Forma del testamento internazionale

Legge 29 novembre 1990 n. 387

NOTARIATO

Legge 29 novembre 1990, n. 387 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 297, del 21 dicembre). - Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione.

 
Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
LEGGE [1/3]
Articolo 1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973.
LEGGE [1/3]
Articolo 2
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della convenzione stessa.

LEGGE [1/3]
Articolo 3
1. I soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall'annesso alla convenzione di cui all'art. 1 sono i notai, limitatamente al territorio nazionale, e gli agenti diplomatici e consolari all'estero, ove la legge dello Stato estero lo consenta.

LEGGE [1/3]
Articolo 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale .
Preambolo
Traduzione non ufficiale.

CONVENZIONE
che istituisce una legge uniforme sulla forma di un
testamento internazionale.
Gli Stati firmatari della presente Convenzione:
Desiderosi di assicurare in misura maggiore l'osservanza degli atti di ultima volontà grazie all'istituzione di una forma supplementare di testamento - d'ora in poi denominata «testamento internazionale» - l'uso del quale diminuirebbe la necessità di individuare la legge applicabile;
Hanno risoluto di stipulare a tal fine una Convenzione ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 1
1. Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna ad introdurre nella propria legislazione, non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, le regole relative al testamento internazionale riportate nell'Annesso alla presente Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti può introdurre le disposizioni dell'Annesso nella propria legislazione, sia riproducendo il testo autentico, sia traducendolo nella sua lingua, o nelle sue lingue ufficiali.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti può introdurre nella sua legislazione ogni disposizione complementare eventualmente necessaria affinchè le disposizioni dell'Annesso abbiano effetto intero sul suo territorio.
4. Ciascuna delle Parti Contraenti consegnerà al Governo depositario il testo delle regole introdotte nella sua legislazione nazionale al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 2
1. Ciascuna delle Parti Contraenti completerà le disposizioni dell'Annesso nella sua legislazione entro i termini previsti nell'articolo precedente, col designare le persone le quali sono abilitate sul suo territorio a stipulare atti in materia di testamenti internazionali. Tale Parte può anche designare, in quanto persona abilitata a stipulare atti concernenti i suoi connazionali, i suoi agenti diplomatici e consolari all'estero, sempre che la legislazione locale non lo vieti.
2. Tale Parte notificherà la predetta designazione, nonchè ogni ulteriore modifica di quest'ultima, al Governo depositario.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 3
La qualifica della persona abilitata a stipulare atti in materia di testamenti internazionali, conferita in conformità con la legge di una Parte Contraente sarà riconosciuta sul territorio delle altre Parti Contraenti.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 4
Il valore dell'attestato di cui all'art. 10 dell'Annesso è riconosciuto sui territori di tutte le Parti Contraenti.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 5
1. Le condizioni necessarie per poter essere testimone di un testamento internazionale sono regolamentate dalla legge in virtù della quale la persona abilitata è stata designata. Ciò è valido anche per quanto riguarda gli interpreti eventualmente chiamati ad intervenire.
2. Tuttavia la sola qualità di straniero non costituisce ostacolo per essere testimone di un testamento internazionale.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 6
1. Le firme del testatore, della persona abilitata e dei testimoni, sia su un testamento internazionale, sia sull'attestato, sono dispensate da ogni legalizzazione o formalità analoga.
2. Tuttavia, le autorità competenti di ogni Parte Contraente possono, se del caso, accertarsi dell'autenticità della firma della persona abilitata.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 7
La conservazione del testamento internazionale è regolamentata dalla legge in virtù della quale la persona abilitata è stata designata.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 8
Nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione o al suo Annesso.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 9
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Washington dal 26 ottobre 1973 al 31 dicembre 1974.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica.
3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, il quale sarà il Governo depositario.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 10
1. La presente Convenzione sarà indefinitamente aperta all'adesione.
2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo depositario.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 11
1. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data alla quale il quinto strumento di ratifica o di adesione sarà stato depositato presso il Governo depositario.
2. Per ciascun Stato che la ratifichi o vi aderisca dopo che il quinto strumento di ratifica o di adesione sarà stato depositato, la presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Stato.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 12
1. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Governo depositario.
2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data alla quale il Governo depositario avrà ricevuto la notifica, ma detta denuncia non pregiudicherà la validità di ogni testamento fatto durante il periodo nel quale la Convenzione era in vigore per lo Stato che effettua la denuncia.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 13
1. Ciascun Stato potrà, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione oppure in ogni successivo momento, dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Governo depositario, che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti o parte dei territori per i quali esso cura le relazioni internazionali.
2. Tale dichiarazione avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale il Governo depositario ne avrà ricevuto notifica, oppure, se alla scadenza di detto termine la Convenzione non è ancora entrata in vigore, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti che avrà fatto una dichiarazione in conformità con il capoverso primo del presente articolo, potrà, in conformità con l'art. 12, denunciare la Convenzione per quanto concerne tutti o parte dei territori interessati.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 14
1. Se uno Stato è composto da due o più unità territoriali nei quali vari sistemi legislativi sono in vigore per quanto concerne le questioni relative alla forma dei testamenti, esso può, all'atto della firma, della ratifica, oppure dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali oppure solamente ad una o a più di esse, e può modificare la sua dichiarazione presentando in ogni tempo un'altra dichiarazione.
2. Queste dichiarazioni sono comunicate al Governo depositario ed indicano espressamente le unità territoriali cui si applica la Convenzione.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 15
Se una Parte Contraente è composta da due o più unità territoriali nelle quali vari sistemi legislativi sono in vigore per quanto concerne le questioni relative alla forma dei testamenti, ogni riferimento alla legge interna del luogo dove il testamento è stabilito oppure alla legge in virtù della quale la persona abilitata è stata designata per rogare in materia di testamenti internazionali, sarà interpretato in conformità con il sistema costituzionale della Parte considerata.

