Immobile acquistato in separazione dei beni con mutuo cointestato , con fidejussore. decesso del pr...

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Quesito risolto:
Immobile acquistato in separazione dei beni con mutuo cointestato , con fidejussore.
decesso del proprietario-mutuatario.
successivamente decesso del secondo mutuatario.
testamento olografo del secondo mutuatario, con disposizione di quote errate di proprietà.
impugnazione testamento
occupazione dell'immobile in via esclusiva di un coerede.
rapporti con la banca.
atto di citazione tribunale.
segnalazione centrale rischi della Banca d'Italia.
Inviato: 3524 giorni fa
Materia: Testamento
Pubblicato il: 11/09/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3521 giorni fa
Dopo aver esaminato la copiosa documentazione inviatami, riscontro la sua richiesta di parere, come appresso.
Va subito premesso che, trattandosi di coniugi in regime di separazione dei beni, come ben ha evidenziato il suo avvocato, l'immobile per cui è causa è bene personale.
Da ciò deriva che alla morte di suo padre, l'immobile doveva essere diviso in virtù delle norme sulla la successione legittima secondo le seguenti quote: -/- al coniuge e -/- ai figli.
Sul punto mi sembra che vi sia ormai accordo, tant'è che la impugnativa del testamento ha sortito l'effetto voluto di rideterminare le quote.
Come correttamente poi ha evidenziato il suo avvocato nell'atto di citazione, cosa diversa è la divisione delle obbligazioni discendenti dal mutuo rispetto alla divisione dell'immobile.
Nel contratto riferite che i coniugi si impegnarono in solido alla restituzione delle somme percepite in virtù del mutuo.
Si specifica anche che la quota di debito era al --% per ciascuna
In ogni caso, ex art.---- c.c, se non è stabilito diversamente i condebitori in solido devono restituire la somma pari alla metà ciascuno.
Le quote infatti, stabilisce la norma sono uguali, salvo che dal titolo non risulti il contrario.
Sta di fatto che nel titolo (il contratto di mutuo) non risultano quote diseguali ma pari (--% ciascuno).
Ne deriva come lei e suo fratello e l'ex coniuge, quali eredi di una parte (-/- + -/- + -/-), siete subentrati nella quota di suo padre, pari al --%.
L'altro --% doveva pagarlo solo il coniuge come ha fatto in vita.
Su ques'ultima allora è ricaduto a livello debitorio il pagamento di -/- quale quota del marito ed il --% del mutuo quale debito proprio.
Una volta deceduta, i suoi eredi sono subentrati nei debiti derivanti dal mutuo in capo alla moglie di suo padre e cioè pari al --% composto da -/- in quanto ereditato e --% quale quota della propria dante causa.
Ritengo allora che la difesa di controparte che ribalta le quote e che applica i criteri della divisione dell'immobile e delle norme di cui all'art.--- e segg alla divisione del mutuo sia assolutamente errata.
Ovviamente alla banca la divisione interna non interessa.
La banca può chiedere l'intero a ciascun quotista poiché, in virtù della solidarietà, ognuno è obbligato per l'intero.
Per meglio dire, la banca può chiedere l'intera rata a lei ed suo fratello.
Voi poi dovrete recuperare dagli altri debitori.
Ritengo che la difesa della Banca sia corretta.
E' un fatto interno la divisione in quote della esposizione debitoria.
Per quanto riguarda la indennità di occupazione, si deve tener c conto che il coniuge era titolare del diritto di abitazione della casa coniugale, ex art.--- c.c
In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. --- e --- cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. ---, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. --- cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius". (Cassa con rinvio, App. Venezia, --/--/----)
Questo è quanto stabilito dalla recente sentenza delle Sez. Unite n.----/----.
Sta di fatto che riguardo a detto diritto nulla hanno richiesto i convenuti.
Assolutamente infondata è invece la richiesta di addebito della responsabilità per un contratto che la stessa controparte ammette non essere mai stato sottoscritto.
Per tutti i motivi innanzi esposti, le consiglio di coltivare il giudizio di divisione, quanto fondato.
Credo pertanto di aver risposto alle domande relative alle quote di mutuo a seguito di decesso dei mutuanti.

Per quanto riguarda la raccomandata ritirata e non consegnatale,dovrebbe sicuramente, chiedere i danni conseguenti ad A che si è fatta consegnare la raccomandata non indirizzata a lei e comunque non ha consegnato detta raccomandata.
E' strano che l'avvocato non informi il suo assistito.
Specifico poi che lei è la parte, sicchè la banca può anche parlare con lei,.
In ogni caso o fa intervenire il suo avvocato o ne nomini un altro per i colloqui con la banca.
Su tutti danni relativi alle conseguenze del mancato pagamento del mutuo devono rispondere i convenuti.
Consiglio di mettevi in regola e poi di recuperare le somme.
Se non lo fate, la casa può essere messa all'asta, poichè le ribadisco che alla banca la divisione interna del debito tra gli eredi non interessa, poiché può chiedere il pagamento dell'intero.
Resto a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti ed assistenza

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