Se il testatore lascia beni determinati, senza chiamare nell'universalità dei beni, siamo in presenza di un legato

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'articolo 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalita' dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. In ogni caso l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (conf. Cass. 13 giugno 2007 n. 13835; Cass. 1 marzo 2002 n. 3016). In particolare (cfr. Cass. 12 luglio 2001 n. 9467) tale indagine deve essere sia di carattere oggettivo, riferita cioe' al contenuto dell'atto sia di carattere soggettivo, riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tale duplice indagine - che e' di competenza del giudice del merito ed i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimita' se congruamente motivati - puo' stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicche' la successione in esso e' a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicche' la successione e' a titolo di legato).

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile, Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27160



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 15067/2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2931/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Verona con la sentenza n. 796/2013 rigettava la domanda proposta dagli odierni ricorrenti ex articolo 732 c.c., nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., in relazione all'acquisto effettuato dalla societa', dell'eredita' del defunto (OMISSIS), giusta atto di vendita in data 12/2/2009 intercorso con (OMISSIS), quale venditrice.

Ad avviso del giudice di prime cure la domanda andava disattesa in quanto gli attori non rivestivano la qualita' di coeredi, posto che la venditrice era stata nominata dal de cuius quale erede universale, il che precludeva la stessa esistenza di una comunione ereditaria, in relazione alla quale esercitare il diritto di riscatto.

La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 2931 del 21/12/2015 ha rigettato il gravame proposto dagli attori, ritenendo che non poteva essere ritenuta inammissibile, in quanto tardiva, la deduzione sollevata dalla convenuta societa' all'atto della sua costituzione in giudizio, circa la mancata titolarita' in capo agli attori della qualita' di coeredi, atteso che la contestazione in oggetto costituiva una mera difesa, non sottoposta a preclusioni, essendo appunto onere degli attori fornire la prova di tale qualita', dovendo altresi' escludere che le difese sollevate dalla convenuta fossero incompatibili con la contestazione della titolarita' del rapporto dedotto in giudizio. Inoltre rilevava che dalla complessiva valutazione delle schede testamentarie del de cuius era confermata la conclusione circa la volonta' di istituire quale erede universale la sola figlia (OMISSIS), essendosi fatta menzione delle donazioni effettuate in favore dei figli maschi, al solo fine di giustificare perche' tutto il patrimonio relitto era attribuito, con finalita' perequativa appunto delle donazioni effettuate in vita, alla sola dante causa della societa' convenuta.

Ne' poteva indurre a diverse conclusioni il fatto che il testamento avesse disposto che tasse, imposte ed altri oneri, oltre che la pensione mensile in favore di tal (OMISSIS), dovessero essere ripartiti in pari misura tra i tre figli, atteso che ben possono essere imputate le poste passive a carico dei legatari.

Infine, anche i beni immobili non espressamente menzionati in testamento dovevano reputarsi attribuiti in proprieta' esclusiva, ed a titolo di erede, alla figlia (OMISSIS), atteso che nella scheda testamentaria del 16 gennaio, oltre a prevedersi delle attribuzioni mobiliari a favore dei figli maschi, ma da intendersi quali legati, il de cuius ribadiva che tutto il resto del patrimonio doveva andare alla predetta (OMISSIS).

Quanto alla deduzione degli appellanti, per la quale, avendo gli stessi proposto azione di riduzione nei confronti della sorella, andava disposta la sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di riduzione, rilevava la Corte distrettuale che l'acquisto della qualita' di erede da parte del legittimario pretermesso presuppone l'accoglimento della domanda di riduzione con efficacia di giudicato, sicche' medio tempore le disposizioni lesive continuavano a produrre effetto. Andava poi esclusa l'esistenza di una pregiudizialita' tecnica tra i due giudizi, e pertanto, non si poneva il paventato pericolo di contrasto tra giudicati.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) articolato in tre motivi.

La (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 167 c.p.c., comma 2, articolo 183 c.p.c., comma 6, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la mancata tempestiva contestazione da parte della convenuta della qualita' di coeredi degli attori non comportasse la decadenza dalla relativa eccezione, e' privo di fondamento.

Ed, invero, oltre a doversi ribadire che la titolarita' della qualita' di coeredi costituisce elemento costitutivo della domanda proposta ex articolo 732 c.c., sicche' e' onere di parte attrice dimostrarne la sussistenza, la decisione gravata ha comunque fatto corretta applicazione dei principi di recente affermati da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 2951/2016, nella quale si e' precisato che la titolarita' della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio e' un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicche' spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

Nel caso di specie, deve escludersi la contestazione della qualita' di coeredi degli attori costituisca quindi un'eccezione e per di piu' un'eccezione in senso stretto, sicche' ben poteva il giudice anche d'ufficio rilevarne la carenza. Peraltro alcuna rilevanza puo' essere attribuita alla tardiva costituzione della societa' convenuta, avendo altresi' la Corte veneta chiarito come non fosse possibile ravvisare una difesa da parte della societa' incompatibile con la contestazione dello status di coeredi in capo agli attori.

Anche il secondo motivo, con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 732, 554, 588, 56 e 457 c.c., e' infondato.

Sostengono i ricorrenti che in realta' il testamento conteneva la loro istituzione quali eredi ex certa re, e che in ogni caso, in ordine ai beni non espressamente menzionati dal de cuius (tra cui un immobile in (OMISSIS) e terreni in (OMISSIS)) si era aperta la successione legittima alla quale concorrevano anche i ricorrenti.

Ed, invero, quanto alla violazione dell'articolo 588 c.c., occorre ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui (cfr. da ultimo Cass. 25 ottobre 2013 n. 24613) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'articolo 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalita' dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. In ogni caso l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (conf. Cass. 13 giugno 2007 n. 13835; Cass. 1 marzo 2002 n. 3016).

