Ai fini dell'art. 253 c.c., la rimozione dell'impedimento costituito da un diverso stato di figlio, decorre dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento di paternità

L'atto con il quale un figlio concepito durante il matrimonio sia stato in precedenza riconosciuto da altri come figlio naturale con testamento olografo, se originariamente privo di effetti, perche' inidoneo a contrastare il piu' favorevole stato di figlio legittimo, viene ad acquistare piena operativita' a seguito della retroattiva caducazione di tale stato per il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'azione di disconoscimento di paternita' del suddetto figlio (Cass. 3-6-1978 n. 2782); non sarebbe quindi ammissibile introdurre una azione per far valere ragioni ereditarie da parte di un figlio naturale nei confronti dei beni della successione del padre naturale anche in presenza di una sentenza di accoglimento di una azione di disconoscimento del proprio stato di figlio legittimo non passata in giudicato in quanto quest'ultima, essendo soggetta ad impugnazione, non sarebbe idonea a superare la permanenza del contrasto con lo stato di figlio legittimo che ai sensi dell'articolo 253 c.c. determina appunto l'inammissibilita' di ogni pretesa fondata sullo stato di figlio naturale.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 25 giugno 2013, n. 15990



- Leggi la sentenza integrale -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 19219/2007 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell'avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 2231/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l'Avvocato (OMISSIS) personalmente e con delega per l'Avvocato (OMISSIS), difensori dei rispettivi resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo, accoglimento dei restanti motivi di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24-25 e 26 10-1983 (OMISSIS) assumeva:

- con testamento olografo del (OMISSIS) (OMISSIS) aveva riconosciuto l'esponente suo figlio naturale nato da una relazione con (OMISSIS):

- all'anagrafe egli risultava essere figlio legittimo dei coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS):

- con successivo testamento del (OMISSIS) (OMISSIS) aveva revocato ogni altra sua precedente disposizione di ultima volonta' ed aveva lasciato l'intero suo patrimonio alla moglie (OMISSIS);

- in data (OMISSIS) era deceduto (OMISSIS);

- con testamento olografo del (OMISSIS) (OMISSIS) aveva lasciato il suo patrimonio al fratello (OMISSIS) ed ai cognati (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche' il legato di un appartamento ad (OMISSIS);

- (OMISSIS) era deceduta il (OMISSIS);

- con sentenza n. 1463/1980 il Tribunale di Firenze aveva escluso il suo stato di figlio legittimo di (OMISSIS).

Tanto premesso l'attore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (eredi di (OMISSIS) nel frattempo deceduto), (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche' (OMISSIS) chiedendo dichiararsi il suo stato di figlio legittimo o comunque legittimario avente diritto alla quota di riserva.

I convenuti si costituivano in giudizio e si opponevano alla domanda formulando diverse eccezioni.

A seguito del decesso di (OMISSIS) si costituivano in giudizio i suoi eredi (OMISSIS) ed i figli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Con sentenza non definitiva del 17-2/22-7-1993 il Tribunale di Napoli accertava la validita' del riconoscimento contenuto nel testamento del (OMISSIS) e conseguentemente dichiarava che l'attore era figlio naturale di (OMISSIS), rigettava la domanda volta ad ottenere la revoca delle disposizioni contenute nel successivo testamento del (OMISSIS) e disponeva la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di riduzione delle disposizioni contenute nel testamento del (OMISSIS) e lesive della quota di legittima spettante all'attore sull'eredita' lasciata dal padre.

A seguito della impugnazione di tale sentenza il Tribunale disponeva la sospensione del processo in attesa della definizione della questione pregiudiziale di stato.

Tanto la Corte di Appello che la Corte di Cassazione confermavano la sentenza non definitiva.

Cessata la causa di sospensione, il Tribunale con sentenza del 7-10-2002 rigettava la domanda di riduzione, ritenendo che l'attore avrebbe potuto vantare diritti sulla successione del padre soltanto se nei tre anni dalla apertura della successione stessa avesse fatto valere le sue ragioni sui beni ereditari.

Proposto gravame da parte del (OMISSIS) cui resistevano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) da un lato ed il (OMISSIS) dall'altro la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 28-6-2006 ha rigettato l'impugnazione.

