Sulla base di testamento olografo stilato da mio padre, deceduto nel ----, è stato ripartito il patr...

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Quesito risolto:
Sulla base di testamento olografo stilato da mio padre, deceduto nel ----, è stato ripartito il patrimonio immobiliare tra mia madre, mio fratello e la sottoscritta. A ciascuno è stato assegnato un legato così come stabilito dalla disposizione testamentaria, la quale, dopo aver elencato i beni destinati a ciascun erede, conclude con: "Le restanti mie proprietà mobili ed immobili dispongo vengano ripartite in parti uguali tra i miei eredi". Nel corso degli anni non sono emerse altre proprietà al di fuori di quelle cadute in successione. In questi giorni, in seguito ad una disputa con i miei dirimpettai circa la natura dell'area cortilizia che ci divide, si intromette mio fratello (che abita in un altra corte) sostenendo che se posso far valere io dei diritti, lui può fare altrettanto in forza della clausola contenuta nel testamento paterno.
Chiedo un vostro autorevole parere in odine alla validità della clausola in questione ed alla sua attualità.
Inviato: 3366 giorni fa
Materia: Testamento
Pubblicato il: 30/01/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3360 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
Il testamento olografo è il testamento scritto interamente di mano dal testatore (art. --- codice civile).
Il testamento olografo è una scrittura privata che si caratterizza per la totale autografia dell'atto. A differenza, cioè, delle ordinarie scritture private dove è sufficiente la firma autografa in calce alla dichiarazione per imputare questa al sottoscrivente, il testamento olografo richiede che il testatore scriva di proprio pugno tutto il contenuto della dichiarazione, ivi compresa la data.
Questo rigoroso requisito formale è richiesto a pena di nullità.
Esso risponde all'esigenza di garantire l'integrale autenticità delle disposizioni testamentarie.
Il testamento olografo deve anche recare la data, ossia l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno.
Questo è un requisito che soddisfa l'esigenza di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo del compimento dell'atto, e cioè la questione della capacità del testatore e quella della posteriorità dell'atto rispetto ad altri testamenti.
Altro requisito formale del testamento olografo è la sottoscrizione del testatore.
La sottoscrizione è la firma autografa del testatore. Essa, come specifica, la legge, deve essere apposta alla fine delle disposizioni e può anche non contenere il nome e il cognome del sottoscrivente (Soprannome).
La mancanza della sottoscrizione importa la nullità del testamento.
Il testamento olografo può essere conservato dal testatore o affidato a persona di sua fiducia o potrà essere depositato presso un notaio che assolverà la semplice funzione di depositario della scheda.
Il testamento dovrà essere presentato ad un notaio, dopo la morte del testatore, per la pubblicazione (art. --- c.c.)
La pubblicazione è l'atto mediante il quale il notaio rende manifesta l'esistenza del testamento olografo.
Il notaio è tenuto a pubblicare il testamento olografo a seguito della presentazione di esso da parte del possessore.
La pubblicazione è eseguita mediante verbalizzazione dello stato della scheda testamentaria e del suo contenuto.
Effetto della pubblicazione è quello di rendere eseguibile il testamento, ossia di rendere attuali gli adempimenti e gli oneri ad esso connessi.
L'onere o modo è una disposizione accessoria a carico dell'erede o del legatario che obbliga l'onerato a devolvere in tutto o in parte i beni ricevuti per la finalità indicata dal testatore (art. --- c.c.).
L'onere è una disposizione accessoria solo nel senso che essa accede ad un'attribuzione principale, di cui costituisce una limitazione.
Il modo può essere posto a carico del singolo erede o legatario. Se il testatore non prevede diversamente il modo s'intende a carico di tutti gli eredi, che ne risponderanno in proporzione delle rispettive quote secondo la regola dei legati.
Il legato è la tipica successione a titolo particolare ed è un'attribuzione testamentaria di specifici diritti patrimoniali (art. --- c.c.).
Il legatario, pertanto, può definirsi come un successore a titolo particolare, e cioè come il beneficiario di specifici diritti patrimoniali a causa di morte.
Il legatario può essere un successore testamentario o legittimo ma generalmente i legati sono disposizioni testamentarie e il tema del legato rientra tradizionalmente nella disciplina del testamento.
La posizione del legatario è tipicamente contrapposta a quella dell'erede. A differenza di quest'ultimo, infatti, il legatario non succede nella generalità dei rapporti ereditari ma consegue solo i diritti che sono indicati nel titolo e non risponde di regola di debiti del defunto.
La posizione di legatario si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione, salva la possibilità di rinuncia, ma la specifica accettazione, quale atto di autonomia negoziale, rende definitivamente proprio il beneficio del legato che, dunque, non sarà più rinunciabile.
La rinunzia estingue con effetto retroattivo il suo diritto all'attribuzione a titolo particolare risolvendo l'effetto traslativo già eventualmente verificatosi.
L'estinzione ha effetto immediato a favore dell'onerato e, quindi, non è revocabile.
Il legatario deve avere la capacità successoria e la capacità di ricevere per testamento.
Questa la disciplina normativa applicabile al caso di specie che ci consente di rispondere ai quesiti posti con la richiesta di parere.
Il testamento ha disposto compiutamente una ripartizione dei beni di proprietà del de cuius stabilendo precisamente la suddivisione degli immobili ed attribuendo a ciascuno degli “eredi” un legato.
Dalla richiesta di parere e dalla documentazione non è dato sapere nulla in merito alle contestazioni circa l'area cortilizia di cui si tratta che, invece, sarebbero di grande utilità per una compiuta soluzione della problematica.
A mio avviso, comunque, in via generale, ove l'area cortilizia inerisca esclusivamente all'immobile di sua proprietà (e non a quello di suo fratello) come pertinenza ovvero come servitù ecc. e/o vi sia una disputa sulla proprietà della stessa (con la vicina di casa), suo fratello non dovrebbe poter rivendicare nulla atteso che non riguarda proprietà diverse da quelle già lasciate in legato da suo padre.
Ove la corte abbia una sua identità specifica (anche catastale) e sia stata intestata o è intestata a suo padre e non rientra tra quelle indicate nei legati, allora potrebbe essere in comproprietà con suo fratello e sua madre, proprio per la specifica indicazione a chiusura fatta da suo padre nel testamento.
Occorre, pertanto, verificare la natura delle contestazioni ed il reale stato catastale e di proprietà della corte.
Resto a sua disposizione per ogni chiarimento e per quant'altro.

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