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Buon giorno, nel ---- ho divorziato , ho seguito con cura i miei due figli fino alla laurea in medic...
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Quesito risolto:
Buon giorno, nel ---- ho divorziato , ho seguito con cura i miei due figli fino alla laurea in medicina e successiva specializzazione. Ho insistito a che mia madre dal suo cespite donasse un appartamento da adibire a studio per ognuno dei due, mantenendone la piena disponibilità con usufrutto. Da quel giorno ho perso i miei figli ed i miei genitori i nipoti. Mi sono reso conto che la mia ex moglie era riuscita a mettere l'un contro l'altro entrambi i figli ed a realizzare una vera e propria alienazione parentale nei miei confronti.
Subodorando un tentativo di vendita dopo - anni ho deciso di procedere con atto notarile a fare opposizione alla donazione per lesione di legittima ad entrambi. Sono figlio unico e mamma ha rinunciato alla sua quota. ARRIVO AL QUESITO mamma ha ancora della proprietà che io ho necessità di azzerare perchè un giorno possa recuperare almeno il secondo appartamento da lei donato, per inciso specifico che vive con decoro ,ha una badante e me che la assisto amorevolmente come figlio e come medico, ho una procura generale che allora volle mio padre.
Non cerco la proprietà in quanto tale, ma lo confesso un riscatto. Oggi non c'è mercato e non riesco a vendere nulla quale soluzione mi suggerireste ? Avevo pensato ad un TRUST fuori dall'italia . Mi scuso per essermi dilungato ma ho ritenuto utile illustrare la mia posizione e sottendere i miei intenti futuri. Per completezza preciso che sono risposato in regime di separazione dei beni. In attesa di una vostra ringrazio e porgo cordiali saluti. ---- ---- . Tl. -
Inviato: 3606 giorni fa
Materia: Testamento
Pubblicato il: 22/12/2014
Dopo aver esaminato il quesito e la documentazione inviatami, le specifico quanto segue.
Gli immobili che allo stato si appartengono a sua madre non entreranno in successione della predetta solo se preventivamente la stessa ne dispone con un atto che non sia suscettibile di azione di riduzione perchè costituente una donazione, come avvenuto per gli atti effettuati in favore dei suoi figli.
L'atto dispositivo deve avere natura onerosa e cioè non deve essere effettuato a titolo gratuito ma contenere lo scambio di prestazioni.
Un esempio di ciò è il contratto di mantenimento cd contratto di rendita vitalizia o di vitalizio assistenziale, espressamente previsto dall'art. ---- cod. civ.
Eì il contratto con cui una parte si obbliga, in corrispettivo della alienazione di un immobile, a prestare all'altra, vita natural durante, l'assistenza materiale e morale, con l'esplicazione delle cure e dei servizi necessari ad assicurarne il benessere materiale e morale, rientra nello schema del contratto vitalizio oneroso, caratterizzalo dalla finalità di assicurare una data prestazione al beneficiario, vita natural durante, quale corrispettivo della dazione di un altro bene, e dall'alea, inerente alla data incerta della morte dello stesso beneficiario (cfr. Cass. civ. sent. n. ---- del ----; conf. ---/--; ----/--).
L'elemento caratterizzante ed essenziale del vitalizio oneroso - nel quale al trasferimento istantaneo di alcuni beni (mobili o immobili) ovvero alla cessione di capitali fa riscontro l'obbligazione ad esecuzione continuata avente ad oggetto la rendita - e l'alea, la quale pone entrambi i contraenti in una situazione d'incertezza economica, in quanto il vantaggio e correlativa perdita economica rimangono collegati all'imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato. Tale elemento, oltre a caratterizzare la stessa causa del contratto, influisce anche sull'oggetto di questo, in quanto, mentre la prestazione del vitaliziato si presenta certa nella sua esistenza e determinata (o almeno determinabile), quella del vitaliziante appare incerta sia nell'esistenza che nell'ammontare, senza che, peraltro, ciò intacchi il principio della bilateralità dell'alea, giacche l'incertezza della prestazione del vitaliziante influisce pur sempre sul risultato economico del negozio (Cass. civ. sent. n. ---- del ----; conf. ----/--).
Nel contratto di vitalizio oneroso l'alea e ravvisabile ogni volta che le concrete pattuizioni realizzano una situazione d'incertezza circa il vantaggio economico e, correlativamente, circa la perdita che potranno alternativamente verificarsi nello svolgimento nella effettiva durata del contratto.
Vi è poi un altra possibilità fare un atto di riconoscimento del debito.
Sua madre con dichiarazione avente data certa (timbro postale etc) dovrebbe riconoscere un debito nei suoi confronti
Dopo dieci anni si prescrive l'azione di simulazione della scrittura.
La stessa non può più essere intaccata.
Il riconoscimento del debito può essere contenuto anche in un testamento.
Inoltre sua madre può anche venderle “fittiziamente” l'immobile.
Dovrebbe apparentemente risultare il trasferimento, senza passaggio di denaro.
Dopo i dieci anni, l'atto è inattaccabile.
Vi è anche il patto di famiglia, che è come un trust, la normativa richiede al qualifica di imprenditore però per il disponente.
In tal caso, effetto caratteristico dei patti è il definitivo consolidamento del passaggio di proprietà dell'azienda (o, partecipazioni sociali), sotto il profilo della preclusione rispetto all'assoggettamento di tali attribuzioni a riduzione o collazione.
In virtù dell'art.--- c.c quater l'atto non è soggetto a riduzione.
Per quanto riguarda il trust è riconosciuto in Italia dal ---- attraverso la Convenzione del'Aja ma lascia integre le disposizioni interne, sicchè se c'è lesione di legittima, l'atto è attaccabile.
Resto a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti ed assistenza
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La ringrazio del parere chiaro ed esaustivo , penso opterò per la prima delle soluzioni ( atto dispositivo oneroso ), mi sorge un dubbio sul beneficiario,sarebbe pregiudizievole se fosse mia moglie,dipendente statale ?
Per quanto concerne il Trust penso che le chiederò in seguito un nuovo parere ed eventuale assistenza
per i miei beni sulle modalità e la nazione da scegliere.
In attesa la ringrazio e porgo distinti saluti. ---- ----
L'atto oneroso si riferisce al contratto di mantenimento?
Se si, dovrebbe sostenere nell'atto che l'assistenza viene effettuata nelle ore in cui non svolge il proprio impiego.
Va impostato bene perchè sia credibile che è un trasferimento in cambio di assistenza
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