Il testamento olografo può essere valido anche se viene accertato che vi sono correzioni a opera di mano aliena

La validità di un testamento olografo non è inficiata dall'eventuale accertamento che in esso vi sono correzioni a opera di mano aliena, purché resti integri la volontà del testatore. In particolare lo scritto di mano aliena (per essere irrilevante) deve essere inserito in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e non allorché l'intervento del terzo avvenga con la inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corso della disposizione stessa, interferendo sulla volontà di disporre del testatore.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 27 aprile 2009, n. 9905



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16989/2004 proposto da:

VA. CO. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato MAZZONI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ORLANDO ZON GUSTAVO, BARZONI CESARE;

- ricorrente -

contro

P. E. , PE. EL. , BU. AN. , quale erede di PE. IN. , VI. MA. quale erede di GA. RO. , PE. CL. , quale erede di P. E. , CA. GI. E PI. nella qualita' di eredi di PE. MA. , rappresentati e difesi per procura in calce al presente atto dall'Avvocato MAGRI Carl'alberto e MARIO CONTALDI, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, 63;

- controricorrenti -

e contro

ME. AL. , MA. ED. , VA. CA. AN. , PE. CL. in proprio e quale proc. di M. A. e degli altri coeredi di P. E. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 431/2003 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/05/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/01/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l'Avvocato BARZONI Cesare, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato MAGRI Carl'Alberto, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6.3.1996 Pe.Ma. , P.E. , P.E. , Pe.El. , Pe. In. rappresentata dalla procuratrice speciale Bu.An. , Ga.Ro. ed Me.Al. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova Va.Co. , Ma. Ed. e Va.Ca. An. chiedendo affermarsi in capo ad essi attori ed ai convenuti la qualita' di chiamati all'eredita' di Fl. An. in dipendenza del testamento olografo del (OMESSO), farsi luogo alla devoluzione dell'eredita' in esecuzione di esso agli attori nonche', in caso di loro accettazione, ai convenuti, e disporsi la divisione di un appezzamento di terreno con sovrastanti fabbricati in Comune di Viadana.

Gli attori precisavano che la Fl. era deceduta in data (OMESSO) in (OMESSO), che l'olografo era stato pubblicato il 21.11.1995, che ella aveva disposto in favore dei figli delle proprie sorelle Co. , Lu. , C. , C. ed An. , che le parti in causa erano coloro che alla data della morte erano ancora in vita.

Nella contumacia di Ma.Ed. e Va.Ca. An. si costituiva in giudizio Va.Co. deducendo l'infondatezza della domanda per essere stato annullato l'olografo cui gli attori facevano riferimento ai sensi dell'articolo 682 c.c., da un successivo testamento olografo redatto dalla Fl. il (OMESSO) contenente disposizioni incompatibili con quelle di cui alla precedente scheda; esponeva che, secondo il tenore di tale successivo olografo, unici eredi dell'intera sostanza della Fl. erano il deducente ed Ma. Ed. ; dichiarava di accettare la chiamata e di rivendicare la qualita' di coerede della massa; chiedeva anche che i beni caduti in successione fossero soggetti a custodia e gestione temporanea e sollecitava un provvedimento di sequestro giudiziario con nomina di custode per mobili ed immobili.

Con sentenza dell'11.12.2000 il Tribunale adito dichiarava che l'eredita' doveva essere devoluta, in base alla scrittura del (OMESSO) prodotta dal convenuto, scrittura che qualificava testamento, esclusivamente a Va.Co. ed Ma. Ed. , e respingeva ogni altra domanda.

Proposta impugnazione da parte di Pe.Ma. , P. E. , Pe.El. , Bu.An. quale procuratrice speciale di Pe.In. , Ga.Ro. , Me.Al. e Pe.Cl. , in proprio e quale erede di P. E. nonche' quale procuratrice speciale degli altri eredi di P. E. , nel contraddittorio con Va.Co. , che resisteva al gravame, la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 21.5.2003, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato devoluta l'eredita' di Fl.An. in conformita' al testamento olografo (OMESSO) pubblicato con verbale del 21.11.1995 del notaio Francesco Besana, ha disposto la divisione dei beni caduti in successione secondo le modalita' che sarebbero risultate dalla istruttoria per la quale ha disposto come da separata ordinanza ed ha rimesso la liquidazione e la ripartizione delle spese di causa alla pronuncia definitiva.

