Società   A.R.,   notificava,   ai   soci   S.M.   e   M.P.,

rispettivamente, gli avvisi di rettifica n. ... e n. ..., nonché n.  ...  e

n. ..., relativamente ai redditi di partecipazione pari al 50% per cadauno.

    Anche detti contribuenti proponevano  tempestivi  ricorsi,  motivandoli

conformemente a quelli della Società.

    La Commissione tributaria provinciale di Roma, respingeva i sei ricorsi

riuniti con sentenza n. 319/23/07 depositata in data 21.9.2007.

    La Società, tramite il rappresentante legale M.P., e i soci  S.  e  M.,

tutti  rappresentati  e  difesi  dalla  rag.  L.T.,  non  condividendo   le

conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici,  propongono  appello

per i seguenti motivi:

    a) violazione e falsa applicazione dell'articolo 36  del  decreto  lgs.

546  del  1992,  poiché  i  primi  giudici  non  hanno  motivato  il   loro

convincimento;

    b) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n.

241, così come richiamato dall'art. 7 della legge 27 luglio  2000,  n.  212

(statuto del contribuente), nonché dell'articolo 42, secondo e terzo comma,

del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  ciò  in  quanto  l'avviso   di

accertamento né tanto meno i successivi processi verbali di contraddittorio

hanno specificato gli elementi posti a motivo della rettifica;

    c)  inapplicabilità  degli  studi  di  settore   alla   peculiarità   e

specificità dell'attività di autoriparazioni svolta sulla base di  elementi

oggettivi e soggettivi.

    Concludono  con  la  richiesta  di  dichiarare  l'illegittimità   della

sentenza impugnata e quindi degli avvisi  in  contestazione,  con  vittoria

delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

    L'Ufficio  finanziario,  nel  costituirsi  in  giudizio,  contesta   le

argomentazioni degli appellanti, e dopo aver ricordato  lo  spirito  a  cui

tendono le disposizioni che hanno introdotto gli studi di settore nonché le

fasi del contraddittorio con la parte contribuente che hanno  preceduto  la

fase dell'accertamento, ritiene il proprio operato scevro da  censure,  per

cui sollecita la conferma della sentenza di primo grado.

    Pertanto chiede il rigetto dell'appello, con salvezza di spese.

    Diritto - Dall'esame degli avvisi di  accertamento  in  discussione  si

rileva che l'Ufficio finanziario ha provveduto alla rettifica in  questione

con la seguente motivazione "Sulla base degli elementi indicati nel modello

U50/2000  e  U50/2001  presentati  dalla  società  e  nei  modelli  per  la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli  studi  di

settore ad esso allegato, risulta che l'ammontare dei ricavi dichiarati per

i  periodi  d'imposta  1999  e  2000  sono  inferiori  a  quelli  derivanti

dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del decreto

legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427. I ricavi attribuiti sono stati  determinati  in  base

allo studio di settore SG31U applicabile in relazione  all'attività  svolta

dalla società.

    Null'altro  viene  esplicitato  a  conferma  della  bontà  dei   valori

determinati.

    Ciò, come più volte  affermato  dalla  giurisprudenza  di  ogni  grado,

contrasta con la necessità a che l'Ufficio finanziario deve prima  valutare

se  ricorrono  le  condizioni  che   possono   legittimare   l'accertamento

induttivo,  sicché  nel  rettificare  il  reddito  sul  presupposto   dello

scostamento riscontrato in base agli studi di  settore,  deve  indicare  su

quali ulteriori elementi presuntivi si fonda l'accertamento, il  tutto  nel

rispetto  delle  esigenze  di  chiarezza  e  motivazione,  come   richiesto

dall'n.  1378

dell'8.2.2000 della Corte di Cassazione).

    Invece, nel caso di specie alcun altro elemento è stato riscontrato per

legittimare l'operato dell'Ufficio, come se in sostanza esso  fosse  legato

esclusivamente alla procedura degli studi di settore, restando a carico del

contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

    Ma così non è, in quanto come il più  delle  volte  riconosciuto  dalla

giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,  occorre  escludere  ogni

automatismo nell'applicazione dei coefficienti di che trattasi  e  valutare

caso per caso la situazione che si sta esaminando.

    La parte contribuente, in contrasto  con  l'operato  dell'Ufficio,  ha,

invece, rappresentato gli elementi  che  contraddicono  le  risultanze  del

procedimento accertativo posto in essere (lo svolgimento  dell'attività  in

zona periferica, lo scarso valore dei beni strumentali, peraltro di vetusta

acquisizione, nonché il fatto che la gestione dell'autoriparazioni è venuta

meno dopo qualche anno), a fronte dei  quali,  mancando  qualsiasi  ragione

ostativa da parte dell'Ufficio resistente, si deve dare credito.

    In conclusione, poiché i dati desunti dall'Ufficio finanziario in  base

agli studi di settore non  sono  stati  confortati  da  presunzioni  gravi,

precise e concordanti, per le ragioni innanzi esplicitate gli  accertamenti

de quibus non possono trovare conferma, compresi quelli a carico dei  soci,

che vanno pertanto annullati.

    Per quanto concerne le spese processuali si reputa  opportuna  la  loro

compensazione tra le parte in relazione alla peculiarità della  materia  in

trattazione.

    P.Q.M. - Accoglie l'appello della società  e  dei  contribuenti.  Spese

compensate.

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