NOTARIATO
Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo, n. 55) -- sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
Preambolo
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo 1
I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
Ai notai è concessa anche la facoltà di:
1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
2° ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
3° ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'art. 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio.
Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria,
a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;
5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.
I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.
Articolo 2
L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di ministro di qualunque culto.
Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.
Articolo 3
In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un Collegio di notari ed un Consiglio notarile.
Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.
Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.
I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.
Articolo 4
Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni di almeno lire duemila di onorari professionali. Però il numero dei notari in ogni Comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.
La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere riveduta ogni dieci anni, e potrà essere modificata parzialmente anche dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità.
LEGGE [1/2]
TITOLO II
Capo I
Articolo 5
Per ottenere la nomina a notaro è necessario:
1° essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'età di anni 21;
2° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non si può essere assunti o si è incapaci all'ufficio di giurati, ai termini degli articoli 5, 6, 7 e 8 n. 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata dall'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª):
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Università del Regno;
5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;
6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.
Articolo 6
Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro tra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità.
Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai Comuni o alle frazioni di Comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilità non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaro.
L'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaro, rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno esser depositati nell'archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari.
Egli non potrà prestare il proprio ministero fuori dell'isola, del Comune o della frazione di Comune assegnatagli. Il decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.
Articolo 7
Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei numeri 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'esame d'idoneità.
Il Consiglio delibera sulla iscrizione o sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.
Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico ministero.
Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.
Articolo 8
L'esame è dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un membro del pubblico ministero presso la stessa Corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, di un giudice delegato dal presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello e di due membri del Consiglio notarile del distretto, da nominarsi dal presidente del Consiglio stesso.
Articolo 9
L'esame è scritto ed orale.
L'esame scritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volontà e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione.
L'esame orale verserà sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonché sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.
Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.
Nel caso di mancata approvazione, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo esame subito.
Articolo 10
Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nellaGazzetta Ufficiale; e dà in pari tempo notizia della pubblicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale annunzierà il concorso nel proprio bollettino.
Mancando il presidente all'adempimento di siffatti obblighi, provvederà il procuratore del Re del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile.
Le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino del Ministero saranno fatte gratuitamente.
La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti di cui nell'art. 5, deve presentarsi al Consiglio notarile entro il termine di 40 giorni successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sotto pena di decadenza.
Articolo 11
Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.
Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:
a) se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto della condotta morale, del merito e dell'anzianità d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato e le pubblicazioni;
b) se concorrano solamente notari esercenti, si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità, ai titoli legali ed ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato;
c) se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terrà sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notari in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).
Nei casi di cui alle lettere b) e c), a parità delle altre condizioni, dovrà accordarsi la preferenza al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.
Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso.
Articolo 12
Non può validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.
Articolo 13
La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, udito il pubblico ministero, esprimerà in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.
Articolo 14
Se entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 10, il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, omesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovrà, nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte d'appello, la quale farà la sua proposta, udito il pubblico ministero.
Articolo 15
La dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso, sarà fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata nel Bollettino del Ministero stesso.
Articolo 16
I notari sono nominati a vita con decreto Reale.
Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purché si tratti di residenza di pressoché uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressochè uguali.
Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.
LEGGE [1/2]
Capo II
Dell'esercizio delle funzioni notarili
Articolo 18
Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:
1° dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti;
2° prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, «di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate»;
3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;
4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;
5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;
6° provvedersi dall'archivio dei repertori indicati nell'articolo 62;
7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'articolo 24.
Articolo 19
La cauzione è data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca su beni immobili.
I titoli sopraindicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.
Il notaro esercente potrà in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.
Articolo 20
La cauzione deve rappresentare il valore:
di L. 15.000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 100.000 abitanti;
di L. 12.000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 50.000 abitanti;
di 9000 lire per i titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 10.000 abitanti;
di 3000 lire per tutti gli altri notari.
Se la cauzione è data mediante ipoteca sopra beni immobili, questi devono rappresentare un valore doppio dell'ammontare della cauzione suindicata, accresciuto degli accessori, a norma dell'articolo 2027 del Codice civile.
Il suddetto valore degli stabili verrà accertato mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico di finanza o dal genio civile e a spese del notaro interessato.
La iscrizione dell'ipoteca si fa a cura e spese del notaro. La rinnovazione si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a spese del notaro.
Articolo 21
L'idoneità della cauzione è dichiarata in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove è la sede del Consiglio notarile, premesso il parere del consiglio stesso e udito il pubblico ministero.
La deliberazione del tribunale sarà, nel termine di dieci giorni, a cura del cancelliere, comunicata all'interessato e al pubblico ministero, i quali potranno proporre ricorso contro la medesima alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Articolo 22
La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente:
1° al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;
2° al rimborso delle spese sostenute dall'archivio o dal Consiglio notarile nell'interesse del notaro o contro il medesimo, o nell'interesse dei suoi eredi o contro i medesimi;
3° al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato;
4° al pagamento delle tasse da lui dovute all'archivio o al Consiglio notarile;
5° al pagamento delle pene pecuniarie incorse nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 23
Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda «N. ...N. di ( o fu) notaro in N. ...» senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.
Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.
Anche di tale sigillo deve lasciarsi impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.
Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessano dall'esercizio, a termini dell'art. 40.
Articolo 24
Il notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.
Tale termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.
Adempiuto a quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero e ne fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.
Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.
Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro è investito nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 25
Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.
Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.
Articolo 26
Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli, studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio istesso nei giorni della settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.
Il notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, semprechè ne sia richiesto.
Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.
Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.
Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.
Nei Comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purché concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al Comune.
Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.
Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.
Articolo 27
Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.
Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile.
Articolo 28
Il notaro non può ricevere atti:
1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.
Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.
Articolo 29
E' vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.
LEGGE [1/2]
Capo III
Della decadenza della nomina di notaro, della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile.
Articolo 30
Il notaro decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24. Questa disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaro, il quale però cessa dall'esercizio notarile, anche nel luogo della sua precedente residenza.
Cessa inoltre dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione ed inabilitazione all'ufficio notarile, rimozione, sospensione o destituzione.
Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.
Articolo 31
La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati.
Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.
Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro sarà dispensato.
Parimenti sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 321 e 339 del Codice civile.
Articolo 32
La rimozione ha luogo:
1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del notariato;
2° se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla;
3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;
4° se si trova nella condizione prevista dall'art. 141.
