Sono legittime le indagini bancarie su soggetti terzi rispetto alla società quando questi siano comunque riferibili alla società stessa, come gli amministratori o i soci, o i congiunti di questi

In tema di accertamenti sui redditi societari, l'estensione delle indagini bancarie a soggetti terzi rispetto alla società non può considerarsi illegittima quando tutti questi soggetti siano riferibili alla società stessa, quali amministratori o soci, o come congiunti di questi. Di conseguenza, rispetto ad una società la cui compagine sociale e la cui amministrazione siano riconducibili ad un unico ristretto gruppo familiare, si può legittimamente ritenere che l'esistenza di tali vincoli possa di per sé giustificare l'attribuzione al soggetto accertato delle operazioni rinvenute su conti correnti bancari intestati a tali persone, fatta salva la facoltà di queste ultime di provare la diversa origine di tali entrate. Con riferimento al caso concreto, in forza del principio appena espresso, la verifica relativa alla società può estendersi anche ai conti dei congiunti degli amministratori della stessa (nella specie, due conti bancari intestati alla suocera del socio amministratore unico, sui quali avevano delega ad operare quest'ultimo e l'altro socio), in quanto il rapporto familiare è sufficiente a giustificare - salva prova contraria - la riferibilità delle operazioni effettuate su tali conti al soggetto accertato.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 13 settembre 2010, n. 19493



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 5149/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO IN.TA SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 54/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 18/07/08, depositata il 29/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

e' presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione: "La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, che ha ritenuto infondato l'avviso di accertamento in rettifica dei redditi ai fini IRPEG ILOR per il 1993, per omessa fatturazione e dichiarazione di operazioni imponibili, a seguito di ingiustificate movimentazioni bancarie su due conti bancari intestati alla suocera del socio amministratore unico, sui quali erano delegati ad operare il predetto socio e l'altro socio della societa' contribuente, cugino del primo. A sostegno della decisione, la C.T.R. ha ritenuto:

a. inoperante la presunzione di gravi indizi di evasione collegata alle informazioni bancarie, posto che la Legge n. 413 del 1991, aveva abrogato il c.d. "segreto bancario";

b. illegittimo l'accertamento fondato su dette informazioni per mancanza del preventivo contraddittorio nella fase amministrativa;

c. ulteriormente inoperante la presunzione legale in questione perche' gli accertamenti bancari riguardavano anche conti personali non riferibili al soggetto (societa' di capitali) destinatario della rettifica;

d. coperta da giudicato (esterno) ogni questione dedotta e deducibile in relazione alla rettifica in questione, stanti le sentenze (definitive) relative ai redditi 1992 e all'IVA 1992 e 1993, rese all'esito dei contenziosi scaturiti dal medesimo.

Si rivelano manifestamente fondati i quattro motivi con cui l'Agenzia censura tutte queste ragioni della decisione,in quanto, rispetto a ciascuna di esse, la C.T.R. ha fatto malgoverno dei seguenti consolidati principi affermati da questa S.C.:

1. i dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente consentono, in virtu' della presunzione contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 e articolo 39, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attivita' svolta dal medesimo, salva la possibilita' per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attivita' (v., tra le molte, Cass. 11 gennaio 2008 n. 430; Cass. 13 febbraio 2006 n. 3115; Cass. 29 maggio 2003 n. 8614; Cass. 29 marzo 2002 n. 4601). D'altra parte, la presunzione legale relativa posta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, vincola l'Ufficio tributario ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all'analisi delle singole operazioni, la quale e' posta a carico del contribuente, in virtu' dell'inversione dell'onere della prova (Cass. 7766/08; 2821/08; 7329/03; 7267/02; 15447/01);

2. il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, nella parte in cui prevede l'invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all'Ufficio l'obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facolta', della quale puo' avvalersi in piena discrezionalita'; il mancato esercizio di tale facolta' non puo' quindi determinare l'illegittimita' della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, ne' comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in esame in presunzione semplice, con possibilita' per il giudice di valutarne liberamente la gravita', la precisione e la concordanza, e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro (Cass. n. 2821/08; 10964/07; 3115/06; 14675/06; 4601/02);