Avverso tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) da un lato ed il (OMISSIS) dall'altro hanno resistito con separati controricorsi; tutte le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell'articolo 2909 c.c., e articolo 324 c.p.c., premesso che il Tribunale di Napoli con la sentenza del 22-7-1993, dopo aver dichiarato che l'esponente era figlio di (OMISSIS), aveva disposto la rimessione della causa sul ruolo al fine della necessaria istruzione della domanda subordinata di riduzione nei confronti degli eredi di (OMISSIS), sostiene che la mancata impugnazione di tale statuizione aveva determinato il passaggio in giudicato della accertata sussistenza del diritto del (OMISSIS) ad ottenere la riduzione dell'eredita' di (OMISSIS) in qualita' di erede necessario a seguito del riconoscimento del suo "status" di figlio del "de cuius"; erroneamente pertanto la sentenza impugnata ha svolto una delibazione sulla ammissibilita' della domanda di riduzione.

La censura e' infondata.

Con la sentenza non definitiva del 22-7-1993 il Tribunale di Napoli si era limitato ad accertare la veridicita' del riconoscimento contenuto nel testamento del (OMISSIS), a dichiarare che l'attore era figlio naturale di (OMISSIS) ed a rigettare la domanda volta ad ottenere la revoca delle disposizioni contenute nel testamento del (OMISSIS), disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di riduzione delle disposizioni contenute nel suddetto testamento e lesive della quota di legittima spettante all'attore sull'eredita' lasciata dal padre; pertanto le questioni relative alla ammissibilita' ed alla fondatezza o meno della suddetta domanda non hanno costituito oggetto di alcuna statuizione da parte della richiamata sentenza non definitiva, cosicche' correttamente la sentenza impugnata si e' pronunciata al riguardo.

Con il secondo motivo il (OMISSIS), denunciando violazione della Legge n. 151 del 1975, articolo 230, comma 3, articoli 253, 2967 e 2935 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che (OMISSIS), quale curatrice di (OMISSIS), onde non incorrere nella decadenza prevista dal menzionato articolo 230 comma 3, avrebbe dovuto promuovere, entro tre anni dall'apertura della successione del padre naturale (quindi entro il luglio del 1968, essendo il (OMISSIS) deceduto il (OMISSIS)) un'azione giudiziale nei confronti degli eredi volta al riconoscimento delle pretese ereditarie del figlio.

Il ricorrente rileva in senso contrario che il divieto sancito dall'articolo 253 c.c., (secondo cui "in nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova") era un elemento ostativo al riconoscimento, che impediva alla madre del (OMISSIS), fino a quando quest'ultimo aveva lo "status" di figlio legittimo del (OMISSIS), di promuovere l'azione di riconoscimento nei confronti del (OMISSIS) ed avanzare le conseguenti pretese sulla relativa eredita'; considerato che ai sensi dell'articolo 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere, i diritti dell'esponente avrebbero potuto essere fatti valere solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1463/1980 che aveva escluso lo stato di figlio legittimo di (OMISSIS) (quindi il (OMISSIS), esattamente un anno e 45 giorni dopo la pubblicazione della sentenza avvenuta in data (OMISSIS)); pertanto l'assunto che il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione in questione fosse decorso nonostante il diritto non fosse in concreto tutelabile costituisce una ingiustificata ed irragionevole compressione del diritto di azione del comparente.

Con il terzo motivo il (OMISSIS), deducendo violazione del combinato disposto della Legge n. 151 del 1975, articolo 230, comma 3, e articolo 2909 c.c., e del combinato disposto dell'articolo 230 citato, e articolo 274 c.c., prima della declaratoria di incostituzionalita' di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10-2-2006 n. 50, assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente, la domanda non avrebbe potuto essere accolta essendo comunque decorso il termine triennale di cui all'articolo 230, comma 3, sopra menzionato anche dalla data di deposito della sentenza del Tribunale di Firenze del 30-6-1980 che aveva escluso lo stato di figlio legittimo del (OMISSIS), posto che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado della presente controversia era stato notificato il 24-10-1983.

Anzitutto soltanto l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, gli eredi e gli aventi causa, cosicche' solo con il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Firenze sopra richiamata era stato rimosso il divieto di cui all'articolo 253 c.c.; inoltre il giudice di appello ha omesso di considerare che l'esponente, prima di notificare l'atto di citazione nell'ottobre del 1983, aveva promosso il ricorso ex articolo 274 c.p.c., per l'ammissibilita' dell'azione depositato in cancelleria il 24-2-1982, e che il rispetto del termine triennale di cui alla Legge n. 151 del 1975, articolo 230 comma 3, avrebbe dovuto essere valutato con riferimento a tale data, in quanto e' con tale procedimento che il comparente aveva attivato la procedura volta a far valere le proprie ragioni ereditarie sulla successione di (OMISSIS).