Articolo 33
I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.
I notari rimossi o dispensati, che siano riammessi all'esercizio nello stesso distretto, riprenderanno dall'archivio notarile i registri, i repertori e gli atti che loro appartennero.
Articolo 34
La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, domandata dal notaro, sono dichiarate con decreto Reale.
La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui negli articoli precedenti, è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero o d'ufficio, udito sempre l'interessato, giusta le norme stabilite negli articoli 151 e seguenti.
L'istanza promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva dell'esercizio notarile, produce di diritto, dal giorno in cui sarà stata notificata al notaro, l'inabilitazione del medesimo fino al provvedimento definitivo.
Articolo 35
L'inabilitazione, la sospensione e la destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.
Articolo 36
Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione, e dà notizia del provvedimento al pubblico ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante il detto termine.
Quando il notaro non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso è interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi insufficiente.
Articolo 37
La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale, nel giornale degli annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.
Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.
Articolo 38
L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informare immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.
Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda estensibile a lire trecento.
Articolo 39
Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaro od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, si procederà alla consegna degli atti e dei repertori all'archivio notarile distrettuale a norma dell'art. 107.
Nei casi d'urgenza potrà essere provveduto dal pretore alla rimozione temporanea dei sigilli, allo scopo di fare, con l'assistenza del conservatore dell'archivio notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.
Nel caso di sospensione, d'inabilitazione o d'interdizione temporanea del notaro dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'art. 43.
Articolo 40
Il sigillo del notaro morto o che ha cessato dall'esercizio, od è stato nominato ad altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo che sarà eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.
Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finché dura tale cessazione.
Articolo 41
Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo della cauzione è pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione è la sede del Consiglio notarile, da cui dipende l'ultima residenza del notaro morto o cessato, dopoché gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati sottoposti alla ispezione notarile di cui all'articolo 108, e riconosciuti regolari.
La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con l'intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunzi giudiziari delle Provincie a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.
Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.
Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.
Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio, all'alienazione totale o parziale della cauzione.
Articolo 42
Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.
LEGGE [1/2]
Capo IV
Dei coadiutori e delegati
Articolo 43
Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di un notaro dall'esercizio, il Consiglio notarile determinerà se gli atti originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente, che sarà nominato dal presidente del Consiglio stesso.
Il notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i notari esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso, inabilitato o interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa residenza, o, in mancanza, nella residenza più vicina.
Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro nominato a riceverne il deposito e per la restituzione al notaro già sospeso, inabilitato o interdetto, si compilerà processo verbale coll'intervento di un notaro delegato dal presidente del Consiglio notarile.
Articolo 44
Quando per assenza, sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaro non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio un altro notaro esercente, scelto cogli stessi criteri di cui all'articolo precedente, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.
Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro nominato.
Articolo 45
Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, e che abbia già quarant'anni di esercizio effettivo, può, sulla sua proposta, essere nominato dal ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro, o anche fra i notari esercenti nello stesso Comune.
Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaro impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.
Il notaro coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.
Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il permesso d'assenza, al notaro assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'art. 44, al notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito.
Articolo 46
Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimere la causa.
Al notaro impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente spetterà soltanto la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaro depositario o delegato, a vantaggio del quale rimarranno i rimanenti proventi.
LEGGE [1/2]
TITOLO III
Capo I
Della forma degli atti notarili
Articolo 47
L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.
La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico.
Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.
Articolo 48
Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.
Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza dei testimoni.
Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove lo creda necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.
L'atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni.
Articolo 49
Il notaro deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti.
In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni.
Articolo 50
I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto.
Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.
I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, né il non sapere o il non poter sottoscrivere.
Articolo 51
L'atto notarile è intitolato col nome del Re con la formula seguente:
(Il nome del Re)
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
L'atto deve contenere:
1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;
2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaro e del Collegio notarile presso cui è iscritto;
3° il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.
Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante;
4° la dichiarazione della certezza della identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;
6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.
Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi;
7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;
8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.
Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.
La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;
9° la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;
10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.
I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.
Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;
11° per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;
12° negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.
Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.
Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.
La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.
Articolo 52
La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo.
Articolo 53
Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.
Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:
1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;
2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;
3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonchè della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.
Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.
Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.
Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.
Articolo 54
Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 51.
Articolo 55
Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.
Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.
L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione.
Articolo 56
Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.
Articolo 57
Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:
il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;
se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.
Articolo 58
L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice civile:
1° se è stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;
2° se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
3° se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29; la contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;
4° se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;
5° se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto;
6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.
Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite.
Articolo 59
E' vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell'art. 1759 del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione maritale.
Articolo 60
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.
LEGGE [1/2]
Capo II
Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori
Articolo 61
Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:
a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
b) gli atti da lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.
A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo controdistingue.
I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.
I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi.
Articolo 62
Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.
Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:
1° il numero progressivo;
2° la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto;
3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato;
4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
5° l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;
6° l'annotazione della seguìta registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;
7° l'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta;
8° le eventuali osservazioni.
Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.
La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova numerazione.
Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.
Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.
Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.
Il notaro non è tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.
Articolo 63
Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal pretore a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo, salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sarà restituito.
Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna «Osservazioni» del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.
Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.
Articolo 64
Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha il suo ufficio. Nella prima pagina il pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio.
Articolo 65
Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.
Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.
Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.
Articolo 66
Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.
Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.
Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.
Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.
Il notaro dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.
LEGGE [1/2]
Capo III
Delle copie degli estratti e dei certificati
Articolo 67
Il notaro, finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.
Egli non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.
Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'articolo 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.
Articolo 68
Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.
Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.
Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.
Articolo 69
Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvochè, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.
Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile.
Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.
Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.
LEGGE [1/2]
Capo IV
Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione
e della legalizzazione delle firme
Articolo 70
Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.
Rilascierà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1°, e gli atti di autenticazione di cui agli articoli 47 e 72.
Articolo 71
Il notaro può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.
Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaro che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.
Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.
L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaro.
Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.
Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.
Il notaro ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne curerà la collazione col notaro trasmittente.
Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà rilasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaro trasmittente.
Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.
Articolo 72
L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando occorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.
Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.
Articolo 73
Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.
LEGGE [1/2]
Capo V
Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese
Articolo 74
Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.
Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.
Articolo 75
Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.
Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.
Articolo 76
Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.
Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.
Articolo 77
Il notaro dovrà apporre in fine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari relativi.
Articolo 78
Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.
Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.
