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Lo studio di settore ha un mero valore indiziario che non può assurgere di per se stesso a rango di prova
Pubblicata il 06/01/2010
Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, sez. III, sentenza 27.10.2003 n. 41
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Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, sez. III,
sentenza 27.10.2003 n. 41
Intitolazione:
Accertamento delle imposte sui redditi - Studio di settore -
Elemento di rigidita' - Mero valore indiziario dello studio - Non
e' prova - Altri elementi estrinseci - Art.62 bis D.L. n.331 del 1993 -
Necessita'.
Massima:
Qualora, in sede di accertamento delle imposte dirette, uno studio di
settore contenga un elemento di assoluta rigidita' (nel senso che,
indipendentemente dalla qualita' di lavoro che una societa' riesce a
procurarsi, emerge sempre lo stesso risultato), tale studio di settore ha un
mero valore indiziario che non puo' assurgere al rango di prova se non
sostenuto da ulteriori elementi estrinseci.
Testo:
1.1 Con ricorso depositato il 18.04.2003 il Tomaificio xxx di xxx R.e C.
s.n.c. corrente in Ripe San Ginesio, assistito dal Dott. xxx di Macerata, ha
impugnato l'avviso di accertamento n.R9M020100289 notificategli dall'Agenzia
delle Entrate di Tolentino in riferimento all'anno di imposta 1998.
1.2 Con l'atto gravato l'Ufficio, applicando le risultanze automatizzate di
studio di settore (Cod.SDO8U) relativo all'attivita' di "fabbricazione
accessori calzature non in gomma" (Cod.19302), ha riscontrato la non
congruita' della societa' ai fini del reddito d'impresa, quindi dell'IVA e
dell'IRAP, determinando maggiori ricavi per L.59.057.000 (ricavo di
riferimento pari a L.251.900.000, a fronte di ricavi dichiarati di
L.192.843.000). Procede quindi ai recupero di euro 1483,27 per IRAP e
relativi interessi, di euro 6978,36 per IVA e relativi interessi, di euro
1524,97 per sanzione IVA ed euro 324,08 per sanzione IRAP: in totale euro
10.310,68.
1.3 formulati i rilievi, l'Ufficio invitava il contribuente al
contraddittorio al fine di addivenire alla definizione di un accertamento
con adesione ai sensi del D.Lgs 218/97, senza riuscirvi. Notificava quindi
l'atto gravato.
2.1 Il contribuente lamenta nel merito, come gia' tatto in sede di
contraddittorio, che:
- la societa' accertata esercita solo attivita' di orlatura di calzature per
conto terzi, settore, questo, che versa in crisi e che ha comportato scarsa
mole di lavoro;
- la societa' opera per conto di un solo cliente e tutte le entrate di
materiali in "conto lavorazione" e le uscite di semilavorati in "conto
restituzione" sono regolarmente documentate;
- gli studi di settore non consentono di "fotografare" esattamente la,
situazione economica della societa', poiche' non tengono conto della crisi
strutturale del settore e della concorrenza dei calzaturifici esteri e
meridionali;
- l'unico impiegato presente in societa' lavora part-time, quindi le 248
giornate che gli sono retribuite non corrispondono alle 248 giornate
considerate dallo studio di settore;
- l'attivita' dedicata dai due soci e' pari a mezza giornata (poiche' devono
assistere i genitori anziani conviventi);
- l'unico autocarro e talmente obsoleto da essere stato rottamato nell'anno;
- i locali destinati all'attivita' sono di soli 26 mq. ed i beni strumentali
sono pochi ed obsoleti;
- i Kw dichiarati (20) sono in realta' solo 6.
2.2 Il ricorrete lamenta inoltre l'illegittimita' dello studio di settore
SD08U, in quanto le variabili utilizzate per la sua costruzione non
rappresentano la realta' operativa e produttiva della societa'. Lo studio di
settore SD08U non ha tenuto conto, tra l'altro, di numerosi criteri previsti
dall'art.62 bis del D.L.331/93, quali il capitale investito, i prezzi medi
praticati, i beni strumentali impiegati, la localizzazione dell'attivita'.
2.3 Eccepisce inoltre l'illegittimita' dello studio di settore in esame, per
essere sostanzialmente basato su di un solo parametro, la "redditivita' per
addetto", cioe' la produttivita' teorica di ciascun lavoratore.
