Integra un patto successorio la scrittura privata con la quale una sorella aveva consentito al trasferimento in favore dei fratelli della proprietà di immobili appartenenti al padre, a fronte dell'impegno, assunto dai medesimi, di versarle una somma di denaro

Configurano un patto successorio - per definizione non suscettibile di conversione in un testamento, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., in quanto in contrasto col principio del nostro ordinamento secondo cui il testatore è libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte - sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris" di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento. Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la natura di patto successorio e non di transazione - come erroneamente ritenuto dal giudice di merito - alla scrittura privata con la quale una sorella aveva consentito al trasferimento in favore dei fratelli della proprietà di immobili appartenenti al padre, a fronte dell'impegno, assunto dai medesimi, di versarle una somma di denaro, da considerare, in relazione allo specifico contesto, come una tacitazione dei suoi diritti di erede legittimario.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 19 novembre 2009, n. 24450



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RO. AN. MA. , elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato GIARE' Giorgio;

- ricorrente -

e contro

RO. CA. , RO. AL. ;

- intimati -

e sul ricorso n. 21143/2004 proposto da:

RO. CA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato ARCIDIACONO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente e ric. incidentale -

e contro

RO. AN. MA. , RO. AL. ;

- intimati -

e sul ricorso n. 23046/2004 proposto da:

RO. AL. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. PIRIA 09, presso lo studio dell'avvocato SEGNALINI FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERRATORE GIANFRANCO;

- controricorrente ric. incidentale -

e contro

RO. CA. , RO. AN. MA. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 423/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 19/03/2009 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;

udito l'Avvocato ARCIDIACONO Giuseppe, difensore del resistente RO. Ca. , che ha chiesto accoglimento del proprio e il rigetto del resto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto di citazione notificato il 31 luglio 1995, la signora Ro.An. Ma. convenne in giudizio i fratelli Ca. e Al. , chiedendo che il Tribunale di Roma, dichiarata l'apertura della successione del padre Sa. (deceduto il (OMESSO)), disponesse la riduzione della donazione del (OMESSO) con il quale il de cuius aveva ceduto ai fratelli convenuti la nuda proprieta' di due appezzamenti di terreno, e dei fabbricati sugli stessi insistenti, nel Comune di (OMESSO), ed il conseguente conferimento di quanto donato nell'asse ereditario.

L'attrice, con precedente atto di citazione del 26 ottobre 1992, epoca in cui si riteneva che il padre fosse morto senza testamento, aveva gia' convenuto in giudizio i fratelli, e la madre, signora Va.Gi. , all'epoca in vita, lamentando la lesione della legittima ad opera della donazione fatta dal padre in favore dei fratelli.

Quell'azione non era poi stata coltivata.

Espose la Ro. , nel secondo giudizio che il fratello Ca. , nel corso del primo procedimento, aveva prodotto un testamento pubblico redatto dal proprio genitore, ricevuto dal notaio il (OMESSO), con il quale il de cuius aveva disposto in favore dei due figli maschi anche della quota disponibile, lasciando loro in eredita' i due appezzamenti di terreno e la nuda proprieta' dell'azienda agricola, e legando alla moglie l'usufrutto dell'azienda stessa.

L'attrice chiese la riduzione delle disposizioni testamentarie del padre ed inoltre lo scioglimento della comunione ereditaria determinatasi a seguito della successione materna apertasi il (OMESSO).

Si costitui' in giudizio Ro.Al. , eccependo la litispendenza derivante dal precedente giudizio che la sorella aveva promosso con l'atto di citazione del 20 ottobre 1992, e chiedendo, in via riconvenzionale, la rifusione delle somme che assumeva di aver erogato per il mantenimento della madre. Chiese, inoltre, la declaratoria di efficacia del contratto di locazione intercorso con il padre, che gli avrebbe dato in affitto parte del terreno.

Si costitui' altresi' il fratello Ca. , che chiese che il Tribunale accertasse che, per effetto del predetto testamento, egli aveva diritto, oltre che alla quota legittima, anche alla disponibile, sicche' l'azienda agricola costituita dai due appezzamenti di terreno menzionati avrebbe dovuto essere attribuita solo ai due fratelli Al. e Ca. ; e chiese inoltre che la sorella conferisse in collazione le donazioni in danaro ricevute dai genitori, e che venisse accertato che facevano parte dell'asse ereditario paterno anche le somme prelevate dal fratello Al. dai conti correnti intestati al padre e quelle facenti parte dell'asse ereditario paterno nonche' il banco di vendita di frutta e verdura presso il mercato (OMESSO), donato ad Al. dal padre, e che, invece, lo stesso Al. sosteneva di aver acquistato.