Articolo 79
E' in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.
Articolo 80
Salvo il caso di errore scusabile, il notaro che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato.
Articolo 81
Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901, numero 283.
Articolo 82
Sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali.
LEGGE [1/2]
TITOLO IV
Dei collegi e dei Consigli notarili.
Capo I
Articolo 83
I notari residenti in ciascun distretto formano un collegio. In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile.
La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di più distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.
Articolo 84
Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.
Nelle adunanze non si potrà discutere né deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.
Articolo 85
L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.
Articolo 86
Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.
Per la validità delle liberazioni è necessario l'intervento almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.
Articolo 87
Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.
I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di notaro.
Articolo 88
I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.
I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono essere rieletti.
I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina.
Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.
Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.
Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo.
Articolo 89
Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.
Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti.
Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l'elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.
Articolo 90
Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente.
Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.
Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d'età.
In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.
Articolo 91
Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.
Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.
I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.
Articolo 92
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.
I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.
Articolo 93
Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:
1° vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;
2° vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
3° emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti il notariato;
4° forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;
5° s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
6° riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.
Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci né maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio.
Articolo 94
Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonché le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.
Articolo 95
Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello il Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.
Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall'art. 89.
Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.
LEGGE [1/2]
TITOLO V
Capo I
Degli archivi notarili distrettuali.
Articolo 96
In ogni Comune sede di tribunale civile è stabilito un archivio distrettuale.
Articolo 97
Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.
L'amministrazione degli archivi è soggetta al controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
Articolo 98
Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.
Oltre al conservatore l'archivio ha degli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio.
Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e assistenti.
Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:
a) essere cittadino italiano, o di altre ragioni italiane anche quando manchi la naturalità;
b) essere di moralità e di condotta incensurate.
Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato, per i trasporti per terra e per mare, nonché le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto riguardano la disponibilità, le aspettative, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.
Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale del Ministero, che la presiede, del direttore capo divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato.
Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno stabilite nel regolamento.
Articolo 99
Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.
Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto Ministeriale.
Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel Comune dove è l'archivio.
Articolo 100
Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto Reale in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.
Potranno essere ammessi al concorso i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti necessari per la nomina a notaro.
Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia, il servizio prestato come impiegati di archivio notarile, tenendo conto del maggior grado o classe, l'esercizio effettivo del notariato da almeno cinque anni.
Non può essere nominato chi abbia meno di 21 anno e più di 40 anni di età, eccetto il caso che sia presentemente conservatore od archivista di archivio notarile distrettuale.
Articolo 101
Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati con decreto Ministeriale sulla proposta del conservatore dell'archivio, in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.
Potranno essere nominati archivisti i sottoarchivisti laureati in legge e i notari esercenti aspiranti, sottoarchivisti gli assistenti e gli aspiranti e praticanti notari; ed assistenti coloro che sono muniti di licenza ginnasiale.
Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia e il lodevole servizio prestato come impiegato negli archivi, o come praticante o amanuense negli uffici notarili.
Non può essere nominato assistente chi abbia meno di 18 anni e più di 30 anni di età; sottoarchivista o archivista chi abbia meno di 21 e più di 30 anni di età, eccetto il caso che si tratti di impiegato appartenente ad altro archivio notarile distrettuale.
Articolo 102
Il conservatore deve fare cauzione entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina.
La cauzione deve corrispondere a due annualità intere di stipendio e deve essere data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito in danaro, presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.
I titoli sopra indicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.
Nel caso di morte del conservatore o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato giusta le norme dell'articolo 41, in quanto siano applicabili.
Articolo 103
Gli archivi sono divisi in cinque categorie, tenuto conto della media dei proventi riscossi nell'ultimo triennio, oppure della popolazione della città in cui l'archivio è posto, secondo la tabella allegata alla presente legge.
Gli stipendi spettanti a ciascun grado ed a ciascuna classe d'impiegati nelle varie categorie degli archivi sono determinati nella tabella medesima.
La pianta organica del personale di ogni archivio, con l'indicazione del numero degli impiegati e degli stipendi che ad essi debbono corrispondersi secondo i gradi e le classi e secondo la categoria a cui l'archivio è assegnato, sarà stabilita con apposita tabella da approvarsi con decreto Reale entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Essa potrà pure con decreto Reale essere modificata, ma solo dopo un triennio dalla sua approvazione.
Tanto per la formazione, quanto per le modificazioni delle piante organiche sarà udito il parere della Commissione di cui all'articolo 98.
Negli archivi di ultima categoria potrà essere incaricato di esercitare le funzioni di conservatore un archivista, di archivista un sottoarchivista e di sottoarchivista un assistente.
E' istituita una classe transitoria di assistenti collo stipendio di L. 800, fino alla prima modificazione della pianta organica, per gli archivi i cui proventi nell'ultimo triennio furono inferiori in media a L. 4000.
Articolo 104
Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso.
La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: «Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno».
Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno in una penale di L. 5 per ogni giorno di ritardo.
Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica assorbe fino alla sua concorrenza gli aumenti sessennali, di cui l'impiegato fosse in godimento.
Articolo 105
Nel caso che i proventi di un archivio non bastino a sopperire al pagamento delle spese e degli stipendi, il Ministero di grazia e giustizia provvederà al pagamento della differenza col fondo che ha a sua disposizione in virtù dell'articolo precedente. Se tuttavia ciò si ripeta per due anni consecutivi, senza che vi abbiano data causa avvenimenti straordinari o transitori, l'archivio sarà soppresso con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ed aggregato a quello di altro distretto, a meno che i Comuni componenti il distretto non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione, pagando la detta differenza.
Nei casi di soppressione del distretto notarile, previsti dall'art. 3 della legge, si sopprimerà anche l'archivio a meno che abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento, nel qual caso continuerà a funzionare come sussidiario dell'archivio del capoluogo del distretto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Articolo 106
Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:
1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;
2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell'art. 71;
3° le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'articolo 65;
4° gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel Regno, semprechè non siano già depositate presso un notaio esercente;
5° i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;
6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso;
7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23 e 40;
8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186;
9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253;
10° le copie di qualunque convenzione stipulata dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti. Tali copie saranno da essi trasmesse all'archivio nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione dell'atto, sotto pena di una ammenda estensibile a L. 100.
Articolo 107
La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dell'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art. 39, la consegna si fa nella sede dell'ufficio del notaro dal pretore che procede alla rimozione dei sigilli, o dal vice pretore da lui delegato, al conservatore dell'archivio, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto, o di un membro da esso designato. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il notaro, o di un membro da esso delegato.