3. l'estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla societa' non puo' ritenersi illegittima in quanto tutti detti soggetti hanno riferimento nella societa' o quale amministratore e soci o quale congiunto di questi e, quindi, in una societa', come nella specie, la cui compagine sociale e la cui amministrazione e' riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare ben si puo' ritenere che l'esistenza di tali vincoli sia sufficiente a giustificare la riferibilita' al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati a tali soggetti, salva naturalmente la facolta' di questi di provare la diversa origine di tali entrate (Cass. n. 1728 del 1999, 8683 del 2002, 13391 del 2003; 4357 del 2007, 6743 del 2007, 27032 del 2007, 19362 del 2008). Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla societa' contribuente, la verifica puo' estendersi anche ai conti dei congiunti degli amministratori della societa' contribuente, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare - salvo prova contraria - la riferibilita' al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti bancari degli indicati soggetti (Cass. n. 18868 del 2007);

4. Rispetto alla dedotta questione di giudicato, va ribadito che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13916/06, il giudicato esterno deve essere rilevato d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimita', purche' la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato. Tale principio, secondo la citata sentenza, opera, a determinate condizioni, anche nel processo tributario e in relazione ad altro anno d'imposta (Cass. n. 9512/09; 13087/08; 8214/08; 11226/07; 24067/06; 22036/06). In linea di principio, si tratta dell'applicazione in materia tributaria del consolidato orientamento secondo cui, in tema di autorita' del giudicato, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalita' diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. n. 11365/06; 19317/05).

Tuttavia, su tale assetto giurisprudenziale e' intervenuta, su domanda d'interpretazione pregiudiziale proposta da questa S.C., la Corte di giustizia CE, affermando che il diritto comunitario osta all'applicazione - in circostanze come quelle della causa principale (nella quale si assumeva che la cosa giudicata in una determinata causa, in quanto verte su un punto fondamentale comune ad altra causa, ha, su tale punto, una portata vincolante, anche se gli accertamenti operati in tale occasione si riferiscano ad un periodo d'imposta diverso) - di una disposizione del diritto nazionale, come l'articolo 2909 e. e, in una causa vertente sull'IVA concernente un'annualita' fiscale per la quale non si e' ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta (Corte giust. 3 settembre 2009, in causa C-2/08, Olimpiclub).

Un altro temperamento al criterio della "ultrattivita'" del giudicato tributario di cui a Cass. S.U. n. 13916/06 deriva dall'altrettanto consolidato orientamento secondo cui, affinche' una lite possa dirsi coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti, e' necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha gia' formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto gia' compiuti nel corso della prima, in quanto l'efficacia oggettiva del giudicato non puo' mai investire singole questioni di fatto o di diritto (Cass. n. 14087/07). Del resto, questa Sezione ha anche riaffermato che, ai fini dell'incidenza di un giudicato su di una controversia non inerente il medesimo rapporto fondamentale, non puo' riconoscersi alcun effetto preclusivo sia alle statuizioni incidentali relative a rapporti pregiudiziali sia alla soluzione di singole questioni di fatto o di diritto, contenuta nella motivazione ed effettuata dal giudice solo per pronunciare sulla specifica situazione dedotta in giudizio (Cass. n. 16816/08). Come in dette pronunzie, pure rispetto alla fattispecie in esame deve ribadirsi che, anche nell'ambito concettuale (e, quindi, nomofilattico) della (portata innovativa della) pronuncia n. 13916 del 13 giugno 2006 delle SS. UU., l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia rapporto giuridico rilevante tra le due fattispecie comporta, per coerenza sistematica, di dover trarre le logiche conseguenze dall'autonomia dei singoli periodi di ciascuna imposta, positivamente sancita dal legislatore, cosi come di tener conto della sostanziale, ontologica differenza giuridica esistente tra pretese fiscali diverse in ogni ipotesi di inesistenza (come nella specie) di un vincolo giuridico tra le stesse (rispettivamente imposte dirette per il 1992 ed IVA per il 1992 e 1993 nelle due sentenze in giudicato e, nella presente causa, rettifiche dell'imponibile ai fini IRPEG ed ILOR per il 19993. Ne deriva che l'accertamento afferente ad un periodo e ad un dato titolo non puo' influenzare quello inerente ad un diverso periodo ed ad un diverso titolo della pretesa, data la intuitiva differenza degli elementi pertinenti a ciascuno di essi (principi espressi oltre che da Cass. n. 14087/07, in motivazione, e 16816/08, cit., da Cass. n. 26689/09, 8486/09, 15396/08, 13097/08, 8773/08 4607/08, 11126/07; 5943/07, 2438/07, 24067/06, rispetto ai quali non sono emersi elementi per discostarsi)".

La relazione e' stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Non sono state depositate conclusioni scritte ne' memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame, alla luce dei descritti principi, e per la decisione in ordine alle spese anche del presente giudizio ad altra Sezione della medesima CTR.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione CTR Puglia.

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