Con sentenza depositata il 14 luglio 198, il Tribunale di Roma respinse tutte le domande.

Tale decisione fu autonomamente impugnata da Ca. e da Ro. An. Ma. . Il primo chiese che la domanda proposta dalla sorella venisse dichiarata inammissibile per non avere la stessa esperito l'azione di nullita' del testamento, e che essa venisse condannata alla restituzione della somma di lire 6.000.000, che le aveva versato; che, inoltre, venisse accertato avere egli diritto, oltre che alla quota legittima, anche alla quota disponibile sull'eredita' paterna, nonche' alla quota legittima sull'eredita' materna, ed ancora che venisse accertato avere la madre acquisito solo l'usufrutto sull'azienda agricola e non la comproprieta' dei beni facenti parte dell'asse relitti da suo padre, e che, quindi, l'eventuale asse ereditario della madre andava ripartito in base alla successione legittima.

La signora Ro.An. Ma. si costitui' in giudizio, contestando il fondamento dell'appello. Fece presente che la sentenza impugnata era erroneamente fondata sull'assunto che la controversia fra i fratelli fosse stata risolta preventivamente in via transattiva con la scrittura privata del (OMESSO) nel senso che ella avesse rinunciato ad ogni residua pretesa sull'eredita' paterna in cambio della corresponsione da parte dei suoi fratelli della somma di lire 60.000.000, rateizzata nella misura di lire 12.000.000 annui, e che non avesse poi chiesto l'annullamento di detto accordo ai sensi dell'articolo 1975 c.c.. Sosteneva, invece, Ro.An. Ma. che ogni eventuale transazione in materia sarebbe stata nulla quale patto successorio. Chiese, quindi, che, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarata aperta la successione del padre, venisse disposta la riduzione della donazione fatta in vita dal padre ai due fratelli, ed altresi' che venisse reintegrata la quota riservata a lei stessa ed alla madre e che venisse dichiarata aperta la successione di quest'ultima. Ro.Al. si costitui', reiterando le difese svolte in primo grado.

Con un secondo atto di appello nei confronti della stessa sentenza, Ro.An. Ma. convenne in giudizio i propri fratelli, fondando il gravame sui medesimi motivi dispiegati nella comparsa di risposta all'atto di appello di Ro.Ca. .

2. - Riuniti i giudizi, la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 27 gennaio 2004, confermo' la pronuncia di primo grado. Quanto alle doglianze di Ro.An. Ma. , il giudice di secondo grado confermo' che nella scrittura privata del (OMESSO), intercorsa tra i germani An. Ma. , Al. e Ro. Ca. , contestualmente all'atto con cui il padre aveva donato ai figli maschi la nuda proprieta' di due terreni agricoli, era configurabile una transazione - essendosi Al. e Ca. , per bilanciare detta donazione, impegnati a versare alla sorella la somma di lire 60.000.000 - e non un patto successorio, sicche' la Ro. avrebbe dovuto chiederne l'annullamento ai sensi dell'articolo 1975 c.c., comma 2.

Quanto ai diritti vantati dalla Ro. sulla eredita' della madre, osservo' la Corte che non esistevano beni ereditar lasciati dalla signora Va. , che aveva ricevuto, quale legato in sostituzione di legittima, l'usufrutto vitalizio su tutti i beni del marito. Quanto alla doglianza in ordine alla donazione del banco di vendita effettuata dal padre al fratello Al. , non esisteva, secondo la Corte, la prova che si fosse trattato di donazione e non di vendita, come non esisteva la prova che Al. si fosse impossessato di danaro del defunto padre depositato su due conti correnti bancari. Sulle doglianze di Ro.Ca. , la Corte territoriale rilevo' che dal testamento di cui si tratta non risultava che il de cuius avesse disposto nel senso che la somma di lire 10.000.000, concessa alla figlia a soddisfacimento dei suoi diritti di legittimarla, dovesse essere prelevata dai fratelli dalle loro personali disponibilita': la disposizione testamentaria in esame doveva piuttosto essere interpretata nel senso che detta somma dovesse essere prelevata dall'asse ereditario, sicche' Anna Maria non era tenuta ad esperire l'azione di cui all'articolo 735 c.c., ma se mai, l'azione di riduzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, azione effettivamente da lei esperita.

