La successione testamentaria

La successione testamentaria è nettamente preferita dal nostro legislatore rispetto alla successione legittima; quest'ultima, infatti, trova applicazione soltanto nel caso in cui manchi, in tutto o in parte, un testamento.

La successione testamentaria è nettamente preferita dal nostro legislatore rispetto alla successione legittima; quest'ultima, infatti, trova applicazione soltanto nel caso in cui manchi, in tutto o in parte, un testamento (art. 457, comma 2, c. c.).
Nessuna norma, peraltro, vieta che un soggetto chiamato all'eredità per testamento rinunci all'eredità stessa e tuttavia partecipi alla successione legittima, come la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare.

La legge regola i requisiti di forma e di sostanza che devono avere i particolari documenti (i testamenti) con i quali ciascuno (anche in casi particolari e di emergenza) può disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dei propri beni, nonché i compiti di colui al quale viene dato, eventualmente, l’incarico di curare che siano esattamente seguite le ultime volontà scritte nel testamento.

 

Il testamento

Il testamento è definito dall'art. 587 c. c. come l'atto di ultima volontà con cui un soggetto dispone dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
E' dunque evidente che, pur perfezionandosi in un momento anteriore, il testamento inizia a produrre i propri effetti verso i terzi soltanto a far data dalla morte del suo autore.

Per sua natura, inoltre, il testamento è un atto sempre revocabile dal de cuius fino all'ultimo attimo di vita, affinché esso rispecchi il più possibile la volontà del testatore.
Non stupisce, pertanto, che il nostro ordinamento vieti la stipula di qualsiasi patto tra vivi volto a regolare la successione mortis causa di un individuo (art. 458 c. c.) e non ammetta alcuna forma di rappresentanza per la redazione del testamento.


Il tema del divieto dei patti successori, invero, è sempre stato al centro di accesi dibattiti in dottrina ed in giurisprudenza.

Innanzitutto, è opportuno distinguere i patti c. d. istitutivi, cioè gli accordi intercorsi tra il de cuius ed il beneficiario dell'attribuzione, con cui il primo dispone delle proprie sostanze; i patti c. d. dispositivi, mediante i quali un soggetto dispone dei beni che in futuro dovrebbe conseguire in forza dell'apertura di una successione, e i c. d. patti rinunciativi, con cui taluno rinuncia ai diritti che potrebbe acquistare da una futura successione. Ciò detto, la declaratoria di nullità di detti contratti spesso interviene in un momento in cui gli accordi stessi hanno già avuto esecuzione; i rapporti pendenti, in tal caso, vengono regolati ricorrendo all'istituto dell'indebito oggettivo (art. 2033 c. c.), per cui le somme nel frattempo versate dovranno essere restituite al de cuius o ai suoi eredi, andando a costituire parte integrante dell'asse ereditario.

Il contenuto tipico dell'atto testamentario è di natura strettamente patrimoniale, consistendo nell'istituzione di erede e/o nel legato; tuttavia il testamento può presentare anche un contenuto di carattere eventuale, quale il riconoscimento di un figlio naturale.
La validità del testamento è infine subordinata al rispetto di rigorosi requisiti formali.

 

Le forme testamentarie

Il codice civile, in particolare, prevede il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio, distinguibile a propria volta in testamento pubblico e segreto (c. d. testamenti ordinari).

Il testamento olografo si caratterizza per essere interamente redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore.

Il testamento pubblico, invece, consiste in una dichiarazione di ultima volontà del de cuius raccolta dal notaio alla presenza di due testimoni e dallo stesso custodita.
Il testamento segreto, infine, si differenzia da ambedue le tipologie già descritte per essere predisposto dal de cuius in assenza del notaio e da questi semplicemente ricevuto mediante la stesura di un verbale di consegna.

Altri tipi di testamento, denominati speciali, sono redatti da un pubblico ufficiale (es. comandante di una nave), ma, in quanto redatti in situazioni di pericolo, hanno un'efficacia limitata nel tempo, di soli tre mesi.