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondate.

La Corte territoriale ha richiamato anzitutto la Legge 19 maggio 1975, n. 151, articolo 230, che, dopo aver previsto al comma 1, che le disposizioni della suddetta legge relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore, ed aver aggiunto al secondo comma che il riconoscimento di figli naturali compiuto prima di tale data, ed invalido secondo la normativa all'epoca vigente, non poteva essere annullato se al momento in cui era stato fatto concorrevano le condizioni di ammissibilita' secondo le disposizioni della nuova legge di riforma del diritto di famiglia, al terzo comma stabilisce che "Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con convenzione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione".

Il giudice di appello, quindi, rilevato come dato incontroverso che nell'arco di tre anni dal (OMISSIS) (data della morte di (OMISSIS)) il (OMISSIS) non aveva promosso alcuna azione in ordine all'eredita' del padre, ha ritenuto ininfluente il fatto che al momento dell'apertura della successione del padre naturale l'appellante, in quanto figlio adulterino e formalmente dotato dello stato di figlio legittimo dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), non fosse nelle condizioni di potere esercitare un'azione nei confronti della successione di (OMISSIS); infatti la Corte territoriale ha sostenuto che, al di la' del rilievo che la formulazione della disposizione sopra menzionata nella sua ampiezza non consente di procedere a distinzioni nell'ambito della categoria dei riconoscimenti invalidi di cui al secondo comma dell'articolo 230 citato, l'ostacolo giuridico invocato dall'appellante a suo favore risultava comunque rimosso dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 1463/1980 che, in accoglimento dell'azione di disconoscimento della paternita' promossa da (OMISSIS), aveva dichiarato che (OMISSIS) non era figlio del presunto padre (OMISSIS), ed aveva ordinato all'ufficiale dello stato civile di procedere alle relative annotazioni e correzioni sull'atto di nascita; pertanto una interpretazione della richiamata disposizione tendente ad escludere la decorrenza e la maturazione del termine per effetto dell'impossibilita' giuridica a far valere i propri diritti ereditari nel termine triennale dall'apertura della successione, ancorche' fosse corretta, avrebbe comportato la decorrenza del suddetto termine triennale dal momento in cui l'interessato aveva effettivamente avuto la possibilita' giuridica di promuovere le azioni a tutela dei suoi diritti successori, ovvero nel termine triennale dalla pubblicazione della suddetta sentenza del Tribunale di Napoli, quindi entro il 30-6-1983, mentre il (OMISSIS) aveva notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado della presente controversia soltanto il 24-10-1983.

Orbene tale assunto trascura anzitutto il rilievo fondamentale che al riconoscimento dell'attuale ricorrente quale proprio figlio naturale operato da (OMISSIS) con il testamento olografo del (OMISSIS) non poteva attribuirsi originariamente alcuna validita' in quanto in insanabile contrasto con lo stato di (OMISSIS) di figlio legittimo dei coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS); al riguardo deve richiamarsi l'articolo 253 c.c., secondo il quale "In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova"; invero tale norma intende impedire una sovrapposizione di stati di filiazione tra loro in contrasto, nel senso che e' inammissibile che un soggetto sia investito da un duplice stato di filiazione nei confronti di persone diverse, ovvero contemporaneamente di figlio legittimo di genitori uniti da matrimonio e di figlio naturale di un terzo.

