Il legato

Le classificazioni del legato introdotte e dalla legge e dalla dottrina e gli adempimenti.

Cos'è

Il legato è una disposizione testamentaria con cui il soggetto attribuisce a una persona (non necessariamente erede) un determinato bene o un determinato diritto. A prescindere da tale generalissima definizione, i tipi di legato sono numerosi. Ad esempio, anziché attribuire un bene o un diritto di credito al legatario, il testatore può liberare quest’ultimo da un debito. Vi sono anche dei legati che non nascono dalle ultime volontà del defunto, ma che sono previsti direttamente dalla legge (c.d. “legati ex lege”): ad esempio, è un legato ex lege il diritto di abitazione e di uso che spetta al coniuge superstite. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinuncia.

Colui che succede al de cuius a titolo particolare, in qualità di legatario ( o onorato), acquista il diritto reale o obbligatorio trasmessogli ipso iure, automaticamente, senza bisogno di alcuna accettazione, ex art. 649 c.c. Peraltro, tale modo di acquisto fa sì che non si venga a creare rispetto alla condizione giuridica del bene oggetto di legato quella situazione di incertezza o pendenza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato: ne deriva, dunque, che "nel caso in cui il legato abbia per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficato non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge".

Il diverso regime previsto rispetto all'istituzione di erede può essere facilmente compreso se solo si pensa che, mentre l'erede puro e semplice è tenuto a rispondere dei debiti ereditari anche oltre il valore dei beni acquistati, il legatario è chiamato a rispondere dei pesi gravanti sull'oggetto del legato soltanto in misura non superiore al valore dell'attribuzione effettuata in suo favore dal de cuius.

L'onorato ha comunque facoltà di rinunciare al legato stesso, con effetti che retroagiscono al momento dell'apertura della successione.

Il legato ha la sua fonte pressoché esclusiva nella volontà testamentaria, posto che i legati ex lege hanno natura del tutto eccezionale, potendo essenzialmente ridursi ai diritti reali di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano, attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540 c. c.

 

Legato ad efficacia reale e ad efficacia obbligatoria

Il legato conosce svariate classificazioni introdotte e dalla legge e dalla dottrina.

Gli articoli da 651 a 661 del codice civile contengono la disciplina di svariati tipi di legato (c.d. “legati tipici”), che si affiancano a quei legati non espressamente previsti dal codice (c.d. “legati atipici”).
Le tipologie di legato disciplinate dalle norme citate sono:

  1. il legato di cosa dell’onerato o di un terzo;
  2. il legato di cosa solo in parte del testatore;
  3. il legato di cosa generica;
  4. il legato di cosa non esistente nell’asse ereditario;
  5. il legato di cosa da prendersi da un certo luogo;
  6. il legato di cosa del legatario;
  7. il legato di cosa acquistata dal legatario;
  8. il legato di credito o di liberazione dal debito;
  9. il legato a favore del creditore;
  10. il legato di alimenti, che rientra nell’ambito del legato di prestazioni periodiche;
  11. il prelegato.


La principale di esse, tuttavia, a cui sono fondamentalmente riconducibili anche le altre, suddivide i legati in legati ad efficacia reale e ad efficacia obbligatoria; i primi determinano la costituzione e/o il trasferimento di diritti reali o altri diritti già appartenenti alla sfera patrimoniale del de cuius, mentre i secondi obbligano l'onerato a produrre un determinato effetto in favore del legatario, attribuendo a quest'ultimo il credito ad una prestazione.

Tipicamente reale è il legato di specie, avente ad oggetto la proprietà di una cosa o altro diritto determinato; il legato di quantità e di cose generiche, invece, ha carattere prettamente obbligatorio, dal momento che l'onerato è tenuto a corrispondere al legatario beni corrispondenti, per quantità e qualità, alle indicazioni del testatore (art. 653 c. c.). In particolare, poi, la Cassazione ha ritenuto di precisare che il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido sia qualora detti beni risultino presenti nel patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione, sia quando essi non vi siano, fatta salva una chiara volontà in senso contrario del testatore.

Nell'ambito del legato ad efficacia obbligatoria dev'essere ricordato, poi, il c. d. legato di contratto, mediante il quale il testatore pone a carico dell'onerato l'obbligo di concludere con il legatario un determinato contratto (es. legato di locazione, di vendita, di appalto, ecc.).

 

Il legato e l'onere o modus

Talvolta si rivela piuttosto difficile per l'interprete individuare una netta distinzione tra il legato e l'onere o modus disposto dal de cuius con testamento. Per rendere un'idea della problematica che si sta trattando pare opportuno procedere ad un'esemplificazione. Il testatore può dichiarare:" Istituisco mio erede universale Tizio e lascio a Caio la mia collezione di quadri, con obbligo di donarla a Mevio" ovvero "Nomino erede del mio patrimonio Caio perché lo usi per offrire aiuto ai poveri". Nel primo caso si è di fronte ad un legato ad efficacia obbligatoria; nel secondo viene posto a carico dell'erede l'onere di un determinato utilizzo dei beni del defunto.

In dottrina sono stati elaborati diversi criteri al fine di agevolare detta operazione ermeneutica: in particolare, si è sottolineato che, mentre la disposizione di legato è effettuata dal de cuius in favore di un soggetto determinato, generalmente l'onere si caratterizza per essere destinato a beneficiare, sia pure indirettamente, soggetti solo genericamente determinabili.

 

Altre specie di legati

Una peculiare disciplina, dettata dall'art. 658 c. c., riguarda la figura del legato di credito o di liberazione da debito, il quale può avere validità solo per quella parte di credito o debito esistente al momento della morte del testatore. In tal caso, peraltro, l'onerato è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito in oggetto posseduti dal de cuius.

