La presenza di scritture contabili solo formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa di cui all'articolo 39, comma 1 lett. d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

La presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza e del comune buon senso. In tali casi è, pertanto, consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. 6337/02, 1711/07, 26130/07).

Cassazione Civile, sez. V, 15-06-2009, n. 13915 (ord.) - Pres. LUPI Fernando - Est. D'ALESSANDRO Paolo - AGENZIA DELLE ENTRATE c. G.V.



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Cassazione Civile, sez. V, 15-06-2009, n. 13915 (ord.) - Pres. LUPI Fernando - Est. D'ALESSANDRO Paolo - AGENZIA DELLE ENTRATE c. G.V.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall'art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

"L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF ed IRAP. L'intimato non si è costituito.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, la ricorrente lamenta - formulando i prescritti quesiti di diritto - la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e dell'art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata quanto alle due rationes decidendi secondo le quali l'accertamento induttivo sarebbe consentito solo in presenza di irregolari formali delle scritture contabili e l'Ufficio si sarebbe comunque sottratto all'onere della prova su di esso gravante.

I due motivi sono manifestamente fondati, alla luce del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza e del comune buon senso. In tali casi è, pertanto, consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. 6337/02, 1711/07, 26130/07).

Resta assorbito il terzo motivo, relativo a vizio di motivazione";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio non condivide la proposta del relatore, atteso che, in punto di fatto, risulta dalla sentenza che i ricavi di impresa dichiarati dal contribuente sono coerenti con i cosiddetti studi di settore introdotti dalla L. n. 146 del 1998, e che, in punto di diritto, questa Corte ha affermato che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto (Cass. 9613/08);

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

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