Infine, quanto ai motivi di appello di Ro.Al. , la Corte ritenne infondato quello relativo alla litispendenza, con conseguente pretesa applicabilita' dell'articolo 39 c.p.c., trattandosi di cause proposte innanzi al medesimo giudice, e non del tutto identiche, essendosi aggiunta nella seconda un'azione di riduzione non presente nella prima. Inoltre, sia la doglianza relativa al mancato conteggio in suo favore delle somme versate ai genitori, sia quella concernente il mancato riconoscimento della sua qualita' di affittuario del terreno lasciatogli in nuda proprieta' dal padre, non avevano ragione di esistere, essendo stata respinta la domanda di An. Ma. , intesa ad ottenere la riduzione della donazione di detti terreni.

Opportuna, infine, appariva la decisione del giudice di primo grado di compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto del lungo e spossante contenzioso.

3. - Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso Ro. An. Ma. affidandosi a due motivi. Hanno resistito con controricorso sia Ro.Al. , sia Ro.Ca. , ciascuno dei quali ha proposto ricorso incidentale. Quest'ultimo ha depositato altresi' memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., alla riunione dei ricorsi in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. - Appare necessario trattare per primo, per ragioni di priorita' logica, il primo motivo del ricorso incidentale di Ro.Al. , che solleva il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo alla scarna risposta fornita dalla sentenza censurata alla richiesta del Ro. di applicazione, nella fattispecie, della disposizione di cui all'articolo 39 c.p.c., comma 1, in considerazione della contemporanea pendenza di due cause innanzi allo stesso giudice e fra le medesime parti, di cui una introdotta con atto notificato il 26 ottobre 1992 ed un'altra con atto notificato il 31 luglio 1995.

3. - La doglianza si rivela infondata, sol che si consideri che, con motivazione immune da errori giuridici e pienamente esaustiva, il giudice di secondo grado ha fornito articolata ragione della non accoglibilita' della richiesta di applicazione, nella specie, dell'articolo 39 c.p.c., comma 1, del codice di rito. Ha, in particolare, sottolineato la Corte capitolina che si trattava di due cause proposte innanzi allo stesso giudice: conseguentemente, non poteva trovare applicazione la disposizione invocata dal ricorrente incidentale, la quale prevede la dichiarazione di litispendenza, con cancellazione della causa dal ruolo del giudice adito successivamente, nella ipotesi in cui una stessa causa sia proposta davanti a giudici diversi.

Dall'esame della predetta disposizione emerge, altresi', una ulteriore regione di inapplicabilita', nella specie, della disposizione codicistica sulla litispendenza, puntualmente lumeggiata dalla Corte di merito: il petitum della seconda causa era differente rispetto a quello della prima, essendo stata con quest'ultima esperita anche azione di riduzione ex articoli 554 c.c. e segg., non proposta con la prima causa.

4. - Va, quindi, affrontato - sempre per ragioni di priorita' logica - il secondo motivo del ricorso incidentale di Ro. Ca. , avente ad oggetto la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'articolo 735 c.c. e di omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Il Ro. aveva eccepito la inammissibilita' della domanda della sorella An. Ma. di reintegrazione della quota di legittima, posto che detta azione, a norma del primo comma dell'articolo 735 c.c., doveva essere esperita in concomitanza con quella di nullita' del testamento - dalla quale la donna era ormai decaduta - avendola il testatore esclusa dalla divisione dell'asse, ed avendo lo stesso disposto che al soddisfacimento delle ragioni ereditarie della figlia si dovesse pervenire con la corresponsione di una somma non compresa nel relictum: disposizione affetta da nullita' da far valere, appunto, dal legittimario pretermesso con l'azione di nullita' di cui al citato articolo 735 c.c., comma 1 contestualmente all'azione di riduzione. La Corte territoriale, in difformita' rispetto agli elementi documentali di cui era in possesso, avrebbe motivato erroneamente il rigetto della eccezione sollevata dal Ro. , affermando che dall'esame del testamento non risultava che il de cuius avesse disposto che la somma di danaro da versare alla figlia dovesse essere prelevata dalle personali disponibilita' degli altri figli Ca. e Al. , senza considerare che tanto con il testamento, quanto con l'atto di donazione, il de cuius aveva attuato la medesima divisione dei propri beni, tanto piu' che nella postilla apposta in calce all'atto di donazione risultava confermata la intenzione di attribuire ai figli Al. e Ca. , oltre alla quota di legittima, anche quella disponibile.

