In caso di divisione ereditaria e di quote diseguali, se possibile il bene può essere attribuito in natura

Qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'articolo 729 c.c., un'ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilita' di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessita', quindi, di disporre l'attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l'alterazione dell'originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalita' di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte (v. Cass., sent. n. 407 del 2014). La volonta' di alcuni dei coeredi di rimanere in comunione tra loro e la richiesta dell'erede di conseguire lo stralcio della sua sola quota costituiscono, dunque, mere modalita' di realizzazione della divisione ex articolo 720 c.c., (cfr. sul punto Cass., sent. n. 2630 del 1990).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 gennaio 2015, n. 1668



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente

Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13081/2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (o (OMISSIS)) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1737/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore dei resistenti che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con atto di citazione notificato il 6 luglio 1992 (OMISSIS), premesso che il 28 marzo 1989 era deceduto il padre, (OMISSIS), lasciando eredi legittimi la moglie, (OMISSIS), ed i figli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Padova i coeredi chiedendo che venisse accertata la natura simulata o di donazioni indirette di alcune vendite effettuate in vita dal de cuius a favore dei figli e che previa collazione e riduzione delle liberalita' lesive del suo diritto si disponesse la divisione dell'asse ereditario.

A seguito del decesso della (OMISSIS), il processo venne riassunto nei confronti dei suoi eredi.

Con ricorso depositato in data 5 aprile 2001 (OMISSIS), premesso di essere nel possesso di un immobile caduto nella successione dei suoi genitori sito in (OMISSIS), del quale occupava in via esclusiva tre stanze, cucina e bagno, convenne in giudizio il fratello (OMISSIS), lamentando che questi, approfittando di una sua momentanea assenza, aveva sostituito la serratura, di fatto spogliandola del possesso dell'immobile, e chiedendo di essere reintegrata nel possesso.

Il ricorso venne rigettato e le due cause riunite.

2. - Con sentenza del 29 agosto 2002 il Tribunale di Padova dichiaro' la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di cui ai punti 1 e 2 della citazione, ordino' la cancellazione della trascrizione della domanda di cui al punto 1, rigetto' la domanda possessoria della (OMISSIS) disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'accertamento a mezzo di ctu della consistenza dell'asse ereditario, per determinare il valore dei beni donati da sommare al relictum.

Quindi, con sentenza emessa il 13 gennaio 2005, il Tribunale dispose la divisione del compendio ereditario relitto da (OMISSIS) assegnando a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) l'intero compendio, e condannando i predetti a corrispondere all'attrice a titolo di conguaglio la somma di euro 198.030 con la rivalutazione fino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre agli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal 27 ottobre 2003 al saldo.

3. - (OMISSIS) impugno' detta sentenza. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata il 17 dicembre 2007, rigetto' il gravame.

Premessa la correttezza ai sensi dell'articolo 2668 c.c., dell'ordine di cancellazione e della trascrizione relativa alle domande rinunciate, la Corte di merito giudico' inammissibile per difetto di specificita' dei motivi, e comunque priva di fondamento, la doglianza relativa alla esclusione da parte del primo giudice della sussistenza di lesioni alla quota di legittima per effetto delle due donazioni fatte dal de cuius, tenuto conto che per contestare la correttezza della pronuncia l'appellante non aveva usato altro argomento se non l'asserita esistenza di altre donazioni per tre milioni di euro, che non sarebbero state prese in considerazione dal giudicante nell'escludere la sussistenza della lesione di legittima.

Quanto all'affermazione dell'appellante, che lamentava che non si sarebbero considerate le donazioni e non si sarebbe valutato tutto il compendio ereditario, rilevo' il giudice di secondo grado che si trattava di affermazione apodittica, inidonea ad assurgere a motivo ammissibile di impugnativa, in quanto non supportata da alcuna motivata argomentazione atta a convalidare l'assunto.

Quanto alla doglianza relativa alla ritenuta indivisibilita' del compendio, la Corte rilevo' che l'appellante sosteneva che oggetto di indagine doveva essere la verifica della possibilita' di stralciare dall'asse ereditario una quota in natura pari ad un settimo a lei spettante, e che quindi le premesse dalle quali il giudice traeva la conclusione che l'asse ereditario non era comodamente divisibile, e cioe' la inidoneita', data la consistenza dell'asse ereditario, a consentire la formazione di sette porzioni in natura, non erano corrette. La appellante sosteneva che poiche' gli altri coeredi non avevano chiesto la divisione, ma avevano dichiarato di voler rimanere in comunione tra loro, cio' che doveva essere individuato era unicamente la porzione in natura pari ad un settimo del valore del compendio da stralciare dall'asse ereditario e da attribuire all'appellante.

Al riguardo la Corte di merito osservo' che l'asse ereditario immobiliare relitto era descritto dal ctu come un ampio terreno recintato, sul quale sorgevano cinque distinti fabbricati (una villa padronale, un modesto fabbricato retrostante alla villa, di cui costituiva il garage, un capannone artigianale, un "barco" agricolo adibito a rimessa e deposito, e un edificio coevo alla villa costruito a fianco di quest'ultima. Il valore dell'asse ereditario comprensivo dei mobili di arredo, e considerate le donazioni, e' stato indicato dal ctu, con valutazione che non aveva formato oggetto di motivata censura, in complessivi euro 1.574710 con valutazione al 2003, con la conseguenza che la quota spettante a ciascun coerede era pari ad euro 224.958,57.

