Il legittimario leso può rinunciare all'azione di riduzione anche tacitamente

Il legittimario leso può rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, senza che occorra un'espressa manifestazione di volontà essendo sufficiente una rinuncia tacita ancorché in base a un comportamento inequivoco e concludente del soggetto interessato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 20 gennaio 2009, n. 1373)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3963/2005 proposto da:

DE. MA. MA. RO. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato LAURO MASSIMO, rappresentata e difesa dall'avvocato LAMBIASE Pasquale;

- ricorrente -

contro

RO. CO. , RO. RI. , RO. MA. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POLONIA 1, presso lo studio dell'avvocato RICCI ANDREA & CAUSO ROBERTO, rappresentati e difesi dall'avvocato PICCOLO Paolo;

- controricorrenti -

e contro

RO. AL. , BN. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2253/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/10/2008 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;

udito l'Avvocato LAMBIASE Pasquale, difensore cella ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Salvatore COSIMO, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PICCOLO Paolo, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (OMESSO) decedeva il Cap. Ro.Vi. , vedovo da due anni di Ca.Gi. , ma risposatosi con De. Ma. Ma. Ro. . Ro.Al. , figlio di primo letto del Cap. Ro. V. , instaurava nel (OMESSO) tre giudizi civili avverso la De. Ma. e otteneva la condanna della convenuta, per quanto ancora qui interessa, al pagamento di lire 120 milioni, quale quota di spettanza sulle risultanze attive e interessi del conto corrente gia' cointestato ai propri genitori presso la Ba. Na. de. La. , pur essa condannata in via solidale.

La sentenza impugnata riferisce che De. Ma.Ma. Ro. agiva in via riconvenzionale rivendicando "i propri diritti sulla quota di eredita' della prima moglie" trasferiti al marito Ro.Vi. , nonche' quanto "di propria spettanza sulla successione del marito stesso al fine di accertare lesione di legittima in proprio danno con conseguente reintegrazione di asseriti simulati conferimenti" fatti ad Ro.Al. dai genitori.

Le domande della De. Ma. venivano respinte sia dal tribunale che dalla Corte d'appello di Napoli. Quest'ultima, con sentenza depositata il 2 luglio 2004, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Ro.Al. , gli riconosceva l'ulteriore somma di euro 10.724,88, dovutagli sul predetto conto corrente per provenienza dalla prima successione, quella della madre, prima della divisione della giacenza tra gli eredi di Ro.Vi. .

La De. Ma. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Essendo deceduto nelle more Ro.Al. , lo ha notificato il 5 febbraio 2005 ai di lui eredi Ro.Co. , Ro. Ma. e Ro.Ri. , che hanno resistito con controricorso. BN. e' rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento agli articoli 540, 542, 545, 556, 557, 724 e 737 c.c., nonche' con riguardo agli articoli 738, 741 e 742 cod. civ., espone censure relative a due aspetti delle domande della De. Ma. .

Il primo profilo riguarda la violazione dei diritti di legittimarla da essa vantati e rimasti insoddisfatti a causa delle donazioni comunque fatte in vita dal de cuius al figlio Ro. Al. . Sul punto la sentenza d'appello ha disatteso il gravame della De. Ma. , erroneamente adducendo che ella aveva "aspettativa alla quota legittima sul patrimonio del marito...solo con riferimento agli atti di liberalita' posti in essere dal defunto dopo il matrimonio". Pertanto secondo la Corte Territoriale la ricorrente non poteva vantare alcunche' in relazione "ai conferimenti fatti da Ro. Vi. in epoca anteriore alle seconde nozze".

I giudici d'appello hanno in tal modo violato il disposto degli articoli del codice civile che regolano la riduzione delle donazioni (articoli 553 e 556 cod. civ.) e la collazione di esse. La divisione ereditaria si opera infatti previa ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius mediante collazione, cioe' conferimento nell'asse di tutto cio' che e' stato donato (articolo 724 c.c.) ai coeredi. A questa operazione, dispone l'articolo 737 c.c., sono tenuti i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione, i quali devono conferire ai coeredi "tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati".