Il conservatore compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dal pretore, dal notaro o dal suo procuratore. Il processo verbale è compilato in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.
Le spese occorrenti per la apposizione e remozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.
L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.
Articolo 108
Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri, si procederà immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.
Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaro, ai suoi eredi o aventi diritto, se lo richiedano.
Articolo 109
Gli atti originari ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.
Articolo 110
Il conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.
Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata alla Regia avvocatura erariale, la quale provvederà a norma dei propri regolamenti delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore d'archivio.
Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio e denunzia alla competente autorità le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.
Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia.
Articolo 111
Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'art. 94, i diritti e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi per regolamento.
Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione indicata nell'art. 81.
Articolo 112
Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonchè gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67.
In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il conservatore od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.
Nella copia, nel certificato o nell'estratto sarà fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia.
Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di una penale nella misura di L. 25 a L. 50.
Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'articolo 64.
Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.
Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.
Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purché di grado non inferiore a sottoarchivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione dev'essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del tribunale.
Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione o sospensione del conservatore, provvederà il ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.
Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaro, spetterà in tutti i casi al presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.
Articolo 113
L'importo delle tasse e dei diritti di archivio, prelevato il diritto di scritturazione, spetta per una metà al notaro finché vive, od ai suoi eredi per venti anni dal giorno della sua morte. Il pagamento sarà effettuato dal conservatore nei modi da stabilirsi nel regolamento, e su domanda degli interessati scritta in carta semplice. Le tasse ed i diritti spettanti agli interessati saranno devoluti all'archivio, se non sono da essi richiesti nel quinquennio dal giorno del rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione.
Il notaro, finché vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.
Articolo 114
Ogni archivio distrettuale riunirà ed ordinerà le notizie statistiche relative all'esercizio del notariato ed al servizio dell'archivio distrettuale stesso e di quelli mandamentali del distretto, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.
In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaro rogante.
Articolo 115
E' vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle disposizioni date.
Articolo 116
Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori dell'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di L. 50, estensibile a L. 400 in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.
Articolo 117
Le penalità di cui agli articoli 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.
LEGGE [1/2]
Capo II
Degli archivi notarili mandamentali.
Articolo 118
Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.
Articolo 119
A conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato un notaro residente nel Comune capoluogo del mandamento, o altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro.
Articolo 120
Il conservatore dell'archivio mandamentale è nominato in seguito a concorso per titoli con decreto Reale, uditi i pareri delle Giunte dei Comuni interessati, del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, da cui l'archivio mandamentale dipende, e della Corte d'appello in Camera di consiglio.
Articolo 121
Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico ministero, e sarà pagato direttamente dai Comuni interessati.
Articolo 122
Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel Comune dove è l'archivio, ed a lui è applicabile quanto dispone l'art. 102 circa la cauzione, la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile e distrettuale, e del pubblico ministero.
Articolo 123
Sono pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicate nell'art. 98 e gli ultimi tre capoversi dell'art. 112.
Articolo 124
Salvo il disposto degli articoli 67, prima parte, e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del Codice civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.
Articolo 125
I proventi dell'archivio notarile mandamentale, prelevate le quote di partecipazione a mente dell'art. 113, sono devolute a vantaggio dei Comuni interessati.
Articolo 126
Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 110, 111, 115 e 116.
LEGGE [1/2]
TITOLO VI
Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi.
-- Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei
procedimenti per l'applicazione delle medesime.
Capo I
Della vigilanza e delle ispezioni.
Articolo 127
Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.
La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.
Articolo 128
Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, al Consiglio notarile i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.
Il notaro che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.
In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertori, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge.
Articolo 129
Le ispezioni saranno eseguite:
1° agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio notarile e da un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e, in genere, in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio;
2° agli atti del presidente del Consiglio notarile e dei notari ispezionanti gli atti notarili da un ispettore superiore del Ministero.
Le ispezioni di questi ultimi atti potranno anche essere eseguite da un funzionario della magistratura giudicante o del pubblico ministero delegato dai capi della Corte d'appello del distretto.
Articolo 130
Per l'ispezione degli atti di ogni notaro è dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio o a chi ne fa le veci, una indennità nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.
Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, è dovuta parimente l'indennità per intero, come sopra stabilita.
Articolo 131
Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia, per sopraintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili, e a dare le occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo.
Articolo 132
Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all'art. 128, il ministro di grazia e giustizia può far procedere ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui all'art. 129.
Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna irregolarità punibile con pena superiore all'ammenda di lire cinquanta, le spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero.
Ugualmente se risultassero delle irregolarità commesse nelle ispezioni dal notaro o dal conservatore ispezionante, i responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge.
Articolo 133
Di ciascuna ispezione sarà steso processo verbale in doppio esemplare in carta libera, da compilarsi e conservarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.
Articolo 134
Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi ed indennità agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento della Commissione di cui all'art. 98 e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.
Articolo 135
Le pene disciplinari per i notari che mancano ai propri doveri sono:
1° l'avvertimento;
2° la censura;
3° l'ammenda;
4° la sospensione;
5° la destituzione.
Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche nel caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto, o che il fatto non costituisca altro reato.
Articolo 136
L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaro per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi.
La censura è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del Consiglio notarile.
Articolo 137
E' punito con l'ammenda da L. 5 a L. 50 il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 51 e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.
E' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 400 il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 26, dei numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51 e del capoverso dell'art. 67.
E' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.
Articolo 138
E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro:
1° che è recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 26;
2° che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
3° che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
4° che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64;
5° che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51;
6° che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 128 o le rende altrimenti impossibili.
E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.
La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima.
Articolo 139
E' inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro:
1° contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;
2° che sia stato condannato per alcuni reati indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi;
3° che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando.
Articolo 140
Può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione, o per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3; e il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi.
Articolo 141
Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'art. 139 si protragga per oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante.
Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante.
Articolo 142
E' punito con la destituzione:
il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 137;
il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni all'art. 27, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 138, nn. 2, 3, 4, o che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 26 o ai nn. 1, 8, 11, 12 dell'art. 51;
il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.
E' destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o che è stato con sentenza interdetto dall'ufficio di giurato.
Articolo 143
Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.
Articolo 144
Se nel fatto imputato al notaro concorrono le circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e può essere sostituita alla destituzione la sospensione, ed alla censura l'avvertimento.
