In caso di rinuncia all'eredità o di inutile decorso del termine i creditori debbono esperire l'azione di impugnazione della rinuncia ex art. 524 cod. civ.

In caso di rinuncia all'eredità o di inutile decorso del termine all'uopo fissato, l'ordinamento mette a disposizione dei creditori lo strumento dell'azione di impugnazione della rinuncia ex art. 524 cod. civ., proponendo e trascrivendo la domanda anche nei confronti di chi si affermi quale avente causa degli altri chiamati all'eredità rispetto al medesimo immobile.
"Poiché tale azione produce in rapporto ai creditori del chiamato rinunciante i sostanziali effetti dell'azione revocatoria, al sequestro richiesto per assicurare gli effetti dell'accoglimento della domanda prevista dall'art. 524 è applicabile la disciplina dettata dall'art. 2905 cod. civ., potendosi trascrivere il sequestro tanto nei confronti del dante causa del debitore che nei confronti di quest'ultimo al solo scopo di far accertare l'esistenza del credito vantato verso di lui; non è invece idonea al medesimo fine la semplice richiesta di sequestro conservativo dei beni oggetto della delazione ereditaria, atteso che verrebbe altrimenti elusa la disciplina degli effetti della trascrizione, la quale ha riguardo a situazioni tipiche, e considerato che detti beni non appartengono a chi è chiamato all'eredità". (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 29 marzo 2007, n. 7735)



- Leggi la sentenza integrale -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Questi gli antefatti della controversia.

1.1. - Il presidente del tribunale di Ravenna, con decreto del 2.5.1986, autorizzava Gi.Mo. a sottoporre a sequestro conservativo beni del suo debitore Re.Bi.

Il sequestro veniva eseguito il 9.5.1986 sulla quota di 2/9 di un terreno, sito in To.De.Be. località Sp., caduto nella successione di Fl.Bi., che era deceduto il (...) ed alla cui eredità era stato chiamato tra gli altri il figlio Re.

Questi, il 23.12.1986, rinunziava all'eredità.

Intanto, del sequestro veniva chiesta la convalida, che il tribunale di Ravenna accordava con sentenza 6.6.1988, passata in giudicato.

1.2. - L'immobile di To.De.Be., peraltro, in vita di Fl.Bi., aveva costituito oggetto di un contratto preliminare di vendita.

Sopravvenuta la morte di Fl.Bi., chi aveva promesso di acquistare, An.Fa., con domanda trascritta il 6.6.1986, citava dal canto suo in giudizio gli eredi di Fl.Bi. per ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto e la domanda sarebbe stata accolta dal tribunale di Verona, con sentenza del 7.10.1987.

2. La causa in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata inizia con il ricorso presentato l'8.1.1993 da An.Fa. al giudice dell'esecuzione del tribunale di Verona, ricorso con cui è presentata opposizione di terzo all'espropriazione forzata eseguita sulla quota dell'immobile sottoposto al sequestro, nel frattempo convertito in pignoramento.

L'opposizione è proposta facendo valere, sulla base della sentenza del tribunale di Verona, la proprietà del bene, che, secondo l'opponente, si estenderebbe alla quota di 2/9 assoggettata a sequestro, perché, a seguito della rinuncia del debitore esecutato, Re.Bi., quella quota si sarebbe accresciuta agli altri eredi di Fl.Bi.

A tale opposizione resiste il creditore procedente Gi.Mo., che nega efficacia alla rinuncia all'eredità, perché compiuta dal suo debitore Re.Bi. dopo che in suo confronto era stato eseguito il sequestro.

3. Il tribunale di Verona, con sentenza 8.9.1999, ha accolto l'opposizione, dichiarando inefficaci in confronto dell'opponente An.Fa. il sequestro ed il pignoramento.

Il tribunale ha ritenuto che, per la retroattività della rinuncia, la quota dei 2/9 dell'immobile non era mai entrato nel patrimonio di Re.Bi., nei cui confronti, perché debitore di Gi.Mo., questi aveva eseguito il sequestro.

4. - La sentenza, impugnata da Gi.Mo., è stata riformata dalla corte d'appello di Venezia, che ha rigettato l'opposizione di terzo.

5. - La sentenza è stata pubblicata il 20.12.2002.

An.Fa. ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato il 6.5.2003.

Gi.Mo. vi ha resistito con controricorso ed ha dal canto suo proposto ricorso incidentale.