Conseguentemente ai fini di far valere i propri diritti sulla successione di (OMISSIS) quale suo figlio naturale era necessario per l'attuale ricorrente rimuovere l'impedimento giuridico costituito dal suo stato di figlio legittimo del (OMISSIS) e della (OMISSIS), come in effetti e' avvenuto con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1463/1980 che aveva accolto l'azione per il disconoscimento di paternita' prevista dall'articolo 235 c.c., con l'ovvia precisazione che al riguardo occorreva il passaggio in giudicato di tale sentenza, posto che evidentemente prima di allora sarebbe stata pur sempre possibile una riforma della predetta sentenza; Il giudice di appello, quindi, nel fare riferimento alla Legge n. 151 del 1975, articolo 230, comma 3, non ha considerato che il termine ivi previsto per far valere da parte del figlio naturale riconosciuto le proprie ragioni ereditarie sui beni della successione del padre naturale, nella fattispecie poteva decorrere soltanto dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza del Tribunale di Firenze, atteso che altrimenti eventuali pretese ereditarie sarebbero state inammissibili; questa Corte del resto in una fattispecie simile ha ritenuto che l'atto con il quale un figlio concepito durante il matrimonio sia stato in precedenza riconosciuto da altri come figlio naturale con testamento olografo, se originariamente privo di effetti, perche' inidoneo a contrastare il piu' favorevole stato di figlio legittimo, viene ad acquistare piena operativita' a seguito della retroattiva caducazione di tale stato per il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'azione di disconoscimento di paternita' del suddetto figlio (Cass. 3-6-1978 n. 2782); non sarebbe quindi ammissibile introdurre una azione per far valere ragioni ereditarie da parte di un figlio naturale nei confronti dei beni della successione del padre naturale anche in presenza di una sentenza di accoglimento di una azione di disconoscimento del proprio stato di figlio legittimo non passata in giudicato in quanto quest'ultima, essendo soggetta ad impugnazione, non sarebbe idonea a superare la permanenza del contrasto con lo stato di figlio legittimo che ai sensi dell'articolo 253 c.c. determina appunto l'inammissibilita' di ogni pretesa fondata sullo stato di figlio naturale.

Le argomentazioni finora espresse comportano l'assorbimento del profilo di censura articolato nel terzo motivo in ordine all'asserito rilievo, ai fini dell'osservanza del termine triennale di cui all'articolo 230, comma 3 citato, dell'avvenuta proposizione da parte dell'attuale ricorrente del ricorso ex articolo 274 c.c., per l'ammissibilita' dell'azione giudiziale di paternita' naturale.

Con il quarto motivo il (OMISSIS) denuncia omessa e comunque insufficiente motivazione delle ragioni per le quali secondo il giudice di appello, con riferimento alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della Legge n. 151 del 1975, lo stato di figlio legittimo di un terzo non impedirebbe la decorrenza del termine triennale previsto dall'articolo 230, comma 3, della suddetta legge per far valere le ragioni ereditarie nella successione del padre naturale; in particolare il richiamo al mero dato fattuale del decorso del termine di tre anni dall'apertura della successione, nonche' all'azione proposta il (OMISSIS) dalla (OMISSIS) in qualita' di curatrice del figlio (OMISSIS) per ottenere un vitalizio proporzionato alle sostanze ereditarie lasciate da (OMISSIS), e l'asserita ampiezza della norma in questione, che non consentirebbe di procedere a distinzioni nell'ambito della categoria dei riconoscimenti invalidi di cui all'articolo 230 citato, comma 2, non costituivano elementi idonei a consentire una sia pur minima disamina delle ragioni poste a fondamento della decisione.

Il ricorrente poi solleva questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 230 terzo comma della Legge n. 151/1975 con riferimento agli articoli 3, 24 e 30 Cost., qualora questa Corte condividesse l'impostazione della Corte territoriale, in quanto si determinerebbe una ingiustificata distinzione tra figli naturali riconosciuti con sentenza e figli naturali riconosciuti per volonta' del genitore, posto che solo per i primi si farebbe valere la decadenza prevista dalla norma "de quo", in palese violazione del principio di uguaglianza dell'articolo 3 Cost., oltre che della "ratio" ispiratrice della legge di riforma del diritto di famiglia.

Il motivo e' inammissibile.

Invero il ricorrente, nel censurare l'interpretazione resa dal giudice di appello dell'articolo 230, comma 3, piu' volte menzionato, lungi dal denunciare una violazione di legge a causa di una errata ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, deduce invece omessa o insufficiente motivazione, ovvero vizi relativi all'"iter" argomentativo che attengono piuttosto alla valutazione delle risultanze di causa e non all'ambito di operativita' di una determinata disposizione di legge.

La questione di legittimita' costituzionale resta poi assorbita all'esito dell'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti; rilevato poi che la pronuncia rescissoria invocata dal ricorrente e' preclusa dalla necessita' di accertamenti di fatti inammissibili in questa sede, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

INDICE
DELLA GUIDA IN Testamento

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2052 UTENTI