Articolo 145
Si avrà la recidiva sempre che la nuova contravvenzioni sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna.
Articolo 146
L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorché vi siano stati atti di procedura.
La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.
Articolo 147
Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.
LEGGE [1/2]
Capo III
Dell'applicazione delle pene disciplinari
Articolo 148
Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.
Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal pubblico ministero, o dietro denunzia delle parti, e previo avviso dato al notaro dal presidente, di prestare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni.
Articolo 149
Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore del Re presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.
Tanto il notaro quanto il procuratore del Re hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al tribunale civile, il quale pronunzierà in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero.
Articolo 150
Se il notaro è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del pubblico ministero.
In tal caso l'avviso al notaro a presentare le sue giustificazioni sarà dato dal presidente del tribunale.
Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore del Re, i quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale.
Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.
Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello.
Articolo 151
Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro.
Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.
Articolo 152
Su l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese.
Copia dell'istanza e del decreto è notificato al notaro nei modi stabiliti dal regolamento per le citazioni e nei termini fissati dal decreto medesimo.
Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.
Articolo 153
Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di un mandato speciale; può farsi assitere da un avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua difesa.
Il mandato può essere scritto in fine della copia del decreto notificata al notaro.
Articolo 154
Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il pubblico ministero, pronunzia in Camera di consiglio sulle istanze proposte.
Copia della sentenza del tribunale deve essere, a cura del cancelliere, notificata al notaro ed al pubblico ministero nei modi stabiliti dal regolamento.
Articolo 155
La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.
L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte.
Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.
Le norme stabilite negli articoli 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.
Articolo 156
Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.
Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed è esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite.
Articolo 157
Sono nel rimanente applicabili ai precedenti, di cui nel presente capo, le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.
Articolo 158
Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la relativa dichiarazione.
Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la destituzione e nei mandati di cattura, sarà dichiarata l'inabilitazione del notaro all'esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto dell'art. 139.
Qualora tali dichiarazioni siano state omesse, il pubblico ministero dovrà richiedere l'autorità che emise la sentenza e il mandato di cattura, di riparare l'omissione, con ordinanza che sarà emanata senza contraddittorio. Se la sentenza fu pronunziata da una Corte di assise, la richiesta di riparare l'omissione sarà fatta dalla sezione penale della Corte d'appello.
La pronunzia della inabilitazione nei casi degli articoli 139 e 140 è esecutiva nonostante appello.
Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro i notari in materia legale e disciplinare, sarà data comunicazione a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio notarile.
Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare sarà data comunicazione, a cura del presidente, del Ministero di grazia e giustizia.
Articolo 159
Il notaro che sia stato destituito può essere riabilitato all'esercizio notarile con deliberazione del Consiglio notarile:
1° se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per uno dei reati indicati nel n. 3 dell'art. 5;
2° se, negli altri casi, siano decorsi almeno 3 anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.
La domanda, corredata dei documenti e anche da prove che facciano presumere il ravvedimento del notaro, deve essere presentata al Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta alla omologazione della Corte di appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Non potrà mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che sia stato condannato per falso, furto, frode, appropriazione indebita qualificata, peculato, truffe e calunnie.
Articolo 160
Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa legge sono devoluti alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronunciò in primo grado.
LEGGE [1/2]
Capo IV
Disposizioni finali e transitorie.
Articolo 161
E' approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.
Articolo 162
Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sarà determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.
Articolo 163
Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facoltà di comminare la pena dell'ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.
Articolo 164
Nel giorno dell'attuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti s'intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterà le attribuzioni a mente dell'art. 95, sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.
Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.
Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.
Allo stesso modo si provvederà nel caso di riunione di più collegi, a termini del penultimo capoverso dell'art. 3.
Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.
Articolo 165
Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina già conseguita.
Articolo 166
Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.
Però la pratica compiuta e gli esami di idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.
Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo anno della facoltà di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.
La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.
Articolo 167
Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:
a) per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei candidati laureati in giurisprudenza;
b) per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà inoltre computato come anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.
Articolo 168
Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'articolo 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.
Articolo 169
Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell'art. 18, dei fogli del nuovo modulo dei repertori, e col primo giorno del mese successivo comincieranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio.
Articolo 170
I notari che hanno già una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finché rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano.
Articolo 171
I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione della presente legge, avranno diritto a godere dei termini stabiliti dall'art. 23 della legge anteriore.
Articolo 172
Nei Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.
Articolo 173
Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli della presente legge, anche relativamente agli atti ricevuti sotto l'impero della legge anteriore.
Articolo 174
Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualità a termini dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia.
I conservatori, però, e gli impiegati di archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.
Articolo 175
Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residente, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengono.
Potranno però per esigenze di ruolo esser nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonché il titolo attuale.
Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano i requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di conservatore, per il quale occorrerà sempre il requisito della laurea in legge e dell'abilitazione all'esercizio del notariato.
Per i conservatori d'archivio ora in carriera non è richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.
Ai conservatori d'archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione dell'art. 170 così per la misura come per il modo di prestazione della cauzione.
Articolo 176
Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli impiegati d'archivio, si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio all'attuazione della presente legge.
Articolo 177
Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 98, gli impiegati degli archivi notarili che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi.
Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'articolo 9 e potranno conseguire l'indennità di cui all'articolo 15, n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.
Articolo 178
E' mantenuta la facoltà del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinata alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dell'archivio notarile distrettuale.
Articolo 179
Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell'art. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sarà corrisposta a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1° gennaio 1874.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 febbraio 1914.
(Si omette la firma ).
Preambolo
Tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato
e degli archivi notarili
TARIFFA [2/2]
Capo I
Degli onorari e dei diritti accessori dovuti ai notari
Articolo 1
Al notaro sono dovuti i seguenti onorari, diritti accessori e rimborsi di spese per gli atti da lui ricevuti od autenticati:
1° onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;
2° onorari proporzionali sul valore dell'atto;
3° onorari per le operazioni precedenti e susseguenti agli atti, se per volontà delle parti ebbero luogo;
4° onorario ad ore per tutti gli atti indicati negli articoli 12 e 13;
5° onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;
6° onorari per le operazioni di cui il notaro è incaricato dalle parti o dall'autorità giudiziaria;
7° diritti accessori e rimborso spese.
Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti ed allegate ai medesimi.