Re.Bi. non ha svolto difese.

Sono state presentate memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti.

2. - La corte d'appello ha motivato la decisione con gli argomenti che seguono.

2.1. - Il giudice di primo grado non avrebbe potuto esaminare la questione della pignorabilità, in confronto di Re.Bi., della quota ereditaria dell'immobile.

L'esame ne era precluso dal giudicato, che s'era formato sulla sentenza di convalida del sequestro pronunciata dal tribunale di Ravenna.

E questo anche in considerazione del fatto che quel tribunale si era soffermato espressamente sulle conseguenze della rinuncia all'eredità: aveva infatti statuito che, come in caso di rinuncia da parte del chiamato all'eredità, il creditore si può difendere con l'azione revocatoria, atta al ripristino della situazione che la rinuncia ha alterato, così, per prevenire gli effetti di una possibile rinuncia, può sottoporre i beni caduti in successione a sequestro conservativo, sottraendoli in tal modo al pericolo che la situazione patrimoniale dell'oggetto della delazione, pur sempre oggetto di garanzia patrimoniale del debitore, possa essere alterata dalla rinuncia dei chiamati, con ingiusto pregiudizio degli aventi diritto.

2.2. - Avrebbe comunque dovuto essere considerato assorbente un altro argomento.

Il sequestro era stato trascritto prima di ogni altro atto e dunque avrebbe dovuto prevalere su di essi, in base alle norme sugli effetti della trascrizione, senza che si potesse dare ingresso a deroghe fondate sulle norme che regolano l'accettazione e la rinunzia all'eredità.

Fallico poteva aver acquistato efficacemente in confronto di ogni altro terzo, ma non di chi aveva eseguito il sequestro, che, altrimenti ne risulterebbero sovvertiti i principi posti dagli artt. 492 cod. proc. civ., 2906 e 2915 cod. civ.
Il sequestro eseguito in confronto del chiamato, se non aveva impedito a questi di rinunciare all'eredità, aveva tuttavia avuto l'effetto di impedire che il creditore che lo aveva trascritto potesse risultare pregiudicato da tale rinuncia.

Né al creditore si potrebbe imputare il mancato esercizio da parte sua della surroga del debitore nell'accettazione dell'eredità, quale prevista dall'art. 524 cod. civ., perché tale azione è un rimedio successivo alla rinuncia, di cui tende a privare l'efficacia, ma non ha da svolgere alcun ruolo quando il creditore si sia attivato precedentemente procedendo al sequestro del bene, la cui trascrizione rende per sé inefficace in suo confronto la rinuncia.

3. - La cassazione della sentenza, con il ricorso principale di An.Fa., è chiesta in base a quattro motivi, l'ultimo dei quali riguarda peraltro non il merito della decisione, ma la regolamentazione delle spese del processo.

Gli altri tre motivi denunziano tutti vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), il primo in relazione all'art. 2906 cod. civ., il secondo all'art. 521 cod. civ., il terzo agli artt. 324, 619, 671 e 679 cod. proc. civ. ed all'art. 2740 cod. civ.).

Il ricorrente sostiene, nel primo motivo, questa tesi.

Debitore era Re.Bi.

Il sequestro avrebbe dovuto essere eseguito su beni di Re.Bi. e trascritto in suo confronto, mentre era stato trascritto su beni caduti nella successione di Fl.Bi. e trascritto in confronto di questo: dunque, sarebbe potuto divenire efficace ed opponibile in confronto di acquirenti da Fl.Bi. che avessero trascritto dopo il sequestro, solo se Re.Bi. fosse divenuto proprietario del bene, ma questo non era avvenuto, perché Re.Bi. aveva rinunciato all'eredità (ma al riguardo si obietta nel controricorso che la trascrizione del sequestro è avvenuta, nella stessa data, anche nei confronti di Re.Bi.).

La tesi svolta nel secondo motivo, e su cui si torna nel terzo, è la seguente.

Re.Bi. ha rinunciato all'eredità.

Per salvaguardare la possibilità di far valere il proprio credito sulla quota dei beni ereditati cui il proprio debitore era stato chiamato, l'altra parte avrebbe dovuto esercitare l'azione prevista dall'art. 524 cod. civ.