5.1. - La censura e' priva di fondamento.
 

5.2. - L'interpretazione della volonta' del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, e' compito esclusivo di questo, nel senso che a lui e' riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio piu' idonei a ricostruire la predetta volonta', potendo egli avvalersi in tale attivita' interpretativa, ovviamente con opportuni adattamenti per la particolare natura dell'atto, delle stesse regole ermeneutiche di cui all'articolo 1362 c.c.; con la conseguenza che, se siffatta operazione e' compiuta nel rispetto delle predette regole e se le conclusioni che vengono tratte sono aderenti alle risultanze processuali e sorrette da logica e convincente motivazione, il giudizio formulato in quella sede non e' sindacabile in sede di legittimita' (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 4022 del 2007, n. 7422 del 2005).

Nella specie, la Corte capitolina ha chiarito che dall'esame del testamento del Ro. non risultava che il de cuius avesse disposto nel senso che la somma di lire 10.000.000 concessa alla propria figlia An. Ma. a soddisfacimento dei propri diritti di legittimarla dovesse essere prelevata dai figli Ca. e Al. dalle loro personali disponibilita' per essere trasferita alla prima. La formulazione letterale della disposizione testamentaria de qua era del seguente tenore, secondo quanto riportato nel ricorso incidentale di Ro.Ca. : "Fo obbligo ai miei figli Ca. e Al. di dare a mia figlia la somma complessiva di lire 10.000.000 a tacitazione dei suoi diritti, oltre quanto io ho gia' dato a lei durante la mia vita".

Tale disposizione, secondo la plausibile ricostruzione operata dalla Corte di merito, andava, invece, interpretata nel senso che detta somma dovesse essere prelevata proprio dall'asse ereditario.

6. - Passando all'esame del ricorso principale, proposto da Ro. An. Ma. , con il primo motivo di esso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 458 e 557 c.c.. Avrebbe errato la Corte di merito nel qualificare la scrittura privata del (OMESSO), con la quale il de cuius aveva trasferito ai figli Al. e Ca. la nuda proprieta' di due appezzamenti di terreno siti nel Comune di (OMESSO), come una transazione intercorsa tra i germani An. Ma. , Al. e Ro.Ca. mentre il padre Sa. era ancora in vita, laddove tale atto, che consisteva in una dichiarazione della stessa An. Ma. , sottoscritta anche dai predetti germani per l'"assenso al contenuto della scrittura medesima", altro non era, ad avviso dell'attuale ricorrente, che un patto successorio, vietato dall'articolo 458 c.c.. Ne conseguirebbe la correttezza della proposizione, da parte della ricorrente, dell'azione di riduzione intesa ad ottenere il riconoscimento dei diritti successori altrimenti illegittimamente lesi.

7.1. - La doglianza, da esaminare congiuntamente al primo motivo del ricorso incidentale di Ro.Ca. , avente, parimenti, ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 458 c.c. e la insufficiente motivazione per la erronea qualificazione della scrittura privata del (OMESSO) come transazione anziche' come patto successorio (censura proposta con finalita' antitetiche a quelle della ricorrente principale, in quanto volta ad ottenere da costei la somma versata in suo favore in adempimento della scrittura stessa), risulta fondata.

7.2. - Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall'altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento.

Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena liberta' del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, e' per definizione non suscettibile della conversione, ex articolo 1424 c.c., in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall'ordinamento, di vincolare la volonta' del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi (v. Cass., sent. n. 4827 del 1989).

