L'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 c.c., va dichiarata con sentenza costitutiva su domanda dell'interessato

L'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 c.c., va dichiarata con sentenza costitutiva su domanda dell'interessato.
Ciò in quanto l'operatività ipso iure dell'indegnità non esclude la necessità della domanda da parte del soggetto interessato.
(Cassazione civile , sez. II, sentenza 05.03.2009 n° 5402 )



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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 5 marzo 2009, n. 5402

Svolgimento del processo

Con citazione in data 29.6.94 i fratelli Ma., M., O. e B.L. convennero davanti al Tribunale di Pinerolo C.M. per sentire: a) dichiarare la nullità del testamento olografo di B.O.L. (sorella del loro genitore defunto) redatto il 24.11.1989 e pubblicato in data 17.2.1990, con il quale il convenuto era istituito erede universale della de cuius, in quanto apocrifo; b) accertare che l'eredità della predetta B.O.L. si era devoluta per legge in parti uguali tra loro; c) condannare il convenuto a consegnare i beni caduti in successione con i relativi frutti, nonchè a rendere il conto della gestione.

Costituitosi, il convenuto chiese la verificazione del testamento e, in via riconvenzionale, l'accertamento della propria qualità di erede universale della defunta.

All'esito della CTU, nella quale si affermava la falsità del testamento olografo, il convenuto, all'udienza 9.2.96, depositò atto per notaio Rebuffo del 5.7.90, relativo alla pubblicazione di altri due testamenti olografi della defunta, datati rispettivamente 3.3.1954 e 20.4.1970.

Il giudizio, interrotto a seguito della morte dell'attore Ba.Ma. e successivamente riassunto nei confronti degli eredi, si concluse con sentenza dell'1.12.2000 del Tribunale di Pinerolo, che dichiarò la nullità del testamento olografo 24.11.1989 (pubblicato il 17.2.90) respingendo la domanda riconvenzionale del C., che ritenne indegno a succedere alla de cuius.

Quest'ultimo propose appello lamentando - per quanto ancora rileva - che erroneamente il Tribunale aveva respinto la domanda riconvenzionale con cui egli aveva chiesto di essere dichiarato erede universale della de cuius.

Ed infatti, una volta dichiarata la nullità del testamento del 24.11.1989, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la qualità di erede in forza degli altri due testamenti,non potendo, rispetto a tali due testamenti, dichiarare d'ufficio l'indegnità a succedere dell'appellante, occorrendo a tal fine una specifica domanda che le attrici non avevano proposto.

Le appellate si costituirono chiedendo il rigetto dell'appello.

Il giudizio, nuovamente interrotto per il decesso di B.O., venne riassunto dal C. nei confronti delle uniche eredi B.M. e B.L., già in causa quali appellate.

Con sentenza n. 1189/03 la Corte d'appello di Torino in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò C.M. erede universale di B.O.L., dichiarando interamente compensate le spese di primo grado e nella misura del 50% quelle di secondo grado, ponendole, per il resto, a carico delle soccombenti.

Contro la sentenza le B. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo di censura.

L'intimato C.M. non si è costituito.

Rimessa la causa all'udienza camerale di cui all'art. 375 c.p.c., per la manifesta infondatezza del ricorso, questa Corte, con ordinanza 10.11.2006, ne ha disposto la trattazione in pubblica udienza.

Deceduto in data **** C.M., veniva depositata da parte degli eredi T.E., T.A., T.M. e Ta.Mi. procura speciale, conferita con atto notarile del 23.4.2008, all'avv. Manassero Claudio di Pinerolo per la discussione orale con allegata documentazione relativa alla qualità di eredi dei predetti soggetti (certificato di morte e dichiarazione di notorietà).

Motivi della decisione

1 - Con un unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 463 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice d'appello ritenuto che non poteva essere dichiarata d'ufficio l'indegnità di C.M. a succedere alla defunta B.O.L. occorrendo a tal fine specifica domanda delle ricorrenti, e per avere di conseguenza annullato la sentenza di primo grado che, sul presupposto dell'indegnità, aveva respinto la domanda del C. volta a sentirsi dichiarare erede universale della de cuius.

Secondo le ricorrenti, poichè l'indegnità opera ipso iure, ben avrebbe il giudice potuto rilevarla d'ufficio, in ogni caso, poichè esse avevano avuto certezza della falsificazione soltanto nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbero potuto più far valere l'indegnità stante la preclusione di domande nuove.

La censura va disattesa.

Premessa l'inammissibilità delle considerazioni svolte nel motivo in ordine alle ragioni che giustificavano, ad avviso delle ricorrenti, la conferma del giudizio di indegnità a succedere del C. espresso dal giudice di primo grado, trattandosi di argomenti di merito non prospettabili in questa sede, il motivo di ricorso, nel resto, è infondato.

L'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 c.c., va dichiarata con sentenza costitutiva su domanda dell'interessato (Cass. 3171/1962; Cass. 7266/2006).

L'operatività ipso iure dell'indegnità non esclude la necessità della domanda da parte del soggetto interessato (Cass. 4533/1986).

La conoscenza della causa di indegnità, sopravvenuta soltanto durante l'instaurazione del giudizio avente altro oggetto, non impediva alle ricorrenti di far valere la causa di indegnità nel medesimo giudizio in via di eccezione, non operando le preclusioni trattandosi di causa soggetta al vecchio rito, oppure in separato giudizio in via di azione.

Va perciò confermata la sentenza impugnata che, in difetto di domanda da parte delle ricorrenti, ha annullato la sentenza nella parte in cui si affermava l'indegnità a succedere del C..

Consegue il rigetto del ricorso.

La natura della causa giustifica, a parere del Collegio, la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso compensando le spese.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009.

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