2.4 Il ricorrente a sostegno della sua tesi difensiva produce uno studio
della Confartigianato e della CNA di Macerata da cui risulta che,
analizzando il settore calzaturiero (e di orlatura e giunteria in
particolare) con la lente dello studio di settore, ben il 63 % delle aziende
sono risultate "non congrue", mentre il restante 37 % "congnio" si
posizionerebbe per lo piu' al minimo ammissibile. Cio' dimostrerebbe che lo
studio di settore non e' in grado di cogliere la realta' economica e
produttiva del settore calzaturiero.
2.5 Lamenta infine l'illegittimita' dell'accertamento gravato, per non aver
l'Ufficio motivato alcunche' in ordine alta mancata modifica
dell'accertamento in conformita' delle indicazioni della societa'. Chiede
pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento in questione, con
vittoria delle spese.
3.1 Resiste l'Ufficio sostenendo la legittimita' dell'accertamento basato
sullo studio di settore SD08U, e quindi sulla rettifica di redditi d'impresa
basata su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti.
Chiarisce che, in sede di contraddittorio, ha accolto alcune delle
motivazioni della societa', quali il fatto che i 248 giorni retribuiti erano
giorni da attribuire a lavoratore a tempo parziale, il fatto che la potenza
installata nell'azienda e' di 6 Kw e non di 20 Kw come erroneamente
indicato, il fatto che i beni strumentali siano esattamente quelli
ricostruiti successivamente dal contribuente. Ma rielaborando lo studio di
settore sulla scorta di questi nuovi dati, si ottengono identici maggiori
ricavi presunti per L.59.057.000.
Le altre motivazioni addotte dal ricorrente non sono provate, ed anche a
volerle considerare si otterrebbe appena uno scostamento percentuale dello
0.06 % (pari a L.153.000) rispetto a quanto stimato dall'Ufficio in sede di
accertamento. Allega infine l'Ufficio che l'evasione sarebbe confermata
dalla circostanza che la societa' avrebbe dovuto, in presenza di scarsa
operativita', ridurre la forza lavoro, ma non lo ha fatto. Chiede il rigetto
del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVAZIONE
4.1 il ricorso va accolto, per le considerazioni che seguono.
4.2 La societa' ricorrente ha evidenziato, sia in sede di contraddittorio
con l'Ufficio, sia nel ricorso giurisdizionale, una serie di precisazioni in
ordine alla situazione specifica dell'impresa. L'Ufficio riferito di avere
accolto nel contraddittorio le precisazioni inerenti l'esatta composizione
dei beni strumentali, i chilowatt installati, la natura part-time del
contratto dell'unico impiegato. Inseriti i nuovi dati, lo studio di settore
ha prodotto un risultato invariato, dimostrando l'insensibilita' della
procedura automatizzata rispetto ai citati elementi.
Parte ricorrente ha addotto altri elementi giustificativi (quali la minore
superficie dei locali utilizzati, l'opera delle titolari prestata solo per
mezza giornata, i beni strumentali utilizzati solo in parte, l'unico
autocarro poco utilizzato e rottamato nell'anno, ecc..), che l'Ufficio non
ha accolto ritenendoti non dimostrati: tuttavia l'Ufficio ha tenuto a
precisare che, inserendo le modifiche richieste dalla parie, il risultato
dello studio di settore sarebbe variato solo in modo irrisorio per lo 0,06
%. La procedura di calcolo risulta dunque insensibile anche a tali ulteriori
variabili.
4.3 La difesa della ricorrente ha sostenuto l'erronea costruzione dello
studio di settore e la sostanziale inapplicabilita' al caso di specie, in
quanto lo stesso tiene praticamente conto di un solo dato: la produttivita'
teorica del lavoratore (mentre non tiene conto di diversi elementi che erano
richiesti dalla L.331/93, quali i prezzi medi praticati e la localizzazione
dell'attivita'). E' stato confermato dalle parti in sede di discussione
orale che gli elementi di valutazione sono solo tre:
- il costo dei materiali impiegati, che pero' e' irrilevante nel caso di
specie poiche' la ditta lavora con materie prime e semilavorati fomiti dal
committente;
- l'attivita' prevalente dei titolari, che nel caso di specie lavorano nella
ditta senza avere altre occupazioni;
- la produttivita' per addetto.
Risultando nel caso di specie insuscettibili di oscillazioni o modificazioni
i primi due parametri, l'unico criterio che determina il risultato finale e'
quello della redditivita' per addetto. Da cio' deriva che lo studio di
settore, indipendentemente dalla quantita' di lavoro che la societa' riesce
a procurarsi, da comunque e sempre lo stesso risultato: in altre parole, se
la ditta ottiene molti ordini il ricavo congruo e pari a L.241.512.000, e se
la ditta ottiene pochi ordini il ricavo congruo e' sempre di L.241,512.000.
