La divisione ereditaria

Divisione delle poste attive della massa ereditaria proporzionalmente alle quote spettanti ad ogni coerede, dichiarando sciolta la comunione ereditaria.

Allorché più soggetti siano chiamati a succedere al de cuius ed accettino l'eredità, viene ad esistenza uno stato di comunione ereditaria incidentale, cioè occasionata dalla morte del disponente.

In tal caso, affinché ciascun coerede si veda assegnata non una quota astratta del patrimonio ereditario, bensì una porzione concreta dell'eredità stessa, mediante l'attribuzione di singoli beni, è necessario procedere alla divisione delle poste attive della massa ereditaria proporzionalmente alle quote spettanti ad ogni coerede, dichiarando sciolta la comunione ereditaria.

Talvolta la divisione, come previsto dall'art. 734 c. c., viene fatta direttamente dal testatore, attraverso l'attribuzione dei beni compresi nell'eredità ai successori: tuttavia detta disposizione non può ritenersi atto divisorio in senso proprio, dal momento che il testamento esclude fin dal principio il sorgere di una comunione tra coeredi; i chiamati che abbiano accettato diventano, infatti, direttamente titolari di diritti sul bene loro assegnato dal de cuius.

E' anche possibile, invece, che nel suo atto di ultima volontà il defunto si sia limitato a fornire delle indicazioni in merito all'attribuzione dei propri beni agli eredi. L'ordinamento, in tali circostanze, offre uno strumento di tutela all'erede che si sia visto leso nel proprio diritto, avendo ottenuto dal testatore una porzione il cui valore è inferiore di oltre un quarto rispetto alla quota spettantegli: si tratta dell'azione di rescissione, disciplinata dagli artt. 763 e segg. c. c., che è ammessa anche contro atti diversi da una divisione in senso tecnico, purché diretti comunque allo scioglimento della comunione tra coeredi.

L'atto di divisione

La fonte dell'atto di divisione può essere tanto negoziale quanto giudiziale.
I coeredi, infatti, possono pervenire ad una divisione in via amichevole oppure, in mancanza del raggiungimento di un accordo, dovranno esercitare un'azione giudiziale di divisione.

A tale riguardo va subito chiarito, come è stato affermato da un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, che l'azione di divisione è autonoma e distinta rispetto all'azione di riduzione promossa dai legittimari lesi nei propri diritti. La domanda di divisione, infatti, presuppone necessariamente, si ribadisce, l'esistenza di una comunione ereditaria ed è rivolta nei confronti di tutti i coeredi; quella di riduzione, invece, ha il diverso presupposto delle lesione della quota di riserva attribuita dalla legge al legittimario ed è esercitata contro tutti i beneficiari delle disposizioni ritenute lesive della legittima.

Tale principio presenta numerosi corollari, tra cui l'impossibilità di proporre per la prima volta in appello la domanda di divisione, in quanto domanda nuova, in un giudizio avente ad oggetto la reintegrazione della quota di riserva. Nulla vieta, comunque, che, per ragioni di economia processuale, la domanda di divisione venga formulata in via subordinata all'accoglimento della domanda principale di riduzione.

In linea di principio, ciascun coerede può chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria in qualunque momento (art. 713 c. c.); tuttavia, il testatore può apporre alcune limitazioni, prevedendo, ad esempio, che la divisione non venga effettuata prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo, non eccedente comunque i cinque anni, dal momento dell'apertura della successione. Ciononostante, l'autorità giudiziaria, in presenza di gravi circostanze, può disporre l'immediata divisione della massa ereditaria.

La divisione, inoltre, può anche essere sospesa dal giudice qualora, nell'immediato, la comunione ereditaria possa subirne un grave pregiudizio (art. 717 c. c.).

Il diritto di prelazione del coerede (art. 732 c. c.)

Il legislatore del 1942 ha inteso agevolare la permanenza dei beni costituenti la massa ereditaria nella sfera di coloro che sono stati chiamati, per testamento o per legge, alla successione del de cuius. Pertanto, ha inserito nel nostro codice civile l'art. 732, il quale prevede, in caso di volontà di uno o più coeredi di alienare la loro quota ad un estraneo, non soltanto un diritto di prelazione degli altri coeredi a parità di condizioni, ma anche un diritto di riscatto ( c. d. retratto successorio) della quota nei confronti del terzo acquirente e di ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione, qualora l'alienante non abbia rispettato il suddetto diritto di prelazione.

Infatti il coerede, prima di alienare o comunque impegnarsi ad alienare la propria quota ad altri, è tenuto a notificare ai comunisti la proposta di acquisto fattagli dall'estraneo, completa in tutti i suoi elementi (in modo particolare con precisazione del prezzo); una volta eseguito tale adempimento, il coerede dovrà attendere due mesi, poiché entro detto termine potrà ricevere dagli altri eredi la dichiarazione che essi intendono avvalersi del diritto di prelazione loro conferito dalla legge.