CONVENZIONE [2/3]
Articolo 16
1. L'originale della presente Convenzione, in lingua inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facendo ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo degli Stati Uniti d'America il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti ed all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.
2. Il Governo depositario notificherà agli Stati firmatari ed aderenti ed all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, in conformità con l'art. 11;
d) ogni comunicazione ricevuta in conformità con l'art. 1, capoverso 4, della presente Convenzione;
e) ogni notifica ricevuta in conformità con l'art. 2, capoverso 2;
f) ogni dichiarazione ricevuta in conformità con l'art. 13, capoverso 2 nonchè la data alla quale la dichiarazione avrà effetto;
g) ogni denuncia ricevuta in conformità con l'art. 12, capoverso primo, oppure all'art. 13, capoverso 3, nonchè la data alla quale la denuncia avrà effetto;
h) ogni dichiarazione ricevuta in conformità con l'art. 14, capoverso 2, nonchè la data alla quale la dichiarazione avrà effetto.
In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Washington, il 26 ottobre 1973.

Preambolo

ANNESSO
Legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale.

ANNESSO [3/3]
Articolo 1
1. Un testamento è valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove è stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalità, il domicilio oppure la residenza del testatore, se è redatto secondo la forma del testamento internazionale in conformità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 in appresso.
2. La nullità del testamento in quanto testamento internazionale non pregiudica la sua eventuale validità sotto l'aspetto della forma in quanto testamento di altra specie.

ANNESSO [3/3]
Articolo 2
La presente legge non si applica alle forme di disposizioni testamentarie fatte nello stesso atto da due o più persone.

ANNESSO [3/3]
Articolo 3
1. Il testamento deve essere fatto per iscritto.
2. Non è necessariamente scritto dal testatore stesso.
3. Può essere scritto in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento.

ANNESSO [3/3]
Articolo 4
1. Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine che il documento è il suo testamento e che egli è a conoscenza del suo contenuto.
2. Il testatore non è tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata.

ANNESSO [3/3]
Articolo 5
1. Il testatore firma il testamento oppure, se l'ha firmato precedentemente, riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e della persona abilitata.
2. Se il testatore è nell'incapacità di firmare, egli ne indica la ragione alla persona abilitata che ne fa menzione nel testamento. Inoltre il testatore può essere autorizzato dalla legge, in virtù della quale la persona abilitata è stata designata, a chiedere ad un'altra persona di firmare a suo nome.
3. I testimoni e la persona abilitata appongono immediatamente la loro firma sul testamento, in presenza del testatore.

