L’irrogazione della sanzione prevista per la mancata emissione degli scontrini fiscali dall’art. 12, del D.Lgs. 471/1997 non può ritenersi mai impedita dalla definizione agevolata di una o più delle tre violazioni dell’obbligo di "emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio"

L’irrogazione della sanzione prevista per la mancata emissione degli scontrini fiscali dall’art. 12, del D.Lgs. 471/1997, che prevede la sospensione della licenza, non può ritenersi mai impedita dalla definizione agevolata di una o più delle tre violazioni dell’obbligo di "emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio", costituenti, nel loro insieme, la fattispecie unica punita con la sanzione della "sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività".

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 2 ottobre 2013, n. 22491



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

Dott. GRECO Antonio - Consigliere

Dott. CIGNA Mario - rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20790/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SAS;

- intimato -

avverso la sentenza n. 86/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata l'11/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito per il ricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di cinque p.v.c. redatti dalla Guardia di Finanza di Jesolo negli anni dal 1998 al 2001 venivano accertate, a carico della (OMISSIS) sas (esercente l'attivita' stagionale di trattoria e pizzeria), plurime autonome violazioni delle norme che regolano l'emissione di scontrini e ricevute fiscali; di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate di San Dona' di Piave, con provvedimento 8-7-2002 disponeva, in applicazione del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, comma 2, la sospensione per 15 gg dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio della detta attivita'.

Avverso detto provvedimento la societa' proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Venezia, evidenziando di avere provveduto al pagamento in via agevolata delle sanzioni pecuniarie derivanti dai detti p.v.c., sicche', ai sensi del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16, comma 3, siffatta definizione agevolata impediva l'irrogazione delle sanzioni accessorie, e quindi anche della disposta sospensione; controdeduceva l'Agenzia, ritenendo che il Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, comma 2, era norma speciale rispetto al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16, comma 3, e costituiva quindi una deroga al principio di inapplicabilita' delle sanzioni accessorie di cui a tale ultima disposizione.

L'adita CTP accoglieva il ricorso.

Con sentenza depositata l'11-6-07 la CTR del Veneto rigettava l'appello dell'Agenzia; in particolare la CTR rilevava che, seguendo il ragionamento dell'Agenzia, la sanzione in parola, non aveva piu' come presupposto l'irrogazione della sanzione principale (ma solo la definitivita' dell'accertamento della violazione) e veniva quindi a perdere la complementarieta', caratteristica ontologica delle sanzioni accessorie; soggiungeva, inoltre, che le sanzioni pecuniarie comminate e pagate apparivano commisurate al danno arrecato all'Erario, mentre sproporzionata appariva la disposta sospensione.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia, affidato ad un motivo; la societa' non svolgeva attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia, deducendo - ex articolo 360 c.p.c., n. 3 - errata applicazione e violazione del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, comma 2, e Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16, comma 3, ribadiva la specialita' del predetto articolo 12 rispetto al menzionato articolo 16; e cio' in base sia alla collocazione sistematica (nel Decreto Legislativo n. 471 del 1997, dedicato alla disciplina della violazioni di norme in tema di specifiche imposte) sia al tenore letterale (con particolare riferimento all'inciso "anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie", contenuto dell'articolo 12).

Siffatto motivo e' fondato.

Per consolidato e condiviso principio di questa Corte, invero, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 12, comma 2, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 16, comma 3, come appare evidente dalla stessa collocazione sistematica delle due norme, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non e' impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione (Cass. 2439/2007; conf. 25468/2008; 25671/2008; 13577/2010).

In particolare va, inoltre, rilevato che il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 12, comma 2 (denominato "sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto") prevede che "qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi".

In base a detta disposizione, pertanto, la sospensione deve essere disposta "anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria".

Come ampiamente evidenziato da questa Corte nelle su menzionate sentenze, tra le ipotesi di non irrogazione viene in rilievo quella contenuta nell'ultima parte del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 16, comma 2, per il quale "la definizione agevolata" (c.d. oblazione), da essa resa possibile, "impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie"; di conseguenza, la mancata irrogazione delle sanzioni accessorie "in applicazione" delle disposizioni indicate dalla norma non costituisce ostacolo, per espressa previsione di legge, all'irrogazione della sanzione della sospensione di cui al Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12.

Siffatta interpretazione testuale appare l'unica dotata di una coerenza logica e sistematica, sicche', in linea di principio, deve ribadirsi che l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 12 non puo' ritenersi mai impedita dalla definizione agevolata di una o piu' delle tre violazioni "dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio", costituenti, nel loro insieme, la fattispecie unica punita con la sanzione della "sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita'".

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex articolo 384 c.p.c., comma 2, rigetto del ricorso introduttivo.

In considerazione della solo recente giurisprudenza consolidata di legittimita', si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite relative ai giudizi di merito; le spese del presente giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimita', liquidate in complessivi euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.

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