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Il testamento olografo privo di data è annullabile
Pubblicata il 04/12/2015
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 11 novembre 2015, n. 23014
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - rel. Consigliere
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7669/2010 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) queste ultime nella qualita' di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);
- controricorrenti -
avverso la sentenza non def. n. 19/2009 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento delle difese in atti;
udito l'Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell'Avvocato (OMISSIS) difensore dei resistenti che ha chiesto l'accoglimento delle difese in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, (OMISSIS) e (OMISSIS), impugnando il testamento olografo col quale la sorella (OMISSIS) - morta suicida - aveva nominato suoi eredi i convenuti; chiesero dichiararsi la nullita' del testamento per mancanza di autografia e di sottoscrizione e, in subordine, annullare lo stesso per mancanza della data, per lo stato di incapacita' di intendere e di volere nel quale versava la testatrice al momento della redazione della scheda testamentaria e, in ogni caso, perche' viziato da errore; chiesero ancora che i convenuti fossero condannati al rilascio dell'immobile da essi occupato - gia' di proprieta' della defunta e costituente la casa di abitazione della stessa - nonche' al risarcimento del danno.
Con separata citazione, gli attori chiesero poi che, qualora fosse stata riconosciuta la validita' della disposizione testamentaria, venisse dichiarato che la stessa non era una istituzione di erede, bensi' un legato.
Nella resistenza dei convenuti e previa riunione delle due cause, il Tribunale adito dichiaro' la nullita' del testamento olografo per difetto di autografia e, comunque, ne dichiaro' l'invalidita' per mancanza di data; dichiaro' che gli attori erano eredi di (OMISSIS); condanno' i convenuti al rilascio dell'immobile da essi occupato e alla restituzione dei frutti a far tempo dalla notifica dell'atto di citazione.
2. - Sul gravame proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 19.1.2009, rigetto' la domanda di annullamento del testamento per mancanza di data e, con separata ordinanza, dispose per la prosecuzione del giudizio ai fini della decisione sulle altre domande. Ritenne la Corte territoriale che la data del testamento olografo della de cuius, seppur formalmente mancante sulla scheda testamentaria, fosse comunque dalla stessa ricavatale sulla base delle espressioni adottate dalla testatrice.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di tre motivi, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche' - nella qualita' di eredi di (OMISSIS), nel frattempo deceduto - (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 602 e 606 cod. civ.. Secondo i ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che la data del testamento, seppur formalmente mancante, fosse pero' ricavabile dal contenuto della scheda testamentaria grazie al riferimento - in essa contenuto - al suicidio della testatrice; a loro dire, l'apposizione della data nel testamento sarebbe un elemento non fungibile e, comunque, le espressioni contenute nel testamento non conterrebbero alcun riferimento alla data del suicidio ne' sarebbero utili a stabilire quando il testamento e' stato redatto.
Col terzo motivo - che puo' essere trattato unitariamente e col quale si denuncia il vizio della motivazione sul punto - si deduce poi che l'espressione contenuta nel testamento "oggi finisco di soffrire e voglio finirla" non significherebbe affatto - come ritenuto dalla Corte territoriale - che la redazione del testamento avvenne nel medesimo giorno del suicidio della testatrice, mancando elementi intrinseci al testamento che lo attestino e non potendo la data di redazione del testamento essere ricavata ab extrinseco dall'accertamento del decesso, essendo quest'ultimo un dato esterno rispetto alla scheda testamentaria.
Entrambe le censure sono fondate.
Va premesso che - ai sensi dell'articolo 602 cod. civ. - "Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mono del testatore" (comma 1); "La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita' della data e' ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita' del testatore, della priorita' di data tra piu' testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento" (comma 3). Ai sensi del combinato disposto degli articoli 602 e 606 cpv. cod. civ., la mancanza della data nel testamento olografo e' causa di annullabilita' dello stesso.
Dalla disciplina appena richiamata discende che il testamento olografo, come il testamento pubblico e quello segreto, costituisce un negozio mortis causa solenne, che ha carattere formale (c.d. negozio a forma vincolata), nel senso che la sua validita' e' subordinata all'osservanza di determinati requisiti di forma che la legge prescrive ad substantiam, dimodoche' l'atto negoziale non e' valido se non e' osservata la forma tassativamente stabilita dalla legge.
Sono requisiti formali del testamento olografo: la scrittura autografa del testatore, la data e la sottoscrizione.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v'e' ragione di discostarsi, in tema di validita' del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un "requisito essenziale di forma" dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie (nella fattispecie, la Corte ha confermato la pronuncia di annullamento del testamento olografo che non conteneva nella data, accanto al mese e all'anno, l'indicazione del giorno) (Sez. 2, Sentenza n. 12124 del 14/05/2008, Rv. 603424).
Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validita' del negozio, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all'atto e che l'invalidita' del testamento sia subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie (Sez. 2, Sentenza n. 7783 del 08/06/2001, Rv. 547333; Sez. 2, Sentenza n. 6682 del 09/12/1988, Rv. 460964; Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 24/06/1965, Rv. 312520).
Il carattere di requisito di "forma" proprio della data del testamento olografo fa si che, ai fini della validita' del negozio, cio' che conta e' che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile - nella sua completezza di giorno, mese e anno - dal contenuto della scheda testamentaria (come nel caso in cui essa contenga dati o indicazioni equipollenti), senza che possano rilevare elementi estranei all'atto, ricavabili aliunde; non rileva invece - ai fini della validita' del testamento - che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera (Sez. 2, Sentenza n. 2874 del 20/07/1976, Rv. 381621):
La legge (articolo 602 c.c., comma 3), infatti, non ammette la prova della non veridicita' della data apposta sulla scheda testamentaria, se non nei casi in cui "si tratta di giudicare della capacita' del testatore, della priorita' di data tra piu' testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento". Percio', coerentemente al carattere di requisito di "forma" proprio della data del testamento olografo, la falsita' di tale data non costituisce, di per se', causa di annullabilita' del testamento (Sez. 2, Sentenza n. 25845 del 27/10/2008, Rv. 605269); mentre costituisce causa di annullamento del testamento olografo la mancanza (o l'incompletezza) della data, che puo' essere fatta valere anche se non si controverta sulla capacita del testatore, sulla priorita' di data fra piu' testamenti o su altre questioni da decidersi in base all'accertamento del tempo in cui l'olografo fu redatto (Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 24/06/1965, Rv. 312521).
In sostanza, solo l'impugnativa volta a dimostrare la non verita' della data e' condizionata all'esistenza di una delle finalita' di cui all'articolo602 c.c., comma 3 (l'accertamento della capacita' di testare del de cuius, della priorita' della data tra piu' testamenti o di altra questione da risolversi in base alla data del testamento), mentre l'impugnativa per mancanza od incompletezza della data e' svincolata dalla necessita' della ricorrenza di una determinata ragione, che renda rilevante l'accertamento della data di redazione del testamento: percio', la mancanza od incompletezza della data - il fatto che la stessa non sia ricavabile dal testo della scheda testamentaria, indipendentemente da ogni elemento estraneo all'atto - e' causa, di per se', di annullabilita' del testamento, da far valere - secondo quanto prescrive l'articolo 606 c.c., comma 2 - nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Orbene, la Corte territoriale, pur non disconoscendo i principi di diritto sopra richiamati, ne ha fatto tuttavia erronea applicazione allorquando e' pervenuta alla conclusione che la data del testamento della de cuius, pur non essendo stata espressamente indicata nella scheda testamentaria, fosse comunque evincibile dalla medesima e fosse corrispondente a quella del giorno nel quale la testatrice ha posto fine alla sua vita, suicidandosi.
Nella specie, la Corte di merito ha evidenziato che, nella scheda testamentaria, la de cuius, rivolgendosi ai suoi piu' stretti congiunti e premettendo di non poter piu' sopportare il dolore per la perdita del marito, ha scritto: "oggi finisco di soffrire", "voglio finirla", "vi saluto e la faccio finita". Secondo i giudici di merito, queste espressioni permetterebbero di concludere che il testamento e' stato redatto dalla testatrice nello stesso giorno del suo suicidio.
E tuttavia, e' evidente l'errore nel quale sono incorsi i giudici di merito; giacche' essi hanno desunto la data del testamento da un elemento del tutto estrinseco rispetto alla scheda testamentaria, costituito dall'evento del suicidio.
E' bensi' vero, come dianzi detto, che la data del testamento olografo, ove non espressamente indicata nell'atto, puo' essere ricavata da dati o indicazioni equipollenti in esso contenuti. E' questo il caso in cui il testatore, anziche' apporre al testamento in modo esplicito la data di redazione dello stesso (composta da giorno, mese e anno), indichi tale data, ad es., con le formule: Capodanno 2010, Natale 2009 o Pasqua 2011; ovvero faccia riferimento ad un evento costituito da un "fatto notorio" che abbia una precisa data: ad es., il giorno dell'elezione di un Papa precisamente indicato; il giorno di un terribile evento naturale o provocato dall'uomo (un terremoto, un attentato, una strage).
In casi come questi, la data del testamento e' ricavabile con precisione e completezza dal contenuto dell'atto sulla base delle conoscenze umane generalmente conosciute, costituenti la cultura dell'uomo medio, dimodoche' deve ritenersi osservato il requisito di forma della indicazione della data del negozio testamentario.