ANNESSO [3/3]
Articolo 6
1. Le firme devono essere apposte alla fine del testamento.
2. Se il testamento comporta diversi fogli, ciascun foglio deve essere firmato dal testatore, oppure, se è nell'incapacità di firmare, dalla persona che firma a nome suo, oppure in mancanza, dalla persona abilitata. Ciascun foglio deve inoltre essere numerato.

ANNESSO [3/3]
Articolo 7
1. La data del testamento è quella della sua firma da parte della persona abilitata.
2. Questa data deve essere apposta alla fine del testamento dalla persona abilitata.

ANNESSO [3/3]
Articolo 8
In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa del testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell'attestato previsto all'art. 9.

ANNESSO [3/3]
Articolo 9
La persona abilitata allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell'art. 10 il quale stabilisce che gli obblighi prescritti dalla presente legge sono stati rispettati.

ANNESSO [3/3]
Articolo 10
L'attestato stabilito dalla persona abilitata sarà redatto nella forma seguente o sotto forma equivalente:

ATTESTATO
(Convenzione del 26 ottobre 1973)
  1.  Il sottoscritto ........................... (nome, indirizzo       e qualifica) persona abilitata a rogare in materia di testamento       internazionale   2.  Attesta che il ...................... (data) a ................       (luogo)   3.  (testatore) .................. (nome, indirizzo, data e luogo di       nascita) in mia presenza ed in quella dei testimoni   4.  a) ........................... (nome, indirizzo, data e luogo di       nascita)       b) ........................... (nome, indirizzo, data e luogo di       nascita) ha dichiarato che il documento allegato è il suo       testamento e che ne conosce il contenuto.   5. Attesto inoltre che:   6. a) in mia presenza ed al cospetto di testimoni,         1. il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto         e confermato la sua firma già apposta;      * 2. il testatore, avendo dichiarato di essere impossibilitato a          firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti          ragioni: ....................................................          - ho menzionato questa circostanza nel testamento          * - la firma è stata apposta da .................... (nome,              indirizzo)   7.  b) I testimoni ed io stesso(a) abbiamo firmato il testamento   8. *c) Ciascun foglio del testamento è stato firmato da  ...........          ................................................  e numerato.   9.  d) Mi sono accertato dell'identità del testatore e dei testimoni          indicati precedentemente;  10.  e) i testimoni soddisfavano alle condizioni richieste in base          alla legge in virtù della quale stipulo (il testamento).  11. *f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione          concernente la conservazione del suo testamento:          .............................................................          .............................................................  12.                                  Luogo  13.                                  Data  14.                                  Firma e, se del caso, Sigillo      * da completare, se del caso.  
ANNESSO [3/3]
Articolo 11
La persona abilitata conserva un esemplare dell'attestato e ne consegna un altro al testatore.

ANNESSO [3/3]
Articolo 12
Salvo prova contraria, l'attestato della persona abilitata è accettata come prova sufficiente della validità formale dell'atto in quanto testamento ai sensi della presente legge.

ANNESSO [3/3]
Articolo 13
L'assenza oppure l'irregolarità di un attestato non pregiudica la validità formale di un testamento stabilita in conformità con la presente legge.

ANNESSO [3/3]
Articolo 14
Il testamento internazionale è sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti.

ANNESSO [3/3]
Articolo 15
Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, si terrà conto della sua origine internazionale e della necessità della sua interpretazione uniforme.
Certifico che quanto precede è una copia autentica della Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con Annesso, aperta alla firma a Washington il 26 ottobre 1973, in lingua francese, inglese, russa e spagnola, il cui originale firmato è depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.
In testimonianza di ciò, io sottoscritto HENRY A. KISSINGER, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho di conseguenza disposto che il sigillo del Dipartimento di Stato fosse apposto ed il mio nome sottoscritto dall'Addetto all'Autenticazione di detto Dipartimento, nella città di Washington, Distretto di Columbia, il 10 gennaio, 1974.
                                        (Henry A. Kissinger)                                  ..................................                                         Segretario di Stato                                  ..................................                                               (Firma)                               da ..................................                                      Addetto all'Autenticazione                                        Dipartimento di Stato 

INDICE
DELLA GUIDA IN Testamento

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 294 UTENTI