Nel codice non trova alcun aggancio normativo la limitazione ideata dai giudici di merito, che hanno escluso la collazione perche' riferibile a beni donati prima del secondo matrimonio. Deve quindi essere accolto il ricorso sul punto e confermato il principio portato da Cass. n. 1122/82, secondo il quale al fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte - al netto dei debiti maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto, da cui deriva la qualita' di legittimario.

In esito alla decisione su questo punto il giudice di rinvio, per ricostruire l'asse ereditario da dividere, dovra' esaminare tutta la materia delle donazioni dirette e indirette indicate in corso di causa dalla ricorrente, valutando se si tratti di vere e proprie donazioni. Va infatti notato che il giudice di primo grado ha anche adombrato, secondo quanto riportato ad colorandum dal giudice d'appello, che potrebbe trattarsi di elargizioni familiari. Su questo argomento, anch'esso criticato in ricorso, non e' il caso di soffermarsi, perche' la motivazione della sentenza d'appello si e' incentrata sull'aspetto giuridico prima esaminato e ha solo incidentalmente fatto riferimento al concetto di elargizione, peraltro senza ben chiarire l'assunto, posto che l'articolo 738 c.c., sottrae alla collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge e non quelle in favore dei discendenti.

Il secondo profilo rilevante del primo motivo di ricorso (esposto al punto C), da pag. 15 dell'atto) concerne la reintegrazione della quota di riserva dei beni ereditati dal marito della ricorrente "per la successione dalla prima moglie, ma elusi per le donazioni da tale prima moglie al figlio Ro. Al. ".

La Corte d'appello ha in questo caso disatteso le istanze della De. Ma. , sostanzialmente affermando, per quanto comprensibile dalle involute espressioni utilizzate, che Ro.Vi. aveva in vita rinunciato alla pretesa. Come rilevato in ricorso, la decisione sul punto e' viziata sia quanto alla motivazione, sia per la errata individuazione dei principi giuridici implicitamente applicati. La Corte Territoriale si e' limitata ad osservare che "non avendo in vita il de cuius inteso cosi' regolarsi", cioe' richiedere l'acquisizione alla massa ereditaria dei conferimenti fatti dalla prima moglie al figlio, se ne doveva inferire la di lui "contrarieta' ad iniziative del genere secondo una chiara motivazione psicologica" che non poteva ora essere rovesciata dalla seconda moglie. Bene aveva fatto pertanto il tribunale a respingere la domanda riconvenzionale dell'appellante.

Appare evidente che tale: motivazione e' del tutto carente sotto il profilo logico-giuridico. La giurisprudenza di questa Corte insegna infatti che il diritto, patrimoniale (e percio' disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, e' rinunciabile, anche tacitamente, ma sempre che detta rinuncia sia inequivocabile (Cass. 2773/97). A questo scopo, la rinuncia tacita deve concretizzarsi in un comportamento inequivoco e concludente del soggetto interessato, che sia incompatibile con la volonta' di far valere il diritto alla reintegrazione (Cass. 4230/87). Nel caso di specie i giudici d'appello non hanno fatto espresso riferimento al concetto di rinuncia, ne' hanno ricercato ed indicato comportamenti inequivocabili dell'erede di Ca. Gi. tali da far pensare ad una sua rinuncia all'azione di riduzione. Non hanno tale consistenza le considerazioni relative alla mancata adozione di una simile iniziativa nei due anni successivi alla morte della prima moglie, ne' possono rilevare le considerazioni psicologiche circa la contrarieta' cosi' manifestata verso simili iniziative giudiziarie. Intatta restava la possibilita' del Ro. di agire nei confronti del figlio per recuperare quanto spettategli, senza che la passivita' dei primi anni potesse valere come tacita rinuncia, trattandosi di comportamento attendista e quindi ambiguo, privo di portata rappresentativa di una volonta' inequivocabile.

Ne consegue che, come consentitole dall'articolo 557 c.c., la De. Ma. , erede di Ro.Vi. , puo' chiedere la riduzione delle disposizioni lesive della porzione di legittima spettante al de cuius sulla eredita' Ca. e che il giudice di rinvio dovra' esaminare la relativa domanda.