 

La capacità di disporre per testamento

La capacità di disporre per testamento si compone, in verità, di due diversi elementi: la capacità di testare e la legittimazione a disporre per testamento.
E' pacificamente capace di testare chiunque abbia compiuto la maggiore età, purché non sia stato interdetto per infermità di mente e non si trovi, anche in via transitoria, in stato d'incapacità d'intendere e volere, al momento della redazione del testamento.

La legittimazione a disporre per testamento di determinati beni, invece, deve sussistere al tempo dell'apertura della successione, non rilevando se essa risultasse al momento della predisposizione della scheda testamentaria: taluni parlano a questo riguardo di legittimazione sopravvenuta o di validità sospesa del negozio.

 

L'interpretazione del testamento

L'esigenza fondamentale che si pone all'interprete dinanzi ad un testamento è quella di tradurre la reale volontà del de cuius, attribuendo alle parole ed espressioni spesso ambigue da lui utilizzate il significato maggiormente conforme alla mens testantis; a tal fine si dovrà tenere opportunamente conto anche di elementi estranei alla scheda testamentaria, quali la mentalità, la cultura e l'ambiente di vita del de cuius. Su tale posizione si è allineata la giurisprudenza costante.

Una questione aspramente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza concerne, poi, l'applicabilità al testamento delle regole interpretative dettate dal codice civile in materia di contratto agli artt. 1362 e segg. c. c.

Mentre sulla compatibilità o meno di talune disposizioni non sorgono contestazioni di sorta (per esempio, nessuno dubita dell'inapplicabilità dell'art. 1368, secondo comma, dell'art. 1370 e dell'art. 1371, seconda parte, cod. civ., al negozio testamentario, dal momento che dette norme si fondano sulla reciprocità delle prestazioni propria di un contratto), altre norme sollevano al riguardo problematiche di rilievo.

Per quanto attiene ai criteri ermeneutici ispirati ad un principio di conservazione degli effetti dell'atto, appare nettamente preferibile la tesi che ne sostiene l'applicabilità anche al testamento: qualora tali norme non trovassero attuazione, il testamento del de cuius rimarrebbe del tutto privo di significato e, dunque, di esecuzione, senza più possibilità di dare regolamentazione alla successione del defunto se non mediante l'apertura di una successione legittima.

 

La validità del testamento

Al pari degli altri negozi giuridici, anche il testamento può essere oggetto di un'azione di nullità o di annullabilità.
Tali rimedi processuali sono regolati sia dalla disciplina generale dettata in materia di contratti, nei limiti della compatibilità, sia dalle norme speciali contenute nel Libro II del codice civile dedicato alle successioni.

La nullità dell'intero testamento o di singole disposizioni di esso può essere accertata sia in presenza delle violazioni formali espressamente stabilite dalla legge, sia allorché manchi uno degli elementi sostanziali del negozio testamentario (ad esempio, qualora non risulti in alcun modo determinabile il beneficiario del lascito).

La sanzione dell'annullabilità, invece, colpisce il testamento o singole clausole di esso ogniqualvolta il de cuius risulti incapace di testare, nonché quando venga accertato che la disposizione è stata determinata da un errore del testatore, da una violenza cui lo stesso sia stato sottoposto ovvero da un inganno perpetrato ai suoi danni.

In particolare, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene necessaria, ai fini della configurazione del dolo, non la mera influenza psicologica esercitata sul testatore, bensì l'utilizzo di veri e propri mezzi fraudolenti che, tenuto conto dell'età e dello stato di salute del de cuius, risultino idonei a trarlo in inganno, indirizzando la sua volontà in una direzione diversa rispetto a quella che egli avrebbe spontaneamente seguito (tra le altre, Cass. civ. 19 luglio 1999, n. 7689).

Così come può avvenire per ogni altro documento sottoscritto dal suo autore, inoltre, l'autenticità del testamento può essere contestata mediante l'instaurazione di un giudizio di disconoscimento.

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