Un cliente di una banca dopo due anni si accorge di non aver pagato f23 tassa successione di circa ...

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Quesito risolto:
Un cliente di una banca dopo due anni si accorge di non aver pagato f23 tassa successione di circa 10 mila euro che aveva portato in banca con disposizione di addebito in cc, gg fa riceve lettera agenzia entrate che reclama pagamento più mora.
Il cliente ha in mano ricevuta della banca con timbro data,ma sul suo cc non sono mai stati scalati soldi relativi al pagamento.
Come va a finire?
Possibile che nei 2 anni non si accorge del mancato addebito vista l'entità della cifra e considerando gli estratti conti ufficiali che arrivano a casa al cliente e quelli che si fa al bancomat o allo sportello?
Chi paga f23?
Chi paga la mora, la banca o l,addetto allo sportello che ha messo firma e timbro su f23 presentato dal cliente?
Grazie.

Inviato: 3461 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 28/10/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3459 giorni fa
In primo luogo si ritiene incontrovertibile che in questo caso la banca abbia violato le obbligazioni contrattuali nascenti dal mandato di pagamento ricevuto dalle ricorrenti.
A tal riguardo si cita la Giurisprudenza Ordinaria recente del Tribunale di Teramo del - aprile ---- secondo cui sussiste responsabilità della banca, nel caso di omesso pagamento di modello F--, che abbia accettato e timbrato con sigla del cassiere tale modello.
Ancora più interessanti ed indicative sono le decisioni arbitrali al riguarda. In particolare si segnale la Decisione ABF n. ---- del -- aprile ---- del Collegio di Roma (ed in senso conforme decisione ABF, Collegio di Roma n. ---- del ---- e ancor prima nella decisione ABF, Collegio di coordinamento, n. ---- del ----) che hanno pacificamente rilevato la responsabilità della banca, a nulla rilevando il fatto che il cliente avrebbe dovuto accorgersi che l'importo del modello F-- non era stato addebitato sul conto del correntista.
Nondimeno va rilevato che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità «il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso» (Cass., - febbraio ----, n. ----; Cass., -- gennaio ----, n. ----).
Secondo la regola generale che è dettata dall'art. ----, -° comma, c.c., grava pertanto sul ricorrente l'onere di dare la prova dell'esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento.
Resta peraltro ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l'esistenza del danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato via equitativa, ai sensi dell'art. ---- c.c.

In concreto, con riferimento al caso in esame, cliente deve dimostrare di aver ricevuto un avviso rettifica/liquidazione della imposta di successione da parte della agenzia delle entrate e deve dare evidenza documentale della somma richiesta a titolo di sanzioni ed interessi; in altri termini il correntista per essere risarcito dalla banca deve dare prova del danno risarcibile.
Inoltre se il correntista ha dovuto sostenere delle spese legali deve darne evidenza documentale e deve essere risarcito anche di questo importo da parte della Banca (si veda decisione (decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. ---- del ----).

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento ai quesiti posti, si precisa quanto segue:
-) l'imposta di successione deve ovviamente essere pagata dal correntista e non dalla banca
-) le sanzioni ed interessi derivanti dall'atto di contestazione della agenzia delle entrate sono a carico della banca che deve rimborsare direttamente il correntista; il quale per accelerare la procedura per vedersi riconosciuto il proprio diritto può ricorrere all'arbitrato
-) nei rapporti interni tra la banca e dipendente la prima potrà addebitare le sanzioni e gli interessi trattenendoli dallo stipendio; peraltro in questi casi i cassieri sono assicurati per questi rischi.

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