7.3. - Nella specie, la configurabilita' di un patto successorio nella dichiarazione con la quale la odierna ricorrente assentiva al trasferimento ai due fratelli degli immobili di proprieta' del padre, a fronte dell'impegno dei medesimi di versarle la somma di lire 60.000.000, deve desumersi, in particolare, dalla coeva donazione da parte del padre ai fratelli di detti immobili, nonche' dal contenuto del testamento, pubblicato nel 1990, ma redatto gia' nel 1985, in epoca, cioe', largamente precedente la scrittura di cui si tratta, con il quale Ro.Sa. lasciava ai figli maschi anche la quota disponibile, oltre alla legittima, concedendo alla figlia An. Ma. la somma di lire 10.000.000, a titolo di tacitazione dei suoi diritti di legittimarla.

Resta, cosi', sconfessata la conclusione cui e' pervenuta la Corte di merito, secondo la quale dalla lettura dell'atto in questione non sarebbe emerso che esso fosse stato stilato con l'intento di disporre dei diritti che ai sottoscrittori potessero spettare sulla successione non ancora aperta del loro genitore, e, cosi', lo stesso atto non sarebbe stato nullo ex articolo 458 c.c., ma di esso la Ro. avrebbe dovuto chiedere l'annullamento una volta pubblicato il testamento del padre: cio' che non aveva fatto.

8. - La seconda censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 557 c.c. in relazione all'articolo 566 c.c. con riferimento ai diritti vantati dalla ricorrente sull'eredita' della propria madre. Posto che costei non aveva ricevuto nessun bene del patrimonio ereditario del marito, in presenza delle donazioni effettuate in vita da Ro.Sa. in favore dei figli Al. e Ca. , ed essendo premorta alla pubblicazione del testamento del coniuge, che le legava, in sostituzione di legittima, l'usufrutto vitalizio su tutti i suoi beni, correttamente, al di la' della verifica della rispondenza economica del valore di detto legato rispetto alla legittima, la ricorrente aveva proposto domanda, disattesa dal giudice di merito, nei confronti dei fratelli, reclamando i propri diritti sulla eredita' della madre.

9.1. - Anche tale censura risulta meritevole di accoglimento.

9.2. - Ed infatti, appaiono all'evidenza conculcati dalla decisione della Corte di merito i diritti della ricorrente sulla eredita' della madre, cui nulla era pervenuto dell'eredita' del coniuge Ro. Sa. , essendo la stessa deceduta prima che venisse pubblicato il testamento di quest'ultimo che le assegnava, quale legato in sostituzione di legittima, l'usufrutto vitalizio su tutti i suoi beni, e che, pertanto, non aveva avuto la possibilita' di chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di legittima, e non aveva, pertanto, lasciato ai suoi eredi alcun bene proveniente dall'eredita' del marito.

10. - Dall'accoglimento delle doglianze di cui sub 6 e 8 rimane assorbito l'esame del terzo motivo del ricorso incidentale di Ro. Ca. , volto a censurare la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva confermato la reiezione della sua domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del suo diritto alla quota disponibile, oltre a quella legittima, della eredita' paterna, nonche' del quarto motivo dello stesso ricorso, relativo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale esperita contro il fratello Al. , che, essendo delegato ad operare sui conti correnti intrattenuti dal de cuius con le banche, aveva prelevato la totalita' delle somme depositate al momento dell'apertura della successione paterna.

Del pari risultano assorbiti il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da Ro.Al. , concernente il mancato conteggio in suo favore delle somme versate ai suoi genitori, e del mancato riconoscimento della sua qualita' di affittuario del terreno di cui il padre gli aveva lasciato la nuda proprieta', nonche' il terzo motivo, riguardante il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali.

11. - Conclusivamente, rigettati il primo motivo del ricorso incidentale di Ro. Al. , ed il secondo di quello di Ro. Ca. , devono essere accolti il ricorso principale, ed il primo motivo del ricorso incidentale di Ro. Ca. , assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, e la causa rinviata ad altro giudice - che viene designato nella Corte d'appello di Roma in diversa composizione - al quale viene demandato altresi' il regolamento delle spese del presente giudizio, e che provvedera' ad un nuovo esame della controversia alla luce della accertata natura di patto successorio della scrittura privata del (OMESSO), e del necessario riconoscimento dei diritti della ricorrente sulla eredita' della madre.

P.Q.M.

LA CORTE

Riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale di Ro. Al. , il secondo motivo del ricorso incidentale di Ro. Ca. , accoglie il ricorso di Ro. An. Ma. , e il primo motivo del ricorso incidentale di Ro. Ca. , assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

 

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