Per quanto riguarda, poi, cosa debba intendersi con l'espressione "estraneo" usata dall'art. 732 c.c., la Suprema Corte ha chiarito in più di un'occasione che "è estraneo non solo chi non sia legato da parentela con i coeredi del de cuius, ma anche chi non partecipa all'eredità di cui fa parte la quota ceduta", a prescindere dall'appartenenza alla famiglia del defunto.

Le operazioni della divisione

Prima di procedere alla divisione del patrimonio ereditario può essere necessario provvedere alla liquidazione delle passività mediante la vendita di beni mobili e, in mancanza, immobili, facenti parte del compendio ereditario.

Qualora i condividenti non riescano a trovare un accordo su una vendita in via privata, si dovrà procedere ad una vendita all'incanto, previa richiesta in tal senso dei coeredi aventi diritto a più della metà della massa e secondo modalità e condizioni dettate dall'autorità giudiziaria.

La vendita risulta poi necessaria nel caso in cui l'asse ereditario comprenda beni immobili non comodamente divisibili o la cui divisione possa arrecare pregiudizio alle ragioni dell'economia e dell'igiene pubblica o ancora beni dichiarati indivisibili dalla legge stessa. La Cassazione, peraltro, ha recentemente precisato che il giudice, nel determinare il coerede cui assegnare l'immobile non comodamente divisibile, soprattutto in presenza di quote uguali tra loro, gode di ampi poteri discrezionali.

Dunque, si giunge alla fase della c. d. resa dei conti tra coeredi, mediante la formazione di un più preciso stato del patrimonio del de cuius e la determinazione delle porzioni ereditarie, dei conguagli e dei rimborsi che risultino dovuti tra i condividenti.

A tal fine è necessario che i coeredi tenuti alla collazione, su cui si tornerà tra breve, conferiscano all'asse ereditario tutto ciò che è stato loro donato in vita dal de cuius, ed occorre altresì che ciascuno imputi alla quota che gli spetterebbe i debiti assunti nei confronti del defunto anteriormente all'apertura della successione.

Esaurita tale fase, si può pervenire alla stima del relictum e quindi alla formazione di una porzione per ogni avente diritto, comprensiva, se possibile, in misura proporzionale, di una quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità (art. 727 c. c.); qualora, a parità di quote, si verifichi una disparità di valore, tale differenza dovrà essere compensata mediante la corresponsione di conguagli.

Infine, in mancanza di un accordo dei condividenti, al momento dell'assegnazione effettiva delle quote, si dovrà procedere, in caso di porzioni eguali, all'estrazione a sorte, mentre, in presenza di frazioni diseguali, si renderà necessaria un'attribuzione delle stesse secondo un piano di riparto redatto da un consulente tecnico ed approvato dal giudice.

La collazione

A norma dell'art. 737 c. c., i soggetti tenuti alla collazione, e cioè al conferimento alla massa ereditaria dei beni donati in vita dal de cuius, sono, a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il coniuge, i figli ed i discendenti di questi, chiamati a succedere per testamento o per rappresentazione.

Tale obbligo, peraltro, può venire meno qualora il testatore abbia espressamente dispensato il donatario dalla collazione, contestualmente all'atto di donazione o in sede di testamento. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

Oggetto della collazione, inoltre, è tutto ciò che è stato donato al soggetto sia direttamente che indirettamente. In merito alla configurazione di una liberalità, soprattutto in forma indiretta, dev'essere segnalata abbondante giurisprudenza. Per esempio, è stato chiarito dalla Suprema Corte che rileva, ai fini della collazione, la donazione effettuata tramite una terza persona, anche senza ricorrere allo schema del contratto a favore di terzo.

Un'altra problematica spesso affrontata dalla Cassazione concerne l'individuazione del bene da conferire in collazione; è stato dunque deciso che, in caso di donazione di denaro al figlio per consentirgli l'acquisto di un'abitazione, il beneficiario della donazione è tenuto a restituire al compendio ereditario l'equivalente della somma ricevuta, mentre, quando il genitore acquista con denaro proprio un immobile intestandolo al figlio, si configura un'ipotesi di donazione indiretta dell'immobile stesso.

Il codice civile, tuttavia, agli artt.738 e ss. c. c., prevede taluni casi di esclusione dell'obbligo di collazione: si tratta delle donazioni di modico valore in favore del coniuge, delle donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede, sebbene quest'ultimo possa averne tratto vantaggio, nonché delle spese di mantenimento ed educazione, per malattia, per abbigliamento e per nozze, di natura ordinaria, sostenute in vita dal de cuius per l'erede.

Il pagamento dei debiti ereditari

Il principio generale in materia è dettato dall'art. 752 c. c.: "I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto". E' infatti possibile che il de cuius abbia accollato uno o più debiti a taluno degli eredi oppure abbia esonerato qualcuno dal pagamento delle passività.

Per quanto concerne la posizione dei legatari, invece, essi possono al massimo essere soggetti all'ipoteca sul bene oggetto di legato ed alla conseguente azione espropriativa dei creditori ipotecari.
Qualora, comunque, il legatario adempia tale debito del de cuius, egli avrà diritto di surrogarsi nelle ragioni dei creditori da lui soddisfatti verso i coeredi.

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