Casa:
Le agevolazioni "prima casa" debbono essere riconosicute anche a colui che sia in possesso di altra abitazione che per le sue caratteristiche non sia idoneo a sopperire al bisogni abitativi suoi a dalla famiglia
Pubblicata il 21/01/2010
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 8 gennaio 2010, n. 100
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Struttura centralizzata per l'esame preliminare del risorsi civili
Sezione Tributaria
Comporta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Fernando LUPI - Presidente
dott. Vittorio ZANICHELLI - Consigliere
dott. Aurelio CAPPABIANCA - Rel. Consigliere
dott. Camilla DI IASI - Consigliere
dott. Marcello IACOBELLIS - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), (Omissis), presso lo studio degli avv.ti (Omissis), ed (Omissis), che lo rappresentano e difendono;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Ro., via De.Po. (...), presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, n. 188, R.G. 21.609/08 depositata il 13 settembre 2007.
Letta la relaziona scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all'art. 380 bis, comma 3, c.p.c.;
Premesso;
- che la contribuente propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso della maggior imposta di registro indebitamente versata, per mancata concessione dei benefici "prima casa", di cui all'art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986, all'atto dell'acquisto, in data 1.2.2002, di un immobile, situato in Ro., destinato a propria abitazione;
- che l'adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all'appello del contribuente, dalla commissione regionale;
- che i giudici di appello, aderendo all'impostazione dei giudici di primo grado, sostennero l'insussistenza dei presupposti per il godimento del beneficio evocato, in considerazione del fatto che la contribuente disponeva, in Ro., di altro immobile, ancorché, questo misurasse solo 22,69 mq. e fosse pertanto, secondo la contribuente medesima, del tutto insufficiente a garantire idonea sistemazione abitativa al proprio nucleo familiare;
rilevato:
- che, avverso tale decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, dedicando "violazione e falsa applicazione dall'art. 1, nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dava, in conformità al dettato costituzionale, essere interpretata in senso soggettivo e, pertanto, in relazione alle ragionevoli esigenze di vita dell'acquirente";
- che l'Agenzia ha resistito con controricorso;
osservato:
- che il ricorso è manifestamente fondato;
- che occorre, invero, osservare che, secondo consolidati canoni ermeneutici di questa Corte (che non vi è motivo di disattendere), in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce dalla ratio dalla disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire al bisogni abitativi suoi a dalla famiglia (cfr. Cass. 11564/06, 17938/03, 10935/03, 6492/03, 2418/03);
ritenuto:
- che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384, comma 1 ult. parte, c.p.c., va decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;
- che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna dell'Agenzia, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 800,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte; accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito a condanna l'Agenzia alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 800,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.