In particolare (cfr. Cass. 12 luglio 2001 n. 9467) tale indagine deve essere sia di carattere oggettivo, riferita cioe' al contenuto dell'atto sia di carattere soggettivo, riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tale duplice indagine - che e' di competenza del giudice del merito ed i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimita' se congruamente motivati - puo' stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicche' la successione in esso e' a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicche' la successione e' a titolo di legato).

La sentenza impugnata con adeguata motivazione ha quindi accertato che le disposizioni testamentarie non consentivano di attribuire agli attori la qualita' di eredi, emergendo piuttosto la precisa volonta' di istituire la sola figlia (OMISSIS) come unica erede, essendosi data giustificazione di tale scelta in ragione delle numerose e cospicue donazioni, anche indirette, effettuate in vita dal de cuius in favore dei figli maschi, liberalita' che si intendeva perequare proprio mediante l'assegnazione della qualita' di erede unicamente alla dante causa della societa' convenuta.

La sentenza ha puntualmente chiarito come i vari argomenti spesi dalla difesa degli attori per vedersi riconosciuta la qualita' di coeredi non potessero avere seguito (menzione delle donazioni, suddivisione in parti eguali tra i tre figli delle passivita' ereditarie, qualificazione non come legati della assegnazioni di beni mobili ben individuati).

Trattasi di valutazioni connotate da logicita' e coerenza ed insuscettibili di rivisitazione da parte di questa Corte, sicche' la formale denunzia di violazione di legge altro non costituisce che una indebita sollecitazione a procedere ad un non consentito nuovo apprezzamento del fatto.

La sentenza peraltro si e' specificamente occupata anche dell'ulteriore questione, pur dedotta in ricorso, relativa alla possibile apertura della successione legittima sui beni immobili dei quali il de cuius non aveva fatto menzione nella scheda testamentaria, avendo condivisibilmente sottolineato come il tenore della scheda testamentaria piu' risalente (che prevedeva che tutte le unita' immobiliari in (OMISSIS) fossero trasferite in piena ed esclusiva proprieta' ad (OMISSIS)) sia stato integrato dalla terza scheda testamentaria nella quale si ribadisce la volonta' di attribuire alla figlia "quanto della mia proprieta' resta a me intestato e che considero la sua parte, rinnovo qui la volonta' che tutto quello che e' ancora a me intestato divenga proprieta' di mia figlia (OMISSIS)", espressione questa che la sentenza impugnata ha, con adeguata motivazione, ritenuto idonea ad attribuire alla beneficiaria la qualita' di erede universale, precludendo quindi l'apertura di una successione legittima, seppure parziale, in favore dei germani.

Infine, il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 295 c.p.c., e degli articoli 457 e 554 c.c., articolo 3652 c.c., n. 8, articoli 2643 e 2644 c.c., nella parte in cui la Corte di merito ha negato l'esistenza di una pregiudizialita' tra la presente causa e quella di riduzione intentata dagli attori nei confronti della sorella, disattendendo la richiesta di disporre la sospensione necessaria del processo.

Il motivo deve essere disatteso sebbene sulla base di una indicazione diversa da quella di cui alla proposta, fondata sulla ravvisata diversita' delle parti del giudizio in esame, rispetto a quello avente a detta dei ricorrente carattere pregiudiziale (avendo in tal senso i ricorrenti fatto rilevare nella memoria ex articolo 378 c.p.c., che anche al giudizio avente ad oggetto l'azione di riduzione ha partecipato la societa' intimata).

In tal senso va ricordato che la piu' volte ribadita validita' della disposizione testamentaria eventualmente lesiva dei diritti dei legittimari, suscettibile di essere dichiarata solo inefficace in caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione (cfr. Cass. n. 25834/2008; Cass. n. 27556/2008), tanto da precludere la possibilita' di poter richiedere la divisione al legittimario prima dell'accoglimento della sua domanda (cfr. Cass. n. 368/2010), e proprio per l'assenza di una comunione attuale, impedisce altresi' di poter ritenere passibile di retratto l'alienazione dei beni ereditari compiuta dal soggetto che allo stato riveste la qualita' di unico erede.

Corretto appare il richiamo operato dalla sentenza impugnata ai precedenti di questa Corte che, nel sottolineare l'inefficacia ex nunc degli atti lesivi, a far data dall'accoglimento dell'azione di riduzione, hanno escluso la sussistenza di un nesso di pregiudizialita' tecnica tra la causa di riduzione e la diversa controversia avente ad oggetto i beni oggetto delle disposizioni testamentarie (Cass. n. 5323/2002; Cass. n. 9424/2003) avendo affermato principi che appaiono indubbiamente suscettibili di estensione anche al caso di specie.

La trascrizione della domanda di riduzione assicura poi che, laddove la stessa dovesse essere accolta, i legittimari vittoriosi potranno opporre la sentenza a loro favorevole anche alla societa' acquirente, venendosi in tal caso ad instaurare una comunione tra gli stessi legittimari e la societa', senza che questa possa opporre di avere acquistato la piena proprieta' dei beni ereditari (peraltro nella fattispecie, trattandosi di una vendita di eredita' avvenuta allorquando era stata gia' proposta l'azione di riduzione, la trascrizione mira ad assicurare la piena esplicazione degli effetti di cui all'articolo 111 c.p.c., nei confronti della societa' terza acquirente in corso di causa).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiche' il ricorso e' stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e' rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), che ha aggiunto l'articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 12.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'articolo 1 bis, dello stesso articolo 13.

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