Rinuncia all'eredità

La rinuncia è disciplinata dall'art.519 c.c e presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l'apertura della successione. Viene effettuata generalmente quando l'eredità è gravata da debiti per non dovervi risponderne e, in tal caso, dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva. La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine.

LEGGI
Artt. 519 - 527 codice civile.

COSA E'

E’ un atto con il quale il chiamato (l’erede) dichiara di non volere acquistare l’eredità, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza, tra l’altro,  che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.

CHI Gli eredi, il genitore o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati: in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

  TERMINI PER LA PRESENTAZIONE:
Secondo l’art. 480 cod. civ., il diritto di accettare  - e quindi di rinunciare - l'eredità si prescrive (cioè può essere esercitato) in dieci anni dal giorno della morte del defunto. In caso di accertamento giudiziale dello stato di figlio, tuttavia, il termine decennale inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 480, 2° comma, cod. civ.).
Il termine di 10 anni può tuttavia essere abbreviato: chiunque vi ha interesse (ad esempio, un creditore personale del chiamato) può chiedere al Tribunale del luogo ove si aperta la successione che sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità (azione c.d. “interrogatoria”). Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare/rinunciare l’eredità (art. 481 cod. civ.). 

• se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
• se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
E’ possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme).
E’ inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.

  COME

La rinuncia all'eredità va fatta con una dichiarazione:

  1. ricevuta da un Notaio oppure
  2. ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione).

La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale.

La dichiarazione di rinuncia:

- non deve prevedere alcuna condizione (ad esempio, non si può dichiarare “rinuncio all’eredità a condizione che Tizio venda a Caio i suoi gioielli”)
- non deve prevedere alcun termine (ad esempio, non si può dichiarare “rinuncio all’eredità fino al 31.12.2013”)
- non deve prevedere alcuna limitazione (ad esempio, non si può dichiarare “rinuncio all’eredità limitatamente all’autovettura del defunto, ma accetto la sua casa”).

In caso contrario, la dichiarazione è nulla (ossia non produce nessun effetto).

Se la rinuncia viene fatta dietro corrispettivo o a favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all’eredità, ciò comporta l’effetto contrario, ossia l’accettazione dell’eredità


EFFETTI

Il chiamato all’eredità che fa la dichiarazione di rinuncia viene considerato come se non  vi fosse mai stato chiamato. Si parla infatti di effetto retroattivo della rinuncia (art. 521 cod. civ.).
Vi sono tuttavia due eccezioni: chi ha rinunciato all’eredità può trattenere la donazione ricevuta, oppure domandare il legato a lui fatto sino al valore massimo della porzione disponibile (i giudici ritengono che il coniuge superstite del defunto, anche se rinuncia all’eredità, può trattenere il diritto di abitazione e di uso, trattandosi di un diritto previsto dall’art. 540 cod. civ.).

La rinuncia è revocabile se l’eredità non è nel frattempo già stata acquistata da qualcun altro dei soggetti chiamati. Sono ovviamente fatte salvi i diritti acquistati da soggetti terzi sopra i beni dell'eredità (art. 525 cod. civ.).
Decade dal diritto di rinunciare (e si considera erede puro e semplice) il chiamato all'eredità che ha sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa (art. 527 cod. civ.). 

Che cosa accade all’eredità se il soggetto chiamato fa la dichiarazione di rinuncia? A chi spettano i beni?

Si distinguono due situazioni:

  1. nelle successioni legittime (vedi le schede sulla successione del coniuge, deifigli, dei parenti): se vi sono altri coeredi legittimi, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente fra questi coeredi, salvo il diritto di rappresentazione, che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente anche nel caso in cui quest’ultimo non vuole accettare l’eredità; se invece non vi sono altri coeredi legittimi, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse;
  2. nelle successioni testamentarie (vedi le schede sul testamento olografopubblico,segretospeciale): se vi sono altri coeredi testamentari, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente fra questi coeredi, a meno che lo stesso defunto non abbia disposto una sostituzione; se invece non vi sono altri coeredi testamentari, l’eredità si devolve agli eredi legittimi.

IMPUGNAZIONE DELLA RINUNCIA

La rinuncia all’eredità può essere impugnata sia da parte dei creditori (art. 524 cod. civ.), sia da parte dello stesso soggetto che ha rinunciato (art. 526 cod. civ.).

Nel primo caso, i creditori del soggetto che ha rinunciato possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in nome e luogo del loro debitore, per poter soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Questo diritto dei creditori si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data della dichiarazione di rinuncia.

Nel secondo caso, lo stesso soggetto che ha rinunciato a un’eredità può impugnare la propria rinuncia quando è l’effetto di violenza (ad es.: perché estorta con minaccia di un male ingiusto) o di dolo (ossia di inganno), a prescindere da chi sia il colpevole. Questa impugnazione può essere fatta entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il raggiro.  

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