Casa:
Chi sono gli eredi legittimari?
Gli eredi che hanno diritto per legge ad una quota predeterminata dell'eredità stessa, che non può essere intaccata neppure dalle disposizioni testamentarie.
Si definiscono tali quegli eredi che, in virtù dello stretto legame affettivo che li unisce al defunto, hanno diritto per legge ad una quota predeterminata dell'eredità stessa, che non può essere intaccata neppure dalle disposizioni testamentarie.
Detti soggetti, denominati anche eredi necessari, sono esclusivamente il coniuge, i figli ed i genitori del de cuius, non anche i parenti in linea collaterale.
In caso di concorso del coniuge e dei figli, per esempio, l'art. 542 c. c. prevede che "se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.
La riserva a favore del coniuge
Ai sensi dell'art. 540 c. c. il coniuge superstite, in qualità di riservatario, è altresì titolare di due diritti reali di godimento attribuitigli dalla legge a titolo di legato: il diritto di abitazione della casa coniugale e il diritto di uso dei mobili che la arredano; affinché sorgano tali diritti è comunque necessario che la residenza familiare risulti di proprietà del defunto oppure comune.
La ragione sottesa alla norma appena enunciata è evidente: il legislatore ha inteso garantire al coniuge quella continuità di vita e di abitudini con il passato che la casa rappresenta.
Tuttora la giurisprudenza non riconosce tali diritti in capo al convivente more uxorio, i cui interessi, allo stato, possono trovare tutela soltanto in presenza di un lascito testamentario non eccedente la quota disponibile da parte del de cuius e, talvolta, ricorrendo agli strumenti di tutela possessoria.
La lesione della quota di legittima e l'azione di riduzione.
Qualora il defunto con testamento abbia disposto dei propri beni andando a ledere la quota di legittima prevista dalla legge, il rimedio processuale predisposto dall'ordinamento è l'azione di riduzione, che può essere promossa esclusivamente dai legittimari, nonché dai loro eredi o aventi causa, contro i destinatari delle disposizioni testamentarie o delle donazioni eccedenti la quota disponibile.
A tale riguardo, peraltro, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di successione testamentaria, i legittimari che propongono azione di riduzione hanno l'onere di determinare l'entità della lesione della propria quota di riserva, specificando altresì il valore della massa ereditaria e della quota di legittima stessa.
Affinché detta azione sia esperibile, il legislatore richiede altresì che il legittimario leso nel proprio diritto accetti l'eredità pervenutagli con beneficio d'inventario, così da mantenere separati il patrimonio del de cuius e quello dell'erede.
Nel caso in cui si accerti in via giudiziale la lesione della quota di legittima, la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari; le donazioni, invece, vengono ridotte iniziando dall'ultima e risalendo via via a quelle anteriori.
Quando la riduzione ha ad oggetto beni immobili donati o legati si procede separando dall'immobile la porzione necessaria per integrare la quota di riserva, purché ciò possa avvenire comodamente (art. 560 c. c.); ad ogni modo gli immobili e mobili registrati restituiti alla massa ereditaria sono liberi da ogni peso e ipoteca da cui siano stati gravati dal restituente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione.
Da ultimo, è poi opportuno chiarire un principio ormai consolidato in materia, secondo cui quel che rileva è il rispetto della quota di legittima in senso quantitativo e non anche qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualunque natura, purché appartenenti all'asse ereditario. In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito cha la volontà del testatore di lasciare al proprio coniuge l'usufrutto generale di alcuni beni, mobili ed immobili, non può essere invalidata se comunque il valore dei suddetti beni risulta idoneo a coprire la quota di riserva stabilita dalla legge.
Un altro assunto da tempo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità riguarda la posizione del legittimario pretermesso: tale soggetto, infatti, non partecipa alla comunione ereditaria dal momento dell'apertura della successione e non è neppure ritenuto chiamato all'eredità fino a che non abbia agito in riduzione.
Il trust e la tutela dei legittimari
E' da precisare che, ai sensi della Legge 16 ottobre 1989 n. 364, per trust deve intendersi un rapporto giuridico istituito da una persona, il costituente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora alcuni beni siano stati posti sotto il controllo di un altro soggetto, denominato trustee, nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
L'art. 15 della legge sopracitata fa comunque salve le disposizioni inderogabili vigenti in materia successoria, cosicché anche l'atto istitutivo di trust, qualora risulti lesivo della quota di riserva spettante ad un legittimario, potrà essere colpito a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione esercitata.