Dalla ctu si evidenziava altresi' la indivisibilita' del compendio, stante la impossibilita' di pervenire alla formazione in natura di sette lotti di pari valore, da assegnare a ciascuno dei coeredi. Neppure l'appellante aveva offerto la dimostrazione che l'asse potesse essere diviso in natura in sette parti. Ella intendeva, in effetti, non gia' affermare la divisibilita' del compendio, ma piuttosto conseguire lo stralcio in natura di una porzione corrispondente alla quota di sua pertinenza, pretendendo di individuare detta porzione in uno degli appartamenti a suo dire ricavabili dalla villa padronale. Cio' posto, la Corte rilevo' che la causa non aveva ad oggetto tale stralcio, ma la divisione dell'intero compendio, richiesta anche dagli altri coeredi, i quali, tuttavia, in ragione della indivisibilita' del compendio, avevano chiesto l'assegnazione dell'intero compendio ai sensi dell'articolo 720 c.c..

La richiesta di assegnazione dell'intero compendio, non comodamente divisibile in quote pari al numero dei condividenti, formulata dai coeredi aventi la quota maggiore, costituiva l'unica alternativa alla vendita all'asta del compendio medesimo.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta era del tutto irrilevante la valutazione della possibilita' di ricavare due appartamenti dalla villa padronale. Secondo la Corte lagunare, neppure la ipotizzata creazione di due unita' abitative avrebbe determinato la conseguenza di consentire la divisione in natura dell'intero compendio con la formazione di sette quote di pari o di consimile valore. Quanto alla doglianza formulata dall'appellante, relativa alla presunta determinazione del compendio in misura non corrispondente all'attuale valore dei beni, la valutazione del compendio risaliva alla perizia del 2003 e l'appellante non aveva neppure dedotto che da detta data fossero intervenute particolari congiunture incidenti sulla valutazione degli immobili che ne avessero comportato variazioni di valore diverse e maggiori rispetto all'andamento del fenomeno inflattivo, tali quindi da giustificare un aggiornamento della valutazione del compendio effettuata dal consulente nel giudizio di primo grado al fine della rideterminazione del conguaglio spettante all'appellante.

4. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di un unico motivo. Resistono (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche' (OMISSIS) e (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni di inammissibilita' del ricorso sollevate dai controricorrenti.

1.1. - Con la prima di tali eccezioni si deduce la omessa specificazione delle violazioni di legge addebitate alla sentenza impugnata.

1.2. - La eccezione e' infondata.

La indicazione delle norme asseritamente violate e' nel ricorso accompagnata da argomentazioni idonee a dimostrare, dal punto di vista della ricorrente, le ragioni del contrasto di alcune affermazioni contenute nella sentenza con le norme asseritamente violate.

1.3. - Si deduce poi la mancata riproduzione nel ricorso dei passaggi degli scritti difensivi della ricorrente richiamati a sostegno delle proprie affermazioni, in asserita violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

1.4. - Anche tale eccezione e' priva di fondamento.

In realta', l'unico atto rilevante ai fini della valutazione della dedotta violazione delle norme invocate dalla ricorrente e' il parere - prodotto in giudizio - favorevole dell'amministrazione comunale competente in ordine alla realizzabilita' di intereventi edilizi nella villa ai fini della divisione della stessa in piu' appartamenti.

2. - Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 718, 720 e 729 c.c.. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della ratio dell'istituto della divisione e delle specifiche domande delle parti. La domanda dell'attuale ricorrente, formulata ai sensi dell'articolo 718 c.c., di vedersi attribuita la propria quota del compendio ereditario in natura, con l'assegnazione di una parte della villa, divisibile in piu' unita' abitative, ferma restando l'attribuzione della restante parte della villa in comproprieta' agli altri coeredi, che ne avevano fatto richiesta.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis: "Se il diritto del coerede di ottenere ex articolo 118 c.c., la sua quota in natura dell'asse ereditario, possa essere realizzato, nell'ipotesi in cui gli altri coeredi abbiano manifestato la volonta' di restare in comunione, mediante lo stralcio della sua quota, nel caso in cui questa sia individuabile in un bene corrispondente alla quota ideale dell'intero asse".

3. - Premesso che il riferito quesito, a differenza di quanto eccepito dai controricorrenti, risulta posto in modo preciso e conferente, deve rilevarsi che la censura merita accoglimento.

Il plesso normativo che disciplina la divisione della comunione ereditaria pone un principio generale di divisibilita', cui si deroga nella ipotesi di beni intrinsecamente indivisibili o la cui divisione risulterebbe non opportuna nell'interesse della pubblica economia o dell'igiene (articoli 718 e 720 c.c.).

In tale ipotesi, qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'articolo 729 c.c., un'ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilita' di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessita', quindi, di disporre l'attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l'alterazione dell'originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalita' di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte (v. Cass., sent. n. 407 del 2014).

La volonta' di alcuni dei coeredi di rimanere in comunione tra loro e la richiesta dell'erede di conseguire lo stralcio della sua sola quota costituiscono, dunque, mere modalita' di realizzazione della divisione ex articolo 720 c.c., (cfr. sul punto Cass., sent. n. 2630 del 1990). Nella specie, da un lato, i coeredi della attuale ricorrente avevano chiesto di restare in comunione, dall'altro costei aveva chiesto di ottenere l'attribuzione della propria quota in natura, avuto riguardo alla possibilita' giuridica, evidenziata dalla produzione documentale, di una divisione della villa padronale in diverse unita' immobiliari.

A fronte di tale richiesta di (OMISSIS), l'errore della Corte di merito e' consistito nel non prendere in considerazione la possibilita' di ricorrere alla indicata modalita' di realizzazione della divisione alla luce della volonta' manifestata dai coeredi della prima di restare in comunione fra loro.

4. - In definitiva, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice - che viene individuato nella Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, cui e' demandato altresi' il regolamento delle spese del giudizio - che la dovra' riesaminare alla stregua dei rilievi svolti sub 3 sulla base dei principi di diritto ivi enunciati.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.

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