Per la cassazione di tale sentenza Va.Co. ha proposto un ricorso affidato ad un unico articolato motivo cui P. E. , Pe.El. , Bu.An. quale erede di Pe. In. , Vi.Ma. quale erede di Ga.Ro. , Pe. Cl. quale erede di P.E. , Ca.Gi. e Ca.Pi. quali eredi di Pe.Ma. hanno resistito con controricorso;

il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo i ricorrenti denunciano erronea e falsa interpretazione di norme di diritto processuale e sostanziale nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Essi rilevano anzitutto che, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, la pretesa nullita' del testamento olografo del (OMESSO) dedotta dalle controparti solo con l'atto di appello, trattandosi di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., comma 2; alle stesse conclusioni si sarebbe dovuto giungere qualora si fosse ritenuto che le nuove doglianze degli appellanti in ordine ai pretesi vizi di' forma della suddetta scheda testamentaria costituissero motivo di annullamento di essa.

I ricorrenti assumono comunque l'infondatezza nel merito delle suddette eccezioni, posto che il testamento del (OMESSO) era stato oggetto di positiva verificazione che ne aveva accertato l'autenticita', ed atteso che l'identita' dei beneficiari delle disposizioni in esso contenute era chiaramente desumibile dal tenore dello stesso. Con riferimento alla pretesa inconfigurabilita' della scrittura del (OMESSO) quale testamento, i ricorrenti sostengono che le controparti nel giudizio di primo grado si erano limitate a disconoscere tale scrittura ex articolo 214 c.p.c., senza sollevare ulteriori questioni sul fatto che la stessa non integrasse un atto dispositivo di ultima volonta'; essi quindi non avevano minimamente controdedotto sulle domande riconvenzionali proposte dall'esponente che trovavano il loro fondamento nel testamento olografo del (OMESSO), cosicche' tutte le eccezioni sollevate per la prima volta in appello circa il fatto che tale testamento non contenesse disposizioni di ultima volonta' erano inammissibili ex articolo 345 c.p.c..

I ricorrenti aggiungono poi che, una volta accertato che la scheda testamentaria in questione era stata redatta e sottoscritta da Fl. An. nessun dubbio poteva sussistere circa l'interpretazione delle disposizioni riguardanti le sue ultime volonta' come emergenti dal loro contenuto testuale: "A fiducia lascio la mia roba.........a mio ricordo.................la mia casa non si toccare"; invero, sia che si volesse fare riferimento alla sua prima stesura (senza la parola "Aei") o piu' correttamente a quella definitiva (contenente la suddetta parola), era evidente che la Fl. aveva inteso lasciare i suoi beni a Va.Co. ed Ma.Ed. .

I ricorrenti affermano in proposito che l'avversa tesi, fatta propria dal giudice di appello, secondo cui lo scritto suddetto sarebbe soltanto la manifestazione della volonta' della "de cuius" di donare i propri beni mobili alle "Missioni Estere" era confutata da un precedente scritto della Fl. del (OMESSO) con il quale quest'ultima aveva gia' disposto "subito" dei propri beni mobili proprio in favore delle "Missioni Estere".

La censura e' infondata.

Sotto un primo profilo si rileva che la Corte territoriale ha osservato che le domande formulate dagli appellanti erano assolutamente identiche a quelle proposte in primo grado, e che si risolvevano nel ribadire, con riferimento al testamento olografo da essi prodotto ed invocato, la qualita' di unica scrittura validamente formalizzante le ultime volonta' di Fl.An. .

Premesso poi che gli attori avevano tempestivamente disconosciuto la scrittura del (OMESSO) prodotta dal convenuto, il giudice di appello ha ritenuto che tale comportamento processuale non integrava una eccezione, posto che gli attori non avevano riconosciuto alcun diritto in favore del Va. in forza della suddetta scrittura, trattandosi di una contestazione che lasciava inalterato a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto che egli pretendeva di vedersi riconoscere nel formulare la richiamata domanda riconvenzionale; inoltre sarebbe stato comunque necessario esaminare il problema della configurabilita nella scrittura "de quo" di un testamento, pur in ipotesi di positivo accertamento della olografia e pur in difetto di' espressa contestazione di tale qualita'.

Tale convincimento e' pienamente condivisibile.

Poiche' invero il Va. aveva posto a fondamento della sua domanda riconvenzionale la scrittura privata del (OMESSO) sostenendo che in essa fosse ravvisabile un testamento olografo redatto e sottoscritto dalla Fl. , era suo onere probatorio ai sensi dell'articolo 2697 c.c., comma 1, fornire la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto fatto valere, ovvero sia la redazione e la sottoscrizione della scrittura da parte della Fl. (atteso il disconoscimento operato dalle controparti ai sensi dell'articolo 214 c.p.c.) sia la configurabilita' dello scritto in questione quale testamento; la prova di quest'ultimo requisito, anzi, come correttamente affermato dal giudice di appello, attenendo al fatto costitutivo della pretesa dedotta in giudizio, ovvero alla sussistenza degli elementi necessari ad integrare un testamento olografo, era a carico del Va. a prescindere dal comportamento processuale adottato dalle controparti, posto che l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dall'attore sorge esclusivamente dopo che quest'ultimo ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato.