Articolo 2
Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore è dovuto, per intero, al notaro che compila l'atto, e per metà all'altro notaro.
Per gli atti stessi è dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto è compilato, e per un terzo all'altro notaro.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo 1
Articolo 3
Per tutti gli atti che contengono procure generali ad negotia, l'onorario è di L. 10.
Per le procure generali alle liti, di L. 6.
Per le procure speciali ad negotia, di L. 5.
Per le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle Corti, di L. 3.
Per le procure alle liti davanti ai pretori, di L. 2.
Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di L. 1.
Per le procure alle liti non è dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.
Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose, cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato per ogni persona di una lira, ovvero di mezza lira se trattasi di procure alle liti davanti ai conciliatori.
Parimente l'onorario è aumentato di una lira o mezza lira per ogni persona, quando più siano i mandatari con facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.
Articolo 4
Per gli atti di consenso a matrimonio, l'onorario è di L. 3.
Per gli atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di L. 4.
Per gli atti di promessa di matrimonio, di L. 5.
Per gli atti di delegazione di censo e per l'esercizio del diritto di elettorato, di L. 5.
Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica, di L. 5.
Per gli atti di nomina di arbitri, di L. 15.
Per il ricevimento di un testamento segreto, di L. 25.
Per il deposito di un testamento olografo, di L. 10.
Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di L. 5.
Per gli atti di deposito di altri documenti, di L. 5.
Per la restituzione di un documento depositato, di L. 3.
Per le autenticazioni delle firme in atti che danno diritto ad onorario fisso questo è ridotto alla metà.
Per gli atti di riconoscimento dei figli naturali, di L. 5 per ogni figlio riconosciuto.
Per il rilascio di certificati di vita di cui al penultimo capoverso, dell'art. 1 della legge, l'onorario è di centesimi 50, se la pensione non eccede le L. 500 annue, di una lira se l'eccede.
Non è dovuto alcun onorario per gli atti di consenso al matrimonio, e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, se la parte interessata presenta l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.
Articolo 5
Per ogni atto di protesto di cambiale o biglietto all'ordine in danaro o in derrate, l'onorario è:
per somma inferiore alle L. 200, di L. 2;
da 200 a meno di 500, di L. 2,50;
da 500 a meno di 1000, di L. 3.
Quest'onorario è aumentato di centesimi 50 ogni 500 lire successive, purché non si eccedano le L. 20.
Oltre questo onorario sarà pure dovuto un diritto di copia per la trascrizione dell'intero registro dei protesti per intiero, giorno per giorno e per ogni facciata, uguale a quello dovuto per l'originale atto di protesto.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo 2
Onorari proporzionali al valore.
Articolo 6
Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di rendita, di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione, di ipoteca, di restituzione di dote, d'enfiteusi, di rinvestimento, se il valore non eccede le L. 500, è dovuto l'onorario di L. 5.
Se eccede le L. 500, ma non le L. 1000, sono dovute oltre le L. 5, altre L. 3.
-------------------+----------------+----------------------------- | | Sono dovuti oltre i prece- Se eccede le lire | Ma non le lire | denti onorari per ogni | | cento lire in più -------------------+----------------+----------------------------- 1.000 | 5.000 | cent. 50 5.000 | 10.000 | >> 30 10.000 | 20.000 | >> 25 20.000 | 100.000 | >> 15 100.000 | 500.000 | >> 10 500.000 | 1.000.000 | >> 03
Al di sopra di 1.000.000 è dovuto, oltre i precedenti onorari, un centesimo ogni cento lire in più.
Per gli atti di permuta gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.
Gli onorari anzidetti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva.
Gli onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto.
Articolo 7
Gli onorari stabiliti per l'articolo precedente sono pure dovuti:
per i contratti di società e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;
per gli atti di divisione, sul valore della massa senza detrazione di debiti;
per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;
per i contratti di locazione, ma ridotti alla metà;
per i contratti di deposito di somme, valore ed oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso per cessione di grado, riduzione o cancellazione d'ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titolo, a mente degli articoli 1563 e 2136 del Codice civile, ridotti al terzo;
per gli atti di quietanza l'onorario non può essere minore di L. 3; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non può essere minore di L. 5.
Articolo 8
Per l'autenticazioni delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti alla metà, ma l'onorario non può essere minore di L. 3.
Se l'atto o contratto è autenticato in più originali, oltre detto onorario su uno degli originali, sarà dovuto un onorario di L. 3 per ognuno degli altri.
Per l'autenticazione di firme apposte per l'esazione di somme presso pubblici uffizi è dovuto l'onorario di centesimi 25 per ogni mille lire di capitale nominale, ma non minore di L. 2, né maggiore di L. 25.
Articolo 9
Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre agli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 13, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorari stabiliti dall'art. 6, sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.
Al notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorari proporzionali, ridotti al quinto.
Detti onorari non potranno mai essere inferiori a lire 3.
Articolo 10
Gli uffici del registro parteciperanno senza indugio al conservatore dell'archivio notarile del distretto cui appartiene il notaro, il valore dell'eredità appena sarà liquidato ai fini fiscali, e il conservatore provvederà a comunicarlo al notaro.
Articolo 11
Gli onorari spettanti in base all'articolo precedente, sono, quando gli atti di un notaro si trovano depositati in archivio, esatti dal conservatore e corrisposti al notaro ed ai suoi eredi.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo 3
Onorari per gli atti preparati dal notaro e non stipulati.
Articolo 12
Per gli atti preparati dal notaro di commissione delle parti, e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaro l'onorario di lire 5 per ciascuna ora in tal lavoro impiegato.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo 4
Articolo 13
L'onorario ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti d'interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo, nel caso di accettazione dell'offerta, l'applicazione degli articoli 6 e 7. Però per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni e di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.
E' dovuto lo stesso onorario al notaro per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo.
L'onorario di cui sopra sarà raddoppiato, se il notaro è richiesto per tali atti di nottetempo.
L'onorario ad ore è di L. 10 per le prime due ore, e di L. 5 per ciascun'ora successiva.
Il notaro ha diritto all'onorario di L. 10 stabilito per le prime due ore, ancorché impieghi minor tempo.
In questo caso però l'onorario è ridotto a L. 5 se l'affare non abbia un valore superiore alle lire mille.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo 5
Onorario per copie, estratti, certificati, ispezione,
lettura e collazione degli atti.
Articolo 14
Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti, qualora questi non superi le L. 200, ed il quinto per gli onorari superiori.
