Casa:
Il mio problema è una donazione che la mia mamma ha fatto a me, a mia sorella e a due fratelli, dell...
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Quesito risolto:
Il mio problema è una donazione che la mia mamma ha fatto a me, a mia sorella e a due fratelli, della casa. Per lei ha riservato l'usufrutto. La sua malattia non le permette più di usufruirne, da 5 anni vive con me in un altro comune, Avevo proposto ai miei fratelli e a mia sorella di vendere la casa per poter a mia volta comprarne una (io sono in affitto) ma la mia sorella si oppone alla vendita.
Inviato: 3731 giorni fa
Materia: Testamento
Pubblicato il: 22/10/2014
Gentile Cliente,
faccio seguito alla sua richiesta di consulenza e alla documentazione inviatami per rassegnarle il seguente parere.
Come mi riferisce, sua madre avrebbe disposto con donazione della propria casa in favore suo e dei suoi fratelli (una sorella e due fratelli); in quella sede avrebbe riservato per sé l'usufrutto sull'immobile donato. Tuttavia, a causa di una sopravvenuta malattia, da oltre - anni la madre vive presso di lei (in affitto in altro Comune), avendo peraltro trasferito ivi la propria residenza.
In considerazione di tale situazione, avrebbe proposto ai suoi fratelli di vendere la casa per poterne, a sua volta, comprare un'altra, ma tale proposta non ha trovato il consenso sperato: sua sorella sarebbe infatti contraria alla vendita.
A tal proposito mi chiede se e a quali condizioni l'usufrutto possa dirsi estinto per mancato uso.
Al fine di rendere il parere richiesto occorre preliminarmente prendere in esame le disposizioni del codice civile che regolano l'usufrutto. In particolare si fa riferimento all'art. ---- c.c. secondo cui “oltre quanto è stabilito dall'articolo --- (in base al quale la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario), l'usufrutto si estingue:
-) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
-) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona;
-) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.
Con particolare riferimento all'ipotesi di cui al n. -, il non uso consiste nell'inerzia del titolare del diritto. Protratta per venti anni, determina l'estinzione dell'usufrutto per prescrizione e l'acquisto della piena proprietà al nudo proprietario.
Tanto precisato appare comunque opportuno, una volta esclusa la possibilità che l'usufrutto possa dirsi estinto, esaminare la possibilità di chiedere comunque lo scioglimento della comunione, pur persistendo il diritto di usufrutto.
A tal riguardo, le norme del codice civile regolano la possibilità di sciogliere una comunione sono:
- nell'ambito della successione testamentaria l'art. ---, secondo cui “i coeredi possono sempre domandare la divisione. Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo. Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore”;
- in linea generale dall'art. ---- c.c. secondo cui “ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto”
Oggetto del giudizio di divisione è l'attribuzione ad ogni compartecipe di una parte distinta delle cose comuni, salvo che l'azione riguardi una soltanto delle cose comuni e nessuno degli altri compartecipi chieda la divisione di tutte le altre. La regola del giudizio divisorio è quella del litisconsorzio necessario, in quanto le domande di divisione devono riguardare tutti i condomini, gli eredi ed i creditori opponenti ( art. --- c.p.c.) ( Diana, ---; Dogliotti, ---). In presenza di contestazioni, il procedimento si svolge secondo le modalità del processo di cognizione; altrimenti, assume una fisionomia più snella di tipo camerale, quando sia possibile una soluzione concordata o, comunque, non contestata ( Favale, ---; Dogliotti, ---).
Il giudice istruttore è l'organo competente a rilevare l'esistenza di eventuali contestazioni alla divisione ( art. --- c.p.c.). Se mancano contestazioni, il giudice istruttore dispone con ordinanza la divisione, le cui operazioni possono essere effettuate direttamente dal giudice o delegate ad un notaio ( art. --- c.p.c.). Nella prima ipotesi, il giudice predispone il progetto di divisione, fissa con decreto l'udienza di discussione, ordinando la comparizione dei compartecipi e dei creditori intervenuti, e, in mancanza di contestazioni, con ordinanza non impugnabile di---- esecutivo il progetto ( Dogliotti, ---). In caso di contestazioni, sorge una questione pregiudiziale rispetto all'attuazione della divisione, la cui decisione spetta al collegio ( art. ---, -° co., c.p.c.). Nel caso d'incarico divisionale conferito ad un notaio, lo stesso, predisposto il progetto, sente il parere degli interessati: se vi è accordo, sorge un atto negoziale di attuazione della divisione; in mancanza di accordo, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore affinché prenda gli opportuni provvedimenti ( artt. ---- --- c.p.c.) ( Favale, ---; Dogliotti, ---).
La qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ( art. --- c.p.c.) permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte ( C. -----/----). Ne consegue che, se in fase di appello l'appellante non provveda alla citazione di uno o più condomini, il giudice di secondo grado è obbligato a disporre l'integrazione del contradditorio ( art. --- c.p.c.), ancorché, disposta in primo grado la divisione ( art. --- c.p.c.), debba pronunciarsi soltanto sulle spese ( C. -----/----). Infatti, la causa accessoria sulle spese condivide il carattere d'inscindibilità della causa principale ( C. -----/----).
La divisione immobiliare effettuata dal giudice, il quale a tal fine può anche imporre la formazione di servitù non eccessivamente gravose tra le singole quote, non opera come provvedimento costitutivo delle eventuali servitù, bensì come fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia ( C. -----/----).
Nel caso di comproprietà di beni gravati da un diritto di usufrutto, la partecipazione dell'usufruttuario al giudizio di divisione si rende necessaria nella sola ipotesi di comunione ereditaria, e sempre che l'usufruttuario rivesta la qualità di erede (art. ---), ma non in caso di divisione convenzionale, dovendo ritenersi consentito ai comproprietari, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pattuire lo scioglimento della comunione senza che, nel giudizio l'usufruttuario acquisti la veste di litisconsorte necessario ( C. ----/----).
Pertanto, in via generale, non si ravvisano problematiche particolari rispetto alla possibilità di procedere con la divisione. Ciò non toglie che l'usufrutto sopravviverebbe alla vendita, nel senso che l'acquirente dovrebbe accettare l'esistenza di un usufrutto.
Un reale profilo problematico rispetto a tale eventualità riguarda la previsione nell'atto di donazione del divieto di alienare l'immobile prima che siano decorsi -- anni dalla morte del donante.
Si tratta, in linguaggio tecnico, di un onere o modus, ovvero una clausola che configura in capo al donatario un'obbligazione che può avere ad oggetto una prestazione di dare, fare o anche di non fare, sia a vantaggio del donante o di terzi, sia dello stesso onerato (stabilendo ad es: che quest'ultimo utilizzi con certe modalità gradite al donante la somma o il bene donato).
Sulla base dell'art. --- c.c., infatti, “la donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere [c.c. ---] entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso [c.c. ---] . La risoluzione per inadempimento [c.c. ----] dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi”.
A tal riguardo può ritenersi che, nel caso di specie, l'eventuale inadempimento dell'onere da parte del donatario non possa comportare in suo danno la risoluzione della donazione ex art. ---- cod. civ. e ss., salvo che tale possibilità non sia prevista espressamente nel contratto (art. --- cod. civ). Sicché è possibile che chi ha ricevuto al donazione contravvenga all'obbligo imposto con la donazione, salvo ovviamente rischiare un'azione per risarcimento da parte del donante.
Dall'altro lato, viene in rilievo l'art. ---- c.c., secondo cui il divieto di alienare stabilito per contratto [c.c. ----] ha effetto solo tra le parti [c.c. ---] , e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo [c.c. ----] e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti [c.c. ----] .
Cass. civ. Sez. II, ----------, n. ----- ha statuito che la disposizione dell'art. ---- c.c. con riguardo alle condizioni di validità del divieto convenzionale di alienare (limite temporale di durata; rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte) si applica, essendo espressione di un principio di portata generale, anche a pattuizione che come quelle contenenti un vincolo di destinazione, seppur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazione, comportino comunque limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà.
In considerazione di tutto quanto sopra pare possibile concludersi nel senso che:
- il diritto di usufrutto non può ritenersi estinto;
- è altresì possibile per lei avviare un giudizio di scioglimento della comunione, fermo restando che l'immobile dovrà essere assegnato per intero ad un unico soggetto;
- sussistono ragioni concrete per ritenere invalida la clausola apposta all'atto di donazione nella misura in cui impone il divieto di vendere l'immobile.
Pertanto il mio consiglio sarebbe quello di formalizzare comunque, per il tramite di un avvocato, la sua intenzione di disporre della sua quota di proprietà ai fratelli, invitandoli a manifestare le proprie intenzioni ad acquisire la sua quota, e che diversamente si vedrà costretta ad avviare un'azione giudiziaria per ottenere lo scioglimento della comunione.
A disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni nonché per procedere con la redazione della lettera da me consigliata, porgo distinti saluti.
Avv. Gubello
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Il parere è esaustivo, dettagliato e ricco di riferimenti normativi che pongono nella giusta prospettiva il problema evidenziato, ne consentono un approccio obiettivo, utile ad orientarsi per una sua efficace soluzione.