Sono titolare di una ditta individuale per la produzione ed il commercio all'ingrosso di foraggi (pa...

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Quesito risolto:
Sono titolare di una ditta individuale per la produzione ed il commercio all'ingrosso di foraggi (paglia e fieno ) . Per lo svolgimento della mia attività ho a disposizione due autotreni per il trasporto della merce e quattro trattori agricoli per la raccolta in campo . Vorrei eseguire la seguente operazione :
vendita di tutti i sei mezzi ad una Società Austriaca con sede in Austria , che , quindi ne diverrebbe proprietaria . Tutti i mezzi rimarrebbero immatricolati in Italia , quindi manterrebbero le targhe italiane . La Società Austriaca dovrà poi provvedere a noleggiarmi tali mezzi per tutto l'anno . Sulla carta di circolazione tale Società risulterà proprietaria mentre io risulterò locatario. Vorrei sapere :
-) E' necessario per questo caso che tale Società debba avere una sede secondaria in Italia o ne potrebbe fare a meno ?
-) Quali sono gli adempimenti Iva per la mia ditta e per la Società Austriaca riguardo sia alla vendita dei mezzi che alle fatture emesse per il noleggio ?
-) I costi di noleggio sono da me completamente deducibili ?
-) La Società Austriaca riguardo le fatture di noleggio dovrà pagare le tasse in Austria o in Italia ?
-) Ci sono altri aspetti o altre problematiche che possano complicare questa operazione ?
Inviato: 3634 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 03/10/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3626 giorni fa
In primo luogo si rileva che la Circ. min. infrastrutture e trasporti -- ottobre ----, n. -----bis/M--- - Immatricolazione con targa nazionale di veicoli in proprietà di cittadini comunitari, ha messo in evidenza che la Commissione Europea ha avuto modo di chiarire come ciascun cittadino europeo abbia diritto ad immatricolare il proprio veicolo nello Stato membro in cui ha stabilito la sua "normale residenza", intesa come «il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno --- giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali, oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita».
La stessa Commissione inoltre, in sede di istruzione della procedura di infrazione P/--/----, ha manifestato l'esigenza di consentire a tutti i cittadini della U.E., che abbiano comunque un legame stabile con il territorio italiano sebbene non vi risiedano normalmente, di immatricolare i propri veicoli con targa nazionale.
Tali principi hanno trovato formale accoglimento anche nell'ambito del nostro ordinamento, in forza della legge - agosto ----, n. ---, con la quale è stato convertito il decreto legge -- giugno ----, n. --- (recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, D.Lgs. n. --- del ----), il cui art. -, comma -, ha modificato l'art. --- del codice della strada introducendo il comma --bis, il quale prevede che: «Al di fuori dei casi previsti dal comma -, ... (omissis) ... gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione Europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo --, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge - agosto ----, n. ---».
Il legame stabile con il territorio deve pertanto ritenersi comprovato laddove l'interessato abbia stabilito in Italia la propria "residenza normale" o, comunque, sia proprietario od usufruttuario (o possa comunque vantare un diritto di uso o di abitazione) di un immobile o abbia stipulato un contratto di locazione di durata non inferiore a quattro anni regolarmente registrato (secondo le vigenti norme in materia).

A livello societario questa disposizione impone l'apertura di una sede secondaria in Italia al fine di poter acquistare autoveicoli con targa italiana destinati a continuare a circolare in Italia.

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento si quesiti posti, si precisa quanto segue:
-) La vendita degli autoveicoli dalla ditta Italiana alla stabile organizzazione della società austriaca è soggetta ad ordinaria iva italiana al --%;
-) la sede secondaria deve aprire partita iva italiana e dichiarare in Italia i proventi dei canoni di locazione percepiti; inoltre al momento del pagamento del canone la stabile organizzazione deve emettere normale fattura con Iva;
-) Ovviamente i costi di noleggio sono interamente deducibili in quanto trattasi di costi inerenti l'attività di impresa
-) La stabile organizzazione, ai sensi dell'art. --- del Tuir, deve tassare in Italia il reddito ivi prodotto, che nel caso in esame è rappresentato dai canoni di noleggio percepiti.
Per le stabili organizzazioni in Italia il reddito complessivo è determinato sulla base di un apposito conto economico relativo alla sua gestione ed alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.
Al reddito imponibile concorrono i seguenti componenti di reddito anche se conseguiti direttamente dalla casa madre straniera:
-plusvalenze e minusvalenze di beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nello stato;
-utili distribuiti da società di capitali e da enti commerciali residenti in Italia
- plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società di persone o di capitali residenti in Italia.
Pertanto la stabile organizzazione deve redigere e trasmettere la dichiarazione dei redditi con riferimento ai redditi conseguiti dalla stessa.
Inoltre la società estera austriaca dovrà dichiarare in Austria anche il reddito prodotto in Italia dalla stabile organizzazione; tuttavia potrà fruire del credito di imposta per le imposte pagate a titolo definitivo dalla stabile organizzazione in Italia

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