L'accettazione tacita dell'eredità si può desumere dalla dalla partecipazione del chiamato all'eredita, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del "de cuius"

L'accettazione tacita di eredità, ex art. 476 cod. civ., ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredita, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del "de cuius" (nella specie aventi ad oggetto il recesso dalla compravendita di immobili), e ciò anche se lo stesso chiamato nella fase d'appello e informalmente - mediante uno scritto - abbia dichiarato il disinteresse alla lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 8 giugno 2007, n. 13384)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZA Fabio - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TO. DO., elettivamente domiciliata in ROMA VIA A DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, che la difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PU. FA., elettivamente domiciliato in ROMA VLE T VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell'avvocato BAVARO ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato MASSIMO GARUTTI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

DE. CE. EM., PU. FA.;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 13542/06 proposto da:

DE. CE. EM., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato BARENGHI ANDREA, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

PU. FA., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell'avvocato BAVARO ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato GARUTTI MASSIMO, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

TO. DO.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2956/01 della Corte d'Appello di ROMA, seconda sezione civile, emessa il 6/06/01, depositata il 18/09/01, R.G. 1319/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/07 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;

udito l'Avvocato Fabrizio SPAGNOLO;

uditi gli Avvocati Antonio BAVARO e Andrea BARENGHI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, previa riunione di essi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pu.Fa., nella veste di promesso acquirente (sulla base di un preliminare del 21 ottobre 1987) con citazione del febbraio 1988 convenne dinanzi al Tribunale di Roma, le promesse venditrici Se. Ma. Le. di La pigio (usufruttuaria per 1/3) e To. Do. (dettasi proprietaria) chiedendo che venisse accertata la legittimita' del proprio recesso dai patti di vendita di un immobile sito in (OMESSO) via (OMESSO), con la condanna delle convenute al pagamento del doppio della caparra, oltre interessi.

Il Pu. che la mancata stipula del definitivo era determinata da opere abusive che impedivano il rogito notarile.

Le convenute si costituivano contestando la domanda ed in via riconvenzionale deducevano di avere, quali parti adempienti, esercitato il recesso con atto notificato il 22 dicembre 1987 e chiedevano l'accertamento del diritto a trattenere la caparra.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 agosto 19 97, rigettava la domanda del Pu., sul rilievo della piena commerciabilita' e rogabilita' dell'immobile essendo la veranda abusiva edificata in epoca anteriore al 1939, ed accoglieva la riconvenzionale incluso il diritto a ritenere la caparra.

La decisione era impugnata dal Pu. con appello principale, con richiesta di riforma, e con appello incidentale dalle controparti in punti di liquidazione delle spese. Avendo la controparte To. dichiarato il decesso della madre usufruttuaria, e che il coerede De Ce. Em. aveva dichiarato di non avere interesse in lite (come da scritto che si produceva), entrambi gli atti di gravame erano notificati al De. Ce., che restava contumace.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 18 settembre 2001, cosi' decideva: in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiara risolto il contratto in virtu' del recesso delle promesse venditrici, rigettando la pretesa in ordine alla ritenzione della caparra; compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

Contro la decisione ha proposto ricorso To.Do., notificato al solo Pu. ed affidato a due motivi; resiste il Pu. con controricorso.

Questa Corte con ordinanza ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di De. Ce., che si e' costituito proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi e illustrato da memoria, cui resiste il Pu. con controricorso.

I ricorsi sono stati previamente riuniti per connessione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi non meritano accoglimento, per le seguenti considerazioni; precede lo esame di questione pregiudiziale sollevata dal De. Ce..

A. ESAME DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE.

Sostiene il De. Ce. di non essere legittimato ad causam per essere un mero chiamato all'eredita', peraltro rinunciatario con atto notarile del 17 aprile 2003, successivo sia alla sentenza del tribunale che a quella della Corte di appello. Sostiene inoltre che l'immobile e' un cespite ereditario della sorella, e dunque la lite non lo riguarda.

Quanto alla prima deduzione si osserva che la stessa e' tardiva: infatti il De. Ce. aveva partecipato, sia pure in contumacia, ai due giudizi di merito, ed aveva dichiarato solo nella fase di appello e informalmente, mediante uno scritto (non riprodotto) il disinteresse alla lite; tale condotta processuale costituisce una accettazione tacita della eredita', inconciliabile con la tardiva rinuncia, in base allo esito della lite. Quanto alla seconda deduzione e' tardiva e del tutto priva di autosufficienza, posto che non e' possibile ricostruire l'asse ereditario.

B. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE DELLA TO..

I primi due motivi vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione.

Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando per la violazione degli articoli 1385 e 1454 cod. civ. ed il vizio della motivazione su punto decisivo; nel secondo motivo si deduce ancora il vizio della motivazione in relazione al necessario rapporto di compatibilita' tra le due norme citate, al fine di poter trattenere la caparra, stante l'inadempimento del Pu..

In senso contrario si osserva come la Corte di appello (ff. 8 e 9 della motivazione), con un apprezzamento corretto delle risultanze probatorie, ha accertato che la risoluzione del rapporto si era gia' verificata per il recesso esercitato dalle promesse venditrici, legittimamente in quanto parti adempiento, e che era stato ribadito in opposizione al recesso inefficace del Pu.. Pertanto nessuna rinuncia degli aventi diritto ad avvalersi degli effetti della diffida si era verificata (CFR. Cass. 1 aprile 2005 n. 6891 e 26 maggio 1989 n. 2557).

Risolto il rapporto, nessun titolo avevano le promesse venditrici per la ritenzione della caparra.

Non sussiste dunque alcun error in iudicando o vizio della motivazione.

C. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DI DE. CE..

Il ricorso si articola in due motivi: il primo riguarda la questione pregiudiziale gia' esaminata sub A e dichiarata infondata; il secondo riproduce i primi due motivi del ricorso principale e dunque e' infondato per le ragioni sopra esposte.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

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