Con il legato di credito il defunto lascia al legatario un diritto di credito nei confronti di un terzo, ovviamente solo per la parte che ancora sussiste al momento della morte del testatore. 
Con il legato di liberazione dal debito il testatore rimette il debito del legatario nei confronti del testatore stesso. 

Diverso è invece il regime previsto per il c. d. legato a favore del creditore, il quale, in mancanza della menzione del debito da parte del disponente, non si presume volto a soddisfare le ragioni creditorie già vantate dal legatario (art. 659 c. c.).

Un cenno merita, infine, anche il legato di alimenti e di altre prestazioni periodiche, per il quale la pluralità di somministrazioni stabilite dal testatore o, in mancanza, prescritte dalla legge non frammenta l'unitarietà dell'attribuzione mortis causa.

 

Il prelegato e il sublegato

A norma dell'art. 661 c. c. il cosiddetto prelegato, ritenuto valido a tutti gli effetti dal nostro ordinamento, è il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità: esso, in base alla citata disposizione, deve considerarsi legato per l'intera quota di eredità su cui incide.

Il sublegato, invece, istituto di matrice esclusivamente dottrinaria e di scarsissima verificazione pratica, "si configura quando onerato di esso è un legatario e onorato è un terzo o un erede". Peraltro, alla luce di tale definizione, il sublegatario succede in realtà direttamente al de cuius, non al legatario onerato, a cui carico è soltanto posto l'adempimento del sublegato; il sublegato, dunque, ha sempre efficacia obbligatoria.

 

Il legato in sostituzione di legittima e in conto di legittima

Si ha legato in sostituzione di legittima (art. 551 c. c.) allorché il testatore attribuisce ad un legittimario uno o più beni a titolo di legato, a tacitazione della quota di legittima a lui spettante: tale volontà del de cuius, peraltro, deve risultare in maniera non equivoca dalla scheda testamentaria.

Qualora, invece, il legatario ritenga più conveniente partecipare alla comunione incidentale ereditaria, dovrà rinunciare espressamente al legato con atto scritto: tale è l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (tra le altre, Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 1995, n. 1261, e Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2000, n. 1573). Inoltre, in mancanza di diversa disposizione del defunto, il legatario non ha facoltà di chiedere un supplemento rispetto alla cosa oggetto di legato al fine di conseguire un valore corrispondente alla quota di riserva che a lui competerebbe a norma di legge.

Diversa è la figura del legato in conto di legittima, che si caratterizza poiché i beni assegnati al legatario debbono in tal caso essere calcolati ai fini della determinazione della legittima riservata all'onorato.

L'adempimento del legato

In linea generale la prestazione del legato è da ritenersi a carico degli eredi, a meno che il testatore non abbia disposto che essa gravi solo su uno o alcuni eredi o su uno o più legatari, ai sensi degli artt. 662 e 663 c. c. In ogni modo, secondo quanto previsto in maniera inderogabile dall'art. 671 c. c., il legatario non può mai essere tenuto ad adempiere ad un legato, ad un modus o ad un altro peso gravante sul bene oggetto di legato oltre il valore della cosa o del diritto acquistato. In tal caso, infatti, detti pesi dovrebbero essere ridotti in misura corrispondente all'eccedenza rispetto all'attribuzione pervenuta al legatario stesso. Qualora, peraltro, quest'ultimo ritenesse di dare comunque spontanea ed integrale esecuzione al legato o al diverso onere posto a suo carico, in realtà si dovrebbe parlare dell'adempimento di un'obbligazione naturale, con applicazione della relativa disciplina.

Quanto alle modalità di adempimento del legato, poi, va precisato che, anche in presenza di un legato ad efficacia reale (o diretta), il legatario, al momento dell'apertura della successione, diviene titolare del diritto di credito alla consegna del bene o del titolo che rappresenti il credito acquistato: tale obbligazione sarà soggetta alla normativa generale in materia di rapporti obbligatori ed è da ritenersi comunque esigibile a far data dalla morte del de cuius.

Inoltre, sempre in caso di legato ad efficacia reale, la cosa oggetto di legato dev'essere consegnata al legatario nello stesso stato in cui essa si trovava al tempo dell'apertura della successione; peraltro, in attesa dell'accettazione dell'onerato, la responsabilità della custodia della res graverà su colui che è chiamato ad amministrare l'eredità, successivamente all'accettazione sull'onerato stesso.

Qualora, invece, dei mutamenti in melius o in peius abbiano interessato il bene legato tra la confezione del testamento e la morte del de cuius, essi, a seconda dei casi, possono essere imputati ad un fatto naturale, al fatto del terzo o dello stesso testatore. In quest'ultima ipotesi, peraltro, una vera e propria trasformazione del bene oggetto di legato da parte del testatore può importare un cambiamento di destinazione impresso dal defunto alla cosa e, conseguentemente, una revoca del legato./p>

La cosa oggetto di legato deve dunque essere consegnata al legatario unitamente alle accessioni, alle pertinenze ed alle migliorie che costituiscano un'unità economica inscindibile con la cosa stessa.

Per quel che concerne, d'altro canto, i frutti, naturali e civili, del bene attribuito a titolo di legato, la decorrenza degli stessi varia in funzione dell'efficacia reale ovvero obbligatoria del legato medesimo. In particolare, in presenza di un legato ad effetti diretti, l'onorato ha diritto anche alla consegna dei frutti della cosa a far data dall'apertura della successione; nell'altra ipotesi, invece, l'acquisto dei frutti decorre dal giorno della proposizione di una domanda giudiziale diretta all'attuazione dell'obbligo o dalla data di riconoscimento dell'obbligo stesso da parte dell'onerato.

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