Limiti all'accertamento induttivo basato sulla percentuale di ricarico del settore di appartenenza dell'impresa

In tema di imposte sui redditi di impresa minore, perchè sia legittima l'adozione, da parte dell'ufficio tributario, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, del criterio induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, non basta il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella risultante da uno studio di settore, ma occorre che risulti qualche elemento ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione" come lamentato, nella specie da parte ricorrente" (cfr., ex multis, Cass., nn. 11686 e 3995 del 2002, 5870 e 9946 del 2003 e 18038 del 2005).

Cassazione Civile, sez. V, 11-09-2009, n. 19632 - Pres. MIANI CANEVARI Fabrizio - Est. CAMPANILE Pietro - Ministero dell'Economia c. D.R.G.



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Cassazione Civile, sez. V, 11-09-2009, n. 19632 - Pres. MIANI CANEVARI Fabrizio - Est. CAMPANILE Pietro - Ministero dell'Economia c. D.R.G.

MASSIMA

In tema di imposte sui redditi di impresa minore, perchè sia legittima l'adozione, da parte dell'ufficio tributario, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, del criterio induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, non basta il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella risultante da uno studio di settore, ma occorre che risulti qualche elemento ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione" come lamentato, nella specie da parte ricorrente" (cfr., ex multis, Cass., nn. 11686 e 3995 del 2002, 5870 e 9946 del 2003 e 18038 del 2005).

FATTO E DIRITTO

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza meglio specificata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto da D.R.G., era stata riformata la decisione di primo grado, e, quindi, era stato annullato l'avviso di rettifica, effettuato in via induttiva, dei ricavi dichiarati, con elevazione dell'utile netto, relativamente all'anno 1996.

Con unico e complesso motivo s deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. 1.2 Non si è costituito con controricorso il D.R..

1.3 - Avviata la procedura prevista dal l'art. 375 c.p.p., nel testo anteriore alla novella introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il Procuratore Generale presso questa Corte, rilevata la manifesta infondatezza del ricorso (con richiamo ad analoga pronuncia intervenuta fra le spesse parti), ne ha chiesto il rigetto. E' stata quindi fissata, per la trattazione, l'odierna udienza camerale.

2.1 - Il ricorso è manifestamente infondato.

2.2. Deve richiamarsi, in via preliminare, la decisione di questa Corte n. 1420 del 2007, relativa ad analoghe questioni fra le stesse parti, in cui si affermano principi condivisi dal Collegio.

2.3 - Va rilevato, in particolare, che anche nella presenta vicenda processuale viene in considerazione la questione, in tema di I.R.Pe.F., relativa alla legittimità o meno dell'Amministrazione finanziaria di rettificare induttivamente il reddito dichiarato per le imprese minori in presenza di una contabilità regolare solo in base alla difformità della percentuale di ricarico applicata rispetto a quella mediamente praticata da altri esercenti nel medesimo settore;

2.4 - In proposito, va osservato che questa Corte, con indirizzo consolidato, ha più volte affermato il principio secondo cui "In tema di imposte sui redditi di impresa minore, perchè sia legittima l'adozione, da parte dell'ufficio tributario, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, del criterio induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, non basta il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella risultante da uno studio di settore, ma occorre che risulti qualche elemento ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione" come lamentato, nella specie da parte ricorrente" (cfr., ex multis, Cass., nn. 11686 e 3995 del 2002, 5870 e 9946 del 2003 e 18038 del 2005).

2.5 - Va quindi considerato che la sentenza impugnata, con accertamento di fatto corroborato da una congrua motivazione, ha applicato il succitato principio di diritto, rilevando che, nella specie, in presenza di una contabilità in apparenza regolare, l'A.F. non aveva fornito, oltre al rilievo dell'applicazione di una differente percentuale di ricarico rispetto al settore di appartenenza, nessun altro elemento d i fatto o indizio tale da dimostrare l'inesattezza dei dati forniti dal contribuente.

2.6 - Deve, conseguentemente, ritenersi che la sentenza impugnata, la quale ha fatto legittimamente applicazione di tale consolidato principio di diritto, debba essere confermata ed il ricorso per la sua cassazione, pertanto, debba essere respinto.

2.7 - Va infine rilevato che non occorre statuire sulle spese, dato che in questa fase di legittimità la parte intimata non ha svolto alcuna utile attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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