L'onorario non potrà essere minore di L. 3.
Questo si applica alla sola convenzione che è oggetto della richiesta in forma esecutiva.
Articolo 15
Per ogni altra copia l'onorario spettante al notaro è il sesto di quello pagato per l'originale.
Esso non potrà in tutti i casi essere inferiore a L. 3, né maggiore di L. 20.
Per le copie degli atti di valore indeterminabile sarà di L. 3, se l'onorario dovuto al notaro per l'atto originale sia superiore alle L. 5, di L. 2 se non eccederà tale somma.
L'onorario per le copie all'ufficio del registro è sempre di L. 2.
Per gli atti che si compongono di più verbali, come inventari, divisioni e simili, ogni verbale darà diritto ad un onorario.
A tutte le copie è applicabile la disposizione dell'art. 75 della legge.
Articolo 16
Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario è di L. 3.
Articolo 17
Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di L. 3. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di L. 3, dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di lire una per ciascuno degli atti accennati nel certificato medesimo.
Per gli estratti di libri di commercio fatti dal notaro si applica l'onorario ad ore, a norma dell'art. 13.
Articolo 18
Salvo i casi di cui nel capoverso dell'art. 75 della legge, per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte, spetterà, oltre l'onorario di estratto e di certificato per una convenzione, una lira per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti e i certificati si riferiscono, e sarà dovuto lo stesso onorario che spetterebbe per la copia dell'atto, se gli estratti e i certificati si riferiscono a tutto quanto l'atto.
Articolo 19
Per la ricerca di un atto spetta l'onorario di centesimi cinquanta se l'atto è stato indicato con data precisa; se invece non s'indica la data precisa dell'atto, ma soltanto l'anno, l'onorario è di lire una; se s'indicano più anni ai quali la ricerca debba estendersi, spettano una lira per il primo anno e centesimi cinquanta per ciascun anno successivo cui la ricerca si è estesa.
Articolo 20
Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati, è dovuto l'onorario di una lira.
Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di una lira per ogni mezz'ora successiva.
Non è dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia.
Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaro.
Non è dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da una Amministrazione governativa.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo 6
Onorari per le operazioni di cui il notaro è incaricato
dalle parti o dall'autorità giudiziaria.
Articolo 21
Al notaro che preparò la minuta, espressamente richiesta dalle parti, di un contratto pel quale è occorso studiare e consultare titoli e documenti, registri ipotecari o catastali, tenere conferenze, è dovuto l'onorario stabilito dall'art. 13.
Tale onorario verrà ridotto alla metà, se la minuta sia stata tradotta in atto pubblico rogato da lui.
Per le operazioni di acquisto, vendita, tramutamento, anche per attergati, traslazione e divisione di rendita, per la formazione e spendita di fedi di credito, l'onorario dovuto al notaro è di lire una per ogni mille lire di capitale nominale, e non potrà mai essere minore di L. 5.
Per i depositi di somme affidate al notaro, sarà al medesimo dovuto per i primi sei mesi l'onorario di centesimi venticinque per ogni 100 lire, e se il deposito avrà durata maggiore, per ogni mese in più gli sarà dovuto un altro centesimo per ogni 100 lire.
Per la compilazione delle note di trascrizione ed iscrizione l'onorario è quello stabilito dall'art. 15 della tariffa per le copie.
Per ogni altra formalità ipotecaria e per ogni voltura catastale l'onorario è di L. 5.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo 7
Articolo 22
Al notaro che per compiere un atto del suo ufficio deve allontanarsi dal proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sono dovute le seguenti indennità:
1° per trasferirsi a distanza non maggiore di due chilometri dal proprio ufficio, L. 2;
2° id. a distanza maggiore di due chilometri, L. 3;
3° id. a distanza maggiore di cinque chilometri, L. 5;
4° id. a distanza maggiore di dieci chilometri, L. 10; a distanza maggiore di quindici chilometri, cinquanta centesimi per ogni chilometro in più.
Qualora negli accessi il notaro possa far uso di strada ferrata, tramvie o vapori, avrà diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di 1ª classe.
Nella misura della distanza va tenuto calcolo tanto della via per l'andata quanto di quella pel ritorno.
Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di L. 8.
Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennità per il soggiorno è di L. 5.
Se l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un atto di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.
Per nottetempo si intende lo spazio compreso tra le ore cinque della sera e le ore sette del mattino, dal 1° ottobre al 31 marzo, e tra le ore otto della sera e le cinque del mattino, dal 1° aprile al 30 settembre.
Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffici di registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli archivi.
Sarà però dovuto al notaro un diritto di una lira per ogni atto che sia obbligato a mandare a registrare fuori la propria residenza.
Lo stesso diritto gli sarà dovuto per la trasmissione all'archivio notarile della copia dei testamenti pubblici, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 66.
Per la trasmissione del sunto o del contenuto degli atti a mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto ai notari, oltre ai diritti di accesso, l'onorario ad ora stabilito nell'art. 13.
Articolo 23
Per la scritturazione di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto al notaro il diritto di sessanta centesimi.
La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.
Articolo 24
Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio è dovuto al notaro il diritto di una lira, se l'onorario dell'atto non superi le lire 5; e di una lira e centesimi cinquanta se l'onorario supera tale cifra.
Per ogni iscrizione però dovranno essere dal notaro versati centesimi 50 alla cassa dell'archivio distrettuale.
Articolo 25
Per ogni annotazione al margine di un originale, domandata ed ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati, è dovuto al notaro l'onorario di una lira.
Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaro è tenuto a fare d'ufficio e che sono ordinate nell'interesse pubblico.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo 8
Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti.
Articolo 26
Nei casi non indicati specialmente nei paragrafi precedenti, i diritti si debbono liquidare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.
Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari sono applicabili i diritti stabiliti dalle tariffe relative in quanto non vi provvede la presente.
TARIFFA [2/2]
Capo II
Dei diritti dovuti ai Consigli notarili.
Articolo 27
Ai consigli notarili sono dovuti i seguenti diritti:
per conciliazione e pareri;
per esami e iscrizioni;
per copie, estratti e certificati e per diritti accessori.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo 1
Per conciliazioni e pareri.
