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L'accertamento basato sugli studi di settore necessita di ulteriori elementi anche presuntivi
Pubblicata il 06/01/2010
Sent. n. 88 del 4 marzo 2008 (ud. del 26 febbraio 2008) della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. I - Pres. Varrone, Rel. Panzini
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Sent. n. 88 del 4 marzo 2008 (ud. del 26 febbraio 2008)
della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. I - Pres. Varrone, Rel. Panzini
Imposte sui redditi - Reddito d’impresa - Accertamento – Studi di settore –
Insufficienza - Ulteriori elementi – Necessità
(Commentata)
Massima - L’ufficio finanziario, anche nel rettificare il reddito sul
presupposto dello scostamento riscontrato in base agli studi di settore,
deve valutare se ricorrono le condizioni che possono legittimare
l’accertamento induttivo e, quindi, deve indicare su quali ulteriori
elementi presuntivi si fonda l’accertamento, nel rispetto delle esigenze di
chiarezza e motivazione, come richiesto dall’articolo 7 della legge 27
Fatto - Con avvisi di accertamento n. ... e n. ... ai fini IRAP e IVA
per gli anni 1999 e 2000 notificati alla A.R. Snc di M.P. e S.M., con sede
in Roma ..., l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 4 ha determinato
maggiori ricavi, rispettivamente, di lire 37.554.000 e di lire 39.204.000,
rispetto a quelli dichiarati di lire 33.124.000 e di lire 39.204.000, e ciò
attraverso l'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del
decreto legge n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n.
427 del 1993.
La società con tempestivi ricorsi contestava gli avvisi predetti
obiettando che i redditi accertati non corrispondevano a quelli
effettivamente prodotti, in relazione alle caratteristiche dell'attività di
autoriparazione svolta in zona periferica, le cui difficoltà economiche e
finanziarie hanno successivamente determinata la chiusura dell'Azienda.
Lo stesso Ufficio finanziario, conseguentemente agli accertamenti a
carico della Società A.R., notificava, ai soci S.M. e M.P.,
rispettivamente, gli avvisi di rettifica n. ... e n. ..., nonché n. ... e
n. ..., relativamente ai redditi di partecipazione pari al 50% per cadauno.
Anche detti contribuenti proponevano tempestivi ricorsi, motivandoli
conformemente a quelli della Società.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, respingeva i sei ricorsi
riuniti con sentenza n. 319/23/07 depositata in data 21.9.2007.
La Società, tramite il rappresentante legale M.P., e i soci S. e M.,
tutti rappresentati e difesi dalla rag. L.T., non condividendo le
conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici, propongono appello
per i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 del decreto lgs.
546 del 1992, poiché i primi giudici non hanno motivato il loro
convincimento;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n.
241, così come richiamato dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
(statuto del contribuente), nonché dell'articolo 42, secondo e terzo comma,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ciò in quanto l'avviso di
accertamento né tanto meno i successivi processi verbali di contraddittorio
hanno specificato gli elementi posti a motivo della rettifica;
c) inapplicabilità degli studi di settore alla peculiarità e
specificità dell'attività di autoriparazioni svolta sulla base di elementi
oggettivi e soggettivi.
Concludono con la richiesta di dichiarare l'illegittimità della
sentenza impugnata e quindi degli avvisi in contestazione, con vittoria
delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
L'Ufficio finanziario, nel costituirsi in giudizio, contesta le
argomentazioni degli appellanti, e dopo aver ricordato lo spirito a cui
tendono le disposizioni che hanno introdotto gli studi di settore nonché le
fasi del contraddittorio con la parte contribuente che hanno preceduto la
fase dell'accertamento, ritiene il proprio operato scevro da censure, per
cui sollecita la conferma della sentenza di primo grado.
Pertanto chiede il rigetto dell'appello, con salvezza di spese.
Diritto - Dall'esame degli avvisi di accertamento in discussione si
rileva che l'Ufficio finanziario ha provveduto alla rettifica in questione
con la seguente motivazione "Sulla base degli elementi indicati nel modello
U50/2000 e U50/2001 presentati dalla società e nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore ad esso allegato, risulta che l'ammontare dei ricavi dichiarati per
i periodi d'imposta 1999 e 2000 sono inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427. I ricavi attribuiti sono stati determinati in base
allo studio di settore SG31U applicabile in relazione all'attività svolta
dalla società.
Null'altro viene esplicitato a conferma della bontà dei valori
determinati.
Ciò, come più volte affermato dalla giurisprudenza di ogni grado,
contrasta con la necessità a che l'Ufficio finanziario deve prima valutare
se ricorrono le condizioni che possono legittimare l'accertamento
induttivo, sicché nel rettificare il reddito sul presupposto dello
scostamento riscontrato in base agli studi di settore, deve indicare su
quali ulteriori elementi presuntivi si fonda l'accertamento, il tutto nel
rispetto delle esigenze di chiarezza e motivazione, come richiesto
dall'n. 1378
dell'8.2.2000 della Corte di Cassazione).
Invece, nel caso di specie alcun altro elemento è stato riscontrato per
legittimare l'operato dell'Ufficio, come se in sostanza esso fosse legato
esclusivamente alla procedura degli studi di settore, restando a carico del
contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
Ma così non è, in quanto come il più delle volte riconosciuto dalla
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, occorre escludere ogni
automatismo nell'applicazione dei coefficienti di che trattasi e valutare
caso per caso la situazione che si sta esaminando.
La parte contribuente, in contrasto con l'operato dell'Ufficio, ha,
invece, rappresentato gli elementi che contraddicono le risultanze del
procedimento accertativo posto in essere (lo svolgimento dell'attività in
zona periferica, lo scarso valore dei beni strumentali, peraltro di vetusta
acquisizione, nonché il fatto che la gestione dell'autoriparazioni è venuta
meno dopo qualche anno), a fronte dei quali, mancando qualsiasi ragione
ostativa da parte dell'Ufficio resistente, si deve dare credito.
In conclusione, poiché i dati desunti dall'Ufficio finanziario in base
agli studi di settore non sono stati confortati da presunzioni gravi,
precise e concordanti, per le ragioni innanzi esplicitate gli accertamenti
de quibus non possono trovare conferma, compresi quelli a carico dei soci,
che vanno pertanto annullati.
Per quanto concerne le spese processuali si reputa opportuna la loro
compensazione tra le parte in relazione alla peculiarità della materia in
trattazione.
P.Q.M. - Accoglie l'appello della società e dei contribuenti. Spese
compensate.