Per converso, il giudice che si pronuncia sulla convalida del sequestro può accertare se chi lo ha eseguito è creditore del soggetto contro cui ha chiesto il sequestro, non anche e con efficacia di giudicato che il bene su cui è stato eseguito gli appartiene.

3.1. - Il ricorso di Gi.Mo. svolge motivi di ricorso incidentale condizionato, che si risolvono in una resistenza alle ragioni prospettate dal ricorrente principale ed in un motivo di ricorso incidentale non condizionato, nel quale si lamenta che i giudici di appello non si sono pronunciati sulla domanda di condanna di Mo. a restituire la somma di L. 11.511.688 ottenuta in esecuzione della sentenza di primo grado.

4. - I due ricorsi sono da accogliere, ambedue, in base alle considerazioni di seguito svolte.

5. - La prima questione da affrontare consiste nello stabilire se la sentenza pronunciata in sede di convalida del sequestro conservativo possa spiegare in linea di principio od aver spiegato nel caso in esame un'efficacia preclusiva rispetto alla questione che è stata posta a base dell'opposizione di terzo e che consiste nello stabilire se l'acquisto del ricorrente Fa. prevalga o ceda, di fronte al sequestro del medesimo bene eseguito dal resistente Mo.

La risposta è negativa.

Nella disciplina del sequestro anteriore alla riforma dei procedimenti cautelari attuata con la L. 26 novembre 1990, n. 353 la sentenza destinata a decidere, insieme o separatamente dal merito, le questioni relative alla convalida, in un solo caso avrebbe potuto precludere ad un determinato terzo di opporre in un successivo giudizio che quel bene in realtà apparteneva a sé e non al debitore.

Sarebbe stato necessario che, intervenendo nel giudizio per il merito e la convalida od in questo, quel terzo vi avesse reclamato la appartenenza del bene e si fosse poi visto rigettare la sua domanda.

Diversamente, ogni decisione intervenuta in sede di convalida del sequestro a proposito dell'appartenenza del bene al debitore o dei rapporti tra trascrizione del sequestro e vicende traslative del bene in cui fossero stati coinvolti dei terzi non avrebbe potuto spiegare effetti in confronti di questi.

E, peraltro, la sentenza del 1988 del tribunale di Verona, che la corte d'appello ha interpretato nel senso d'aver deciso che la trascrizione del sequestro era valsa a rendere inefficace verso il creditore sequestrante la successiva rinuncia all'eredità, non contiene invece che una presa d'atto della questione, considerata a ragione questione non rientrante tra quelle relative alla convalida, ovverosia da decidersi ad avvenuta conversione del sequestro in pignoramento, se posta da terzi interessati.

6. - Si deve allora affrontare la seconda questione, quella che la corte d'appello ha risolto affermando che, a tutelare le ragioni del creditore di persona chiamata all'eredità, basti sequestrare i beni oggetto di delazione ereditaria in suo favore per paralizzare gli effetti di un'eventuale rinuncia all'eredità da parte sua.

La Corte non condivide la conclusione cui sono pervenuti i giudici di secondo grado.

6.1. - I beni oggetto di delazione ereditaria a favore di chi è chiamato all'eredità non gli appartengono e perciò non sono suscettibili di utile sequestro in suo danno.

Tuttavia, da un lato, secondo l'art. 481 cod. civ., chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato all'eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; dall'altro, se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l'effetto che egli perda il diritto di accettare, l'art. 524 cod. civ. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell'azione di impugnazione della rinuncia.

Questa azione differisce dall'azione surrogatoria, perché non tende a far pervenire i beni oggetto di delazione al patrimonio del chiamato (Cass. 10 agosto 1974 n. 2394), come dall'azione revocatoria, perché non richiede la frode del rinunciante, ma solo la insufficienza degli altri suoi beni a soddisfare i suoi creditori.

Nella sostanza, tuttavia, produce gli effetti dell'azione revocatoria, perché consente ai creditori del chiamato che non ha accettato di soddisfare i loro crediti su beni rifluiti tra quelli pervenuti agli altri eredi od offerti alla loro accettazione, rendendo così inefficace nei confronti del creditore del chiamato l'effetto della rinuncia, effetto che, per i creditori, si concreta in una diminuzione della garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) che altrimenti i sopravvenuti beni del chiamato avrebbero loro offerto.

L'azione di impugnazione della rinuncia, secondo quanto dispone l'art. 2652 n. 2 cod. civ. deve essere trascritta e la sua trascrizione fa sì che le sentenze che accolgano tale domanda pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda.