Articolo 28
Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel n. 5 dell'art. 93 e per la liquidazione ed approvazione della nota giusta l'art. 79 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:
Se l'oggetto supera
il valore di L. 50 ........... L. 2 id. >> 100 ........... >> 3 id. >> 500 ........... >> 5 id. >> 1.000 ........... >> 10 id. >> 5.000 ........... >> 20 id. >> 10.000 ........... >> 40
Se l'oggetto è di valore indeterminabile sarà dovuta la tassa di L. 6.
Tale diritto è pagato dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.
Se la conciliazione non riesce, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ne ha fatta la domanda.
Articolo 29
Per ogni parere richiesto ad un notaro per affare attinente all'esercizio delle sue funzioni, sono dovute L. 6.
Se la richiesta al notaro concerne più quesiti, per la risoluzione di ciascun quesito sono dovute L. 3.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo 2
Articolo 30
Per la iscrizione del candidato alla pratica notarile sono dovute L. 20.
Per l'esame di idoneità sono dovute L. 50 per la prima volta e, in caso di mancata approvazione, L. 25 per ogni volta successiva.
Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti è dovuta dal notaro la tassa di L. 40.
Se si tratta di trasferimento da una ad altra sede è dovuta la tassa di L. 20 se le sedi appartengono a diverso collegio notarile; di L. 10 se appartengono allo stesso collegio.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo 3
Per copie, estratti, certificati e diritti accessori.
Articolo 31
Per le copie ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 14, 15, 16, 17.
Per le copie delle deliberazioni del Consiglio di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 91 della legge, è dovuto l'onorario di lire 3.
Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati è dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'articolo 23.
Articolo 32
Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi a richiesta delle parti, sono dovute al Consiglio notarile lire 2.
TARIFFA [2/2]
Capo III
Delle tasse dovute agli archivi notarili.
Articolo 33
Per ciascun atto annotato a repertorio sono dovute all'archivio le seguenti tasse:
1° tassa fissa di L. 0,30 se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le L. 2;
tassa fissa di L. 0,60 se supera le L. 2 id. id. 0,90 id. id. 5 id. id. 1,20 id. id. 10 id. id. 2,40 id. id. 20 id. id. 3,60 id. id. 30 id. id. 4,80 id. id. 40 id. id. 6,00 id. id. 50
2° tassa proporzionale di lire otto per cento se l'onorario supera le lire cento.
Le stesse tasse sono dovute all'archivio sull'onorario proporzionale spettante al notaro o ai suoi eredi per l'art. 9 della presente tariffa, e dovranno essere pagate entro un mese dal giorno della liquidazione della tassa di successione fatta dall'ufficio del registro.
Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa di archivio sarà liquidata sull'onorario di L. 1000, salvo che si tratti di semplice errore od omissione a cui il notaro abbia immediatamente riparato in seguito ad analogo avviso del conservatore.
Articolo 34
Le tasse dovute agli archivi sono a carico delle parti.
Articolo 35
Per le copie, gli estratti, i certificati, le ispezioni o lettura di qualsiasi atto notarile conservato in archivio e per ogni altra operazioni sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.
Per gli atti conservati in archivio in virtù dei numeri 1, 8, 9 e 10 dell'art. 106 della legge le dette tasse saranno aumentate di un terzo.
Non è dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia.
Articolo 36
Per ogni iscrizione nel registro cronologico a senso dell'art. 112 della legge è dovuto all'archivio il diritto di centesimi cinquanta.
Articolo 37
Le tasse per le ricerche sono dovute all'archivio nella misura stabilita dall'art. 19. Qualora la ricerca debba estendersi al repertorio o ad altri volumi di più notari, sono dovute tante tasse quanti i notari ai cui atti la ricerca si è estesa.
Articolo 38
Non è dovuta alcuna tassa per le ispezioni, le letture e le ricerche fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.
Dovranno, peraltro, a tal fine, i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia il quale potrà anche, udito il parere del conservatore, permettere la ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni.
L'autorizzazione stessa può anche essere concessa direttamente dai capi di archivio, qualora sia giustificato dai richiedenti uno degli scopi sopraindicati.
TARIFFA [2/2]
Capo IV
Disposizioni comuni ai capi precedenti.
Articolo 39
Non è dovuta alcuna tassa né diritto per le copie, gli estratti, i certificati e per qualunque altra operazione richiesta per uso di ufficio o nell'interesse dello Stato, in conformità alle norme che saranno stabilite nel regolamento.
TARIFFA [2/2]
Capo V
Degli emolumenti dovuti ai periti.
Articolo 40
Ove sia necessaria l'opera di periti per la interpretazione o la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.
Le dette tasse sono ridotte alla metà, quando l'opera dei periti è richiesta per ragione di ufficio, o nell'interesse dello Stato.
(Si omette la firma ).
Allegato unico
Tabella degli stipendi degli impiegati degli archivi notarili (art. 103 della legge). ----------------------------------------------------+--------------+ | | | | | | CATEGORIE DEGLI ARCHIVI | Classi + | | | | | | ----------------------------------------------------+--------------+ | | - | A) Con una media di proventi superiori a L. 35.000 | 1ª classe | o posti in città con oltre 150.000 abitanti. -+ | | 2ª classe | - | | - | B) Con una media di proventi superiore a L. 18.000 | 1ª classe | o posti in città con oltre 10.000 abitanti. -+ | | 2ª classe | - | | - | C) Con una media di proventi superiore a L. 10.000 | 1ª classe | o posti in città con oltre 70.000 abitanti. -+ | | 2ª classe | - | | - | D) Con una media di proventi superiore a L. 5.00 | 1ª classe | o posti in città con oltre 40.000 abitanti -+ | | 2ª classe | - | | - | | 1ª classe | E) Per tutti gli altri archivi ................. -+ | | 2ª classe | - | |
------------------------------------------------------------------ GRADI ----------------+--------------+-------------------+-------------- | | | Conservatori | Archivisti | Sottoarchivisti | Assistenti | | | ----------------+--------------+-------------------+-------------- Lire | Lire | Lire | Lire | | | 6.000 | 3.000 | 2.500 | 1.800 | | | 5.500 | 2.800 | 2.200 | 1.600 | | | | | | | | | 5.000 | 2.800 | 2.200 | 1.600 | | | 4.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | | | | | | | | | 4.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | | | 3.500 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | | | | | | | | | 3.000 | 2.200 | 1.800 | 1.400 | | | 2.500 | 2.000 | 1.600 | 1.200 | | | | | | | | | 2.000 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | | | 1.500 | 1.300 | 1.200 | 1.000 | | | | | |
(Si omette la firma ).