Buongiorno, mio zio, il quale non è in buoni rapporti con la figlia e la moglie dalla quale è sepa...

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Quesito risolto:
Buongiorno, mio zio, il quale non è in buoni rapporti con la figlia e la moglie dalla quale è separato, ma non ha mai divorziato, vorrebbe, alla sua morte, lasciare -/- alla figlia, -/- alla moglie ed -/- alla sua attuale compagna o ad un'altra persona. Inoltre, vorrebbe lasciare l'appartamento in usufrutto a vita a questa compagna.
Io so che gli eredi, se non impugnano il testamento entro -- anni, poi non possono più fare niente. Nel caso in cui invece dovessero impugnarlo, cosa molto probabile, l'usufruttuaria ha dei doveri nei confronti degli eredi?
Mi hanno parlato di tabelle per il calcolo del valore dell'usufrutto. Cosa succede se il valore del l'usufrutto è maggiore della nuda proprietà, o viceversa? L'usufruttuaria è tenuta a riconoscere qualcosa agli eredi?
L'usufrutto può essere costituito con testamento olografo? Grazie.
Inviato: 3541 giorni fa
Materia: Testamento
Pubblicato il: 17/09/2014

Il cliente ha inserito una integrazione quesito iniziale: 3541 giorni fa
Si può' disporre l'usufrutto in un testamento olografo? Il testamento può' essere redatto su un qualsiasi foglio?
expert
Il Professionista ha risposto: 3539 giorni fa
Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Nel messaggio mi riferisce che suo zio è separato dalla moglie; che intende predisporre testamento per riconoscere -/- all'ex coniuge, -/- alla figlia ed -/- all'attuale compagna o terzo, che
vorrebbe lasciare l'appartamento in usufrutto a vita a questa compagna.
Mi chiede se gli eredi legittimi, in difetto di impugnativa del testamento, possono esperire altri mezzi di tutela. Mi chiede come si calcola il valore dell'usufrutto e se può essere disposto con testamento olografo su qualsiasi foglio.

Va subito premesso che il coniuge separato è erede legittimo se la separazione è stata pronunciata senza addebito.
Il coniuge divorziato non è erede, invece.
Ne suo caso, mi sembra di capire che la sua ex moglie sia erede, perchè vi è solo la separazione senza addebito.

Vi è poi che ai sensi dell'art.--- c.c al coniuge è riservato per legge -/-, al figlio -/-, nel mentre il testatore può disporre, con testamento, di -/- in favore di chiunque.
Ovviamente il rispetto delle quote di riserva è fondamentale, perchè ove venga lese le quote legittime, gli eredi hanno diritto ad impugnare l'atto di ultima volontà per la riduzione del quota che ecceda la disponibile.
Detta azione, che si definisce di “riduzione”, è disciplinata dal codice all'art.--- c.c e si prescrive nel termine di anni dieci.
Vi è però che vi sono altre azioni che gli eredi o chiunque abbia interesse possono esercitare, senza limiti di tempo come ad es. quelle di nullità del testamento.
Detta azione è imprescrittibile.
Vi è poi quella di incapacità del testatore, falsità del testamento etc.
In ogni caso, nella valutazione della quota disponibile (nel suo caso quella di -/-) rientra anche la quantificazione del diritto di usufrutto, che se viene costituito in favore di una persona giovane ad es., ha sicuramente un valore maggiore della nuda proprietà, poiché sarà l'usufruttuario che, date le prospettive di vita, a godere dell'immobile.
Sul sito studio legale andreani troverà le tabelle della Camera di Commercio che, indicando l'età ed il valore dell'appartamento, quantificano anche il valore dell'usufrutto.
Se il valore dell'usufrutto supera il valore della disponibile, detto diritto viene ridotto.
Se ciò non è possibile materialmente, la parte potrebbe anche essere condannata a dare una somma a conguaglio in favore degli eredi che sono stati lesi nei propri diritti ereditari.
Specifico che il diritto di usufrutto può essere costituito anche per testamento.
Per il sorgere di detto diritto, infatti, occorre la forma scritta.
L'atto scritto può essere atto tra vivi o mortis causa, come appunto il testamento.
L'usufrutto può essere costituito anche con testamento olografo.
Il testamento olografo è una forma prevista dalla legge per disporre dei propri beni dopo la morte.

l testamento può essere scritto su materiali diversi (marmo, muro, tela, pergamena, altre, naturalmente alla carta), con qualunque mezzo (penna, matita, ma anche diamante o carbone) e con qualunque materiale (inchiostro, vernice, ma anche sangue) che consentano al de cuius di scrivere in modo comprensibile, con effetto duraturo e con propria calligrafia (Branca, --; Giannattasio, Delle successioni, in Comm. cod. civ., Torino, ----, --).
Nello stesso senso è orientata la giurisprudenza, per cui l'olografo si può scrivere «con qualunque mezzo e su qualsiasi strumento». ---/----;C. ---/----;C. ----/----;C. ---/----), purché idoneo a fissare la grafia (C. ----/----).
Gli artt. --- e--- fanno riferimento alla"carta", ma il primo concerne il testamento segreto, il secondo la pubblicazione dell'olografo: non sono, pertanto, applicabili alla sua confezione (Branca, --). Se il testamento è scritto su materia non trasportabile sarà sempre possibile pubblicare una riproduzione fotografica o la sentenza che ne accerti l'esistenza (Giannattasio, --), opinione, quest'ultima, avversata da una parte della dottrina (Azzariti, Le successioni, ---).
L'opinione che è invece condivisa dalla giurisprudenza di merito (A. Napoli --.-.----).
L'uso di mezzi insoliti può denunziare la mancanza del carattere serio e definitivo della disposizione testamentaria (Degni,Lezioni di diritto civile, La successione testamentaria, Padova, ----, ---), ma il criterio di normalità è attenuato nella materia testamentaria dalla «libertà del testatore di disporre in modo bizzarro» (Rescigno,Interpretazione del testamento, Napoli, ----, ---) essendo assente l'esigenza di tutelare l'affidamento dei terzi.
La forma in cui il testamento è redatto costituisce comunque un elemento utile ai fini del convincimento in ordine alla capacità o incapacità materiale del testatore al momento dell'atto (C. ----/----).
L'olografo può essere scritto anche su fogli diversi, purché tra di essi vi sia un collegamento materiale (numerazione dei fogli, conservazione in unico involucro) e tra le disposizioni sottoscritte alla fine vi sia un collegamento sostanziale (concatenazione dei periodi, richiamo al contenuto di altro foglio, assenza di contraddizioni, ripetizioni o omissioni) in modo da potersi stabilire che i vari fogli contengono un unico testamento attribuibile a quel testatore (C. ----/----;C. ----/----;C. ----/----;A. Napoli --.-.----;A. Napoli --.-.----). Come nel caso in cui le disposizioni siano redatte su un cartoncino contenuto in una busta sul cui retro, fra il lembo ed il corpo della busta, vi sia scritto «da aprirsi dopo il mio decesso» con data e firma del testatore (C. -----/----).
Nello stesso senso si esprime la dottrina [Tamburrino,Testamento (diritto privato),
Il testamento olografo può essere scritto anche su un foglio che contenga altri scritti, in una missiva contenente altre indicazioni (C. ----/----).
È valido l'olografo consistente in una semplice lettera, purché olografa, datata e sottoscritta, indirizzata a chiunque (C. -----/----; C. ---/----), indipendentemente non solo dalla sua ricezione, dato che il testamento non è atto recettizio, ma anche dal suo inoltro al destinatario (C. ---/----).

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o assistenza.

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