Stesso discorso se i prezzi praticati sono alti o bassi.
Questo elemento di assoluta rigidita' fa gia' dubitare dell'applicabilita'
dello studio di settore nel caso di specie. Ma l'inapplicabilita' e'
vieppiu' doverosa ove si consideri che il contribuente potrebbe contrastare
il risultato dello studio di settore solamente dimostrando di non aver
ricevuto piu' ordini di quelli dichiarati. Si tratta di una prova negativa,
o "diabolica", resa ancor piu' diabolica dall'inammissibilita' della prova
testimoniale nel giudizio tributario (anche se l'eventuale teste potrebbe
avere solamente una valenza indiziaria, potendo il terzo estraneo limitarsi
solo a confermare di non aver egli stesso conferito ulteriori ordini, ma non
potendo ovviamente garantire per altri soggetti: si pensi, nel caso di
specie, al titolare dell'unica ditta committente).
Dunque il contribuente si trova nell'impossibilita' assoluta di' difendersi,
e cio' non puo' essere ammissibile nel mondo giuridico a pena di trasformare
senza sostegno normativo alcuno (ed anzi in evidente contrasto con i
principi costituzionali) lo studio di settore da presunzione semplice in
presunzione legale.
Deve conseguirne la sostanziale inapplicabilita' dello studio di settore nel
caso di specie. O, se si preferisce, lo studio di settore potrebbe ritenersi
anche applicabile, ma avente un mero valore indiziario che non puo'
assurgere al rango di prova se non sostenuto da ulteriori elementi
estrinseci. Il che e' come dire che la prova negativa di cui sopra finirebbe
per far tornare l'onere della prova in capo all'Ufficio (l'onere cioe' di
dare la prova positiva che gli ordini ricevuti ed il lavoro eseguito sono
stati superiori al dichiarato).
4.4 Nel caso di specie le tesi dell'Ufficio non sono assistite da prova
estrinseca alcuna, e nemmeno da alcun elemento indiziario. Risulta infatti
dallo studio di settore in atti che vi sono due soli operai in ditta (per
728 giorni complessivi lavorali nell'anno). Si tratta quindi di un'impresa
priva di qualsiasi elasticita' sotto il profilo della mano d'opera, e quindi
in grave difficolta' nell'affrontare i periodi di crisi del settore
calzaturiero. E' infatti evidente che un'impresa con 100 dipendenti puo'
aumentarne o diminuirne il numero a seconda della quantita' di lavoro che
riesce a procurarsi. Invece l'impresa con due dipendenti, pur nel periodo di
crisi, non puo' fare variazioni di questo tipo, a meno di trovarsi in
difficolta' nell'evadere gli ordini e di rischiare di non riuscirci affatto
allorche' dovessero tornare a livelli soddisfacenti. Dunque nel caso di
specie il fatto che l'impresa non abbia provveduto a ridurre la forza lavoro
non e' affatto la conferma dell'esistenza di lavoro svolto "in nero", come
invece pretenderebbe l'Ufficio.
4.5 Ne e' la redditivita' prodotta dalla societa' a corroborare le ipotesi
dell'Ufficio: la ditta ha dichiarato un reddito di partecipazione per le
socie pari a L.26 milioni circa a testa, e dunque e' ben plausibile che le
socio possano essersi accontentate di un risultato positivo, anche se non
esaltante, senza aver voluto correre il rischio di depauperare l'impresa con
il licenziamento di un dipendente valido.
4.6 Va rilevato che l'ipotesi di evasione sostenuta dall'Ufficio non o stata
corroborata ne da accertamenti formali sulla contabilita', in ordine alla
quale non risultano vizi, ne da controlli bancari finalizzati a trovare le
tracce degli incassi in "nero" ipotizzati, ne da attivita' accertativa nei
confronti dell'unico committente, e cioe' dell'utilizzatore delle ipotetiche
merci realizzate in nero. Dunque la tesi dell'Ufficio e priva di qualsiasi
riscontro esterno, sia pure indiziario.
5.1 Per quanto precede, l'atto gravato va annullato. Stante la peculiarita'della fattispecie, le spese di lite vanno opportunamente compensate.
P.Q.M.
La Commissione delibera di accogliere il ricorso. Spese compensate.