Conclusivamente quindi su tale punto non vi e' alcun dubbio che tutte le questioni sollevate dagli appellanti nel giudizio di secondo grado avevano gia' fatto parte del dibattito processuale sviluppatosi nel giudizio di primo grado, anche con specifico riferimento alla configurabilita' della scrittura privata in questione come testamento olografo (vedi pag. 8 della sentenza impugnata laddove vengono richiamate le considerazioni espresse dal Tribunale di Mantova a tale ultimo proposito).

La Corte territoriale, poi, premesso che la scrittura privata del (OMESSO) si presentava in tre diverse redazioni, ha affermato che nella prima di esse, appartenente per intero alla mano della Fl. , quest'ultima si era espressa nei seguenti termini: "Casa del Ricovero Onorevole Direzione A fiducia lascio la mia roba come e' volonta' Dei nipoti Va. Co. e Ma. Ed. a mio ricordo. La mia casa non si toccare Distinti saluti. La riverisco Fl. An. (OMESSO)"; orbene il giudice di appello ha ritenuto che in tale scritto non era ravvisabile un testamento, non essendo in esso contenuta alcuna devoluzione dell'eredita' a persona determinata o determinabile, il tutto risolvendosi in una lettera indirizzata alla direzione della casa di riposo suindicata contenente disposizioni su certa "roba" non precisata, ma evidentemente nota perche' gia' oggetto di discussione nei termini evidentemente conosciuti alla direzione, corrispondente a quanto alla Fl. suggerito dai nipoti Va. e Ma. Ed. . La sentenza impugnata ha quindi rilevato che la Fl. successivamente aveva modificato il suddetto testo aggiungendo tra le parole "volonta'" e "Dei" un punto ed il termine "mia", ed ha ritenuto che anche con tale interpretazione la scrittura privata in esame non prevedeva ne' una istituzione di erede ne' una disposizione per il tempo successivo alla sua morte, avendo la Fl. soltanto inteso evidenziare che la volonta' di disporre della "roba" nel modo noto alla direzione della Casa di cura non era soltanto dei nipoti bensi' anche della stessa Fl. .

Il giudice di appello ha poi esposto che sussisteva una terza stesura della scrittura privata del (OMESSO) caratterizzata da una correzione di grossolana evidenza, come affermato dal C.T.U., nella quale alla lettera D della preposizione "Dei" risultava sovrapposta la lettera A, cosicche' l'intero scritto avrebbe potuto essere interpretato, secondo l'assunto del Va. , quale manifestazione di volonta' della Fl. di lasciare

"la mia roba" "ai nipoti Va. ......." ; tale ipotesi (idonea a sollecitare una piu' approfondita analisi del testo e non certo, di per se', a legittimare delle conclusioni nel senso invocato dal Va. ) era peraltro preclusa in radice dal rilievo del C.T.U. che non era possibile affermare con certezza, data l'esiguita' del tratto, che anche la correzione della lettera D in A fosse stata opera della Fl. , e che quindi sussistesse il requisito della olografia dello scritto.

Pertanto la sentenza impugnata ha esaurientemente espresso le ragioni del proprio convincimento ed indicato gli elementi probatori in proposito valutati per concludere che lo scritto in questione non conteneva un testamento in senso tecnico, salva l'ipotesi di potersi avvalere del testo risultante dopo la correzione suindicata, ipotesi peraltro non percorribile, attesa l'incertezza sulla provenienza della correzione dalla mano della Fl. . Si e' quindi in presenza di un accertamento di fatto sorretto da logica ed adeguata motivazione, come tale insindacabile in questa sede dove del resto il ricorrente, lungi dal censurare specificatamente l'indagine ermeneutica operata dalla Corte territoriale e/o l'"iter" argomentativo da essa svolto, si limita a prospettare inammissibilmente una valutazione a se' piu' favorevole degli elementi probatori acquisiti. E' poi appena il caso di rilevare in linea di diritto, con riferimento all'assunto del ricorrente secondo cui la validita' di un testamento olografo non sarebbe inficiata dall'eventuale accertamento che in esso vi siano correzioni ad opera di mano aliena, ove resti integra la volonta' del testatore, che l'affermazione e' condivisibile soltanto laddove lo scritto di mano aliena sia inserito in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e non allorche' l'intervento del terzo avvenga con l'inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione stessa interferendo sulla volonta' di disporre del testatore (Cass. 5.8.2002 n. 11733; Cass. 30.10.2008 n. 26258), evenienza quest'ultima nella specie non esclusa dal giudice di appello con riferimento alla correzione della preposizione "Dei" in Aei" nella terza redazione della scrittura privata del (OMESSO).

11 ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 2500,00 per onorari di avvocato.
 

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