Diverso e' il caso oggetto della presente controversia, in cui nella scheda testamentaria la testatrice si e' limitata a fare riferimento ad un evento futuro ed incerto, come il suo suicidio. Trattasi di un evento incertus an, incertus quando: incerto nell'in, perche' la testatrice, dopo aver redatto la scheda testamentaria, ben avrebbe potuto cambiare idea e non suicidarsi affatto; incerto nel quando, perche' ella, dopo aver manifestato l'intenzione di suicidarsi nello stesso giorno della redazione della scheda testamentaria, avrebbe potuto decidere di indugiare un tempo piu' o meno lungo, per porre poi fine alla sua vita nei giorni o nei mesi successivi rispetto alla redazione del testamento (circostanza, quest'ultima, che - sul piano logico - non puo' certo escludersi a priori).
E allora, se e' vero che la testatrice scrivendo "oggi finisco di soffrire" ha manifestato l'intenzione di suicidarsi nel medesimo giorno in cui ha redatto il testamento olografo, non e' men vero che - al di la' delle intenzioni dalla stessa manifestate all'atto della compilazione della scheda testamentaria - nulla consente di concludere che la de cuius si sia effettivamente tolta la vita nello stesso giorno della redazione del testamento.
D'altra parte, nei casi di suicidio (come quello oggetto della causa), la data di morte del defunto e' determinata attraverso un giudizio medico legale che costituisce un dato certamente estrinseco rispetto al contenuto del testamento e, dunque, non idoneo ad integrare il requisito formale della data; ne' potrebbe neppure escludersi che l'azione suicidaria sia avvenuta in un giorno e l'eventus mortis sia avvenuto il giorno successivo (come nel caso in cui l'azione suicidaria sia stata posta in essere pochi minuti prima della mezzanotte, l'agonia sia durata un certo tempo, cosicche' la morte si sia verificata nel giorno successivo).
In definitiva, dalla semplice lettura del testamento non e' dato ricavare la data in cui esso e' stato redatto: il testamento e' privo del requisito formale della data. Ne' tale data puo' essere individuata in quella della morte della de cuius, in quanto tale ultima data risulta solo da elementi esterni rispetto alla scheda testamentaria.
Va affermato allora, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "In tema di validita' del testamento olografo, nel caso in cui il tastatore, in seno ad una scheda testamentaria priva di data, affermi che il testamento e' stato redatto nello stesso giorno di un avvenimento ancora da verificarsi (come il suo suicidio), la scheda testamentaria deve considerarsi priva della data prescritta dall'articolo 602 cod. civ. e, percio', il testamento e' annullabile ai sensi dell'articolo 606 secondo comma dello stesso codice".
Alla stregua di quanto sopra, la sentenza impugnata va cassata per falsa applicazione dell'articolo 602 cod. civ..
2. - A questo punto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rileva la Corte come sussistano i presupposti di cui all'articolo384 c.p.c., comma 2 per decidere la causa nel merito.
Alla luce di quanto sopra osservato, dovendosi ritenere che la scheda testamentaria manchi di data, non rimane che disporre l'annullamento del testamento impugnato.
3. - Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 602 - 606 - 2697 - 2698 e 112 - 115 - 216 cod. proc. civ.. Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale - nel decidere sull'appello proposto dai convenuti avverso la statuizione della sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata la nullita' del testamento olografo per difetto di autografia - abbia accolto l'istanza di verificazione del testamento olografo avanzata dai convenuti in grado di appello, disponendo conseguentemente la prosecuzione del giudizio per l'espletamento di apposita consulenza tecnica, mentre - a loro dire - avrebbe dovuto rigettare tale istanza e confermare la pronuncia di primo grado, in quanto gli appellanti non ebbero a produrre, neppure in appello, l'originale della scheda testamentaria ne' scritture di comparazione.
La censura e' inammissibile.
In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la statuizione con la quale la Corte di Appello ha disposto la verificazione del testamento olografo, disponendo conseguentemente la prosecuzione del giudizio per l'espletamento di apposita consulenza tecnica, pur avendo la forma di sentenza, ha la sostanza di ordinanza, in quanto non ha contenuto decisorio ne' carattere definitivo (cfr. Sez. U, Sentenza n. 480 del 20/07/1999, Rv. 528783). Conseguentemente, il ricorso per cassazione proposto nei confronti di essa e' inammissibile.
4. - In definitiva, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso e va dichiarato inammissibile il secondo. Va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va annullato il testamento olografo impugnato.
In ordine alle spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimita', la Corte ritiene di disporne l'integrale compensazione tra le parti, attesa la singolarita' della fattispecie sottoposta a giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il testamento olografo di (OMISSIS); compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimita'.