Perché gli effetti dell'accoglimento della domanda con cui è accettata l'impugnazione della rinuncia si i producano in danno di chi si affermi rispetto al medesimo immobile avente causa dagli altri chiamati all'eredità, la domanda di impugnazione della rinuncia va proposta e trascritta anche nei confronti di questi (Cass. 15 ottobre 2003 n. 15468).

6.2. - Da quanto si è osservato discende questa conseguenza.

Gli effetti della sentenza che ha accolto la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, proposta dal ricorrente Fa. contro gli altri chiamati all'eredità, subentrati a Fl.Bi. in tale obbligo, avrebbero dovuto essere considerati inopponibili al Mo., che aveva eseguito il sequestro di una quota dello stesso bene in confronto del chiamato all'eredità Re.Bi., se verso gli altri chiamati all'eredità fosse stata trascritta, anteriormente alla trascrizione della domanda prevista dall'art. 2932 cod. civ. ed in confronto dei chiamati all'eredità, una domanda di impugnazione della rinuncia all'eredità.

6.2.1. - Si è prima veduto che l'impugnazione della rinuncia produce in rapporto ai creditori del chiamato rinunciante i sostanziali effetti di un'azione revocatola e questo consente di ritenere che al sequestro chiesto per assicurare gli effetti dell'accoglimento i della domanda prevista dall'art. 524 cod. civ. sia applicabile la disciplina dettata dall'art. 2905 cod. civ.

E' dunque possibile affermare che, nel vigore della disciplina anteriore all'entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme, un effetto identico a quello indicato nel numero precedente, si sarebbe dovuto riconoscere alla trascrizione di una domanda con cui, in applicazione del secondo comma dell'art. 2905 cod. civ., fosse stata da un lato proposta l'impugnazione della rinuncia, dall'altro chiesto il sequestro conservativo dei beni oggetto della delazione rifiutata.

6.3. - Nel caso, il sequestro sarebbe stato trascritto da un lato in confronto di Fl.Bi., che non era debitore del Mo., dall'altro, come sostenuto nel controricorso, in confronto di Re.Bi., chiamato non ancora rinunciante e dunque non per far dichiarare l'inefficacia di tale rinuncia, ma al solo scopo di far accertare l'esistenza del credito vantato verso il debitore.

6.4. - La corte d'appello è pervenuta alla conclusione di ritenere che, invece di seguire l'itinerario descritto al punto 6, al creditore del chiamato basti chiedere il sequestro conservativo dei i beni oggetto della delazione.

Ma in questo modo si oblitera che la disciplina degli effetti della trascrizione ha riguardo a situazioni tipiche.

Ora, la trascrizione del sequestro chiesto su beni oggetto di delazione a favore del chiamato, proposta sul solo presupposto di tale chiamata, se la si considerasse capace di produrre gli effetti ritenuti dalla corte d'appello, porterebbe a riconoscere effetti ad una domanda che sotto due aspetti è diversa dall'altra.

Infatti, per il suo accoglimento verrebbe a non essere richiesto alcun vaglio delle condizioni che giustificano la dichiarazione di inefficacia della rinuncia, ovverosia l'insufficienza dei beni posseduti dal chiamato a soddisfare il creditore.

Inoltre, non sarebbe necessario rivolgere la domanda contro gli altri chiamati e trascriverla, mentre si è visto che questo è un tratto essenziale della disciplina in vista della soluzione del conflitto tra creditori di un chiamato ed aventi causa dagli altri chiamati che subentrino al rinunciante.

7. - Per queste ragioni il ricorso principale deve essere accolto.

Restano assorbiti il quarto motivo del ricorso principale ed i diversi motivi di ricorso incidentale condizionato.

La decisione sulla opposizione di terzo proposta da An.Fa. dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati.

8. - Deve essere parimenti accolto il ricorso incidentale non condizionato.

I giudici di secondo grado non si sono infatti pronunziati sulla domanda di condanna alle restituzioni, che Gu.Mo. aveva proposto con l'atto di appello.

9. - La sentenza è cassata e la causa è rimessa al giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della corte di appello di Venezia, che provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale per quanto dì ragione, nonché il ricorso incidentale; cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia.

INDICE
DELLA GUIDA IN Testamento

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2585 UTENTI