Da respingere e' invece il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta errata applicazione degli articoli 115, 183 e 184 c.p.c., e delle norme in tema di comunione legale tra coniugi, articoli 177 e 179 c.c.. Deduce che sul conto corrente del defunto al momento della morte esisteva la somma di lire 240 milioni e che il tribunale l'aveva condannata al pagamento di meta' di detta somma, benche' inizialmente Ro.Al. avesse chiesto il 25% del totale e solo in conclusioni avesse ampliato la domanda. Sostiene che la motivazione della Corte d'appello ha fatto mero rinvio a quella del tribunale; che ella aveva negato il presupposto di quel riparto a meta', cioe' l'essere impossidente; che invece sui valori del conto cointestato grava la presunzione di comproprieta', superabile solo con prova della piena proprieta', che non era stata data ne' motivatamente dimostrata in sentenza.

La decisione impugnata, nel rigettare il gravame, ha rilevato che il tribunale aveva motivato circa la proprieta' esclusiva del de cuius sulle somme portate dal conto corrente, attesa la "condizione di impossidenza" della De. Ma. e ha rilevato l'assenza di censure sul punto, confermando che tutte le somme dovevano essere ritenute di "pertinenza esclusiva del marito contestatario". Di qui il convincimento (pag. 7 in fine) che il danaro di quel conto costituiva bene personale, escluso dalla comunione legale ex articolo 179 c.c., nonche' l'attribuzione ereditaria di esso in egual misura al figlio e alla seconda moglie.

La censura non coglie nel segno. Il nucleo della sentenza risiede proprio nell'affermazione che il danaro giacente sul conto era bene personale non soggetto a comunione perche' appartenente al coniuge Ro. prima del matrimonio (articolo 179 c.c., lettera A)). Di necessario supporto a questo dictum, giuridicamente ineccepibile e prevalente sulla presunzione di comproprieta' dei valori depositati su un conto cointestato, si poneva il rilievo che il tribunale aveva "ampiamente motivato sulla condizione di impossidesnza della Di. Ma. ", senza che fosse stata mossa censura. Per contrastare questa ultima affermazione, era necessario sia indicare in quale punto dell'atto di appello era stata censurata la ritenuta mancata contribuzione della De. Ma. al conto corrente in quanto persona priva di redditi e sostanze, sia specificare quali argomentazioni fossero state esposte e dovessero o potessero condurre a conclusione opposta. Nulla di tutto cio' si rinviene nel ricorso per Cassazione, che si limita a riportare (fine pag. 16 e intera pag. 17) il secondo motivo di gravame di merito e a commentare che il tribunale ha apoditticamente "negato il motivo di appello".

L'attenta lettura del testo riportato dimostra invece che in esso la ricorrente si e' soffermata sui profili di novita' dell'ampliamento della domanda del Ro. e sulla presunzione di appartenenza al coniuge in comunione dei beni del 50% dei titoli e del danaro depositati, senza censurare la premessa fondamentale dalla quale il tribunale e la Corte avevano desunto che la somma giacente sul conto era di esclusiva spettanza del de cuius e quindi da suddividere a meta' tra i due eredi di Ro.Vi. .

Infondata e' anche la censura relativa all'ammissione dell'ampliamento della domanda in sede di precisazione delle conclusioni, con richiesta di avere il 50% e non piu' il 25% del capitale del conto. La modifica del petitum e' stata esattamente considerata mera precisazione della domanda, perche' la individuazione di essa e' stata fatta risalire, con corretto procedimento logico, alla richiesta di recuperare quanto spettante al discendente erede legittimo sul conto corrente cointestato. Se in via di prima approssimazione la quantificazione della pretesa era stata contenuta nel 25% dell'importo, rimaneva tuttavia possibile, fermo restando il fondamento della domanda (cioe' i diritti ereditari come sin dall'inizio vantati), ampliare la quantificazione alla luce delle risultanze emerse in corso di causa circa la "impossidenza" della convenuta, poiche' le variazioni puramente quantitative del "petitum" non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio ne' menomazione del diritto di difesa dell'altra parte, ove non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine (Cass. 14961/06; 17977/07; 26079/05).

Segue da quanto esposto la cassazione, in relazione i al motivo accolto, della sentenza della Corte d'appello di Napoli, con rinvio della causa ad altra Sezione della stessa Corte, che provvedera' anche sulle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli.

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