La distruzione del testamento olografo integra comportamento concludente in ordine all'intenzione del testatore di revocare il testamento

A norma dell'art. 684 cod. civ., la distruzione del testamento olografo si configura come un comportamento concludente avente valore legale, sia in ordine alla riconducibilità della distruzione al testatore, sia in ordine all'intenzione di quest'ultimo di revocare il testamento, salva la prova contraria in ordine all'assenza di un'effettiva volontà di revoca; ove, peraltro, il testamento olografo sia stato redatto in due originali, la distruzione, da parte del testatore, di uno solo di essi - comportando la permanenza di un originale non distrutto - non rientra nell'ambito di operatività dell'art. 684 cod. civ. e non consente di applicare la relativa presunzione, potendo la distruzione verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 28 dicembre 2009, n. 27395



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6997-2005 proposto da:

AM. GI. , elettivamente domiciliata in ROMA, V. MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato VACCARELLA ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERALLINI LAURA con procura notarile del 15/9/09 Rep. n 52026 e procura notarile del 22/9/09 Rep. n 115501;

- ricorrenti -

contro

AM. VI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato VACCARELLA ROMANO, che la rappresenta e difende per procura speciale notarile del 10/9/09 Rep. N. 52009;

- controricorrente adesiva -

e contro

PE. AN. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato POMPA VINCENZO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

AM. RA. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell'avvocato PIERALLINI LAURA, che la rappresenta e difende con procura notarile n rep. 54025 del 22/09/09;

- ricorrente adesiva con procura -

avverso la sentenza n. 5040/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l'Avvocato PIERALLINI Laura difensore della ricorrente e di AM. RA. che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato POMPA Vincenzo che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato VACCARELLA Romano che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 4/7.7.2003 Pe.An. impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma del 25.3.2003 che, in accoglimento della domanda ivi proposta da Am. Vi. , Am.Gi. e Am.Ra. , figlie ed eredi legittime della defunta P.A. , dichiarava revocato ai sensi dell'articolo 684 c.c. il testamento olografo della predetta "de cuius" pubblicato per notaio Parenti in Roma il (OMESSO) - contenente l'istituzione dell'appellante quale erede universale - per effetto dell'accertata distruzione, ad opera della P. , di uno dei due originali della scheda testamentaria (ovvero quello in proprio possesso, essendo l'altro stato da lei affidato ad una esecutrice testamentaria) nei quali erano state redatte le sue disposizioni di ultima volonta'. L'appellante deduceva in particolare, a sostegno del gravame, l'erronea ed illegittima valutazione della prova riguardante la presunta volonta' della P. di revocare il suddetto testamento come desumibile dalle deposizioni testimoniali e dalle altre risultanze istruttorie, e chiedeva la riforma della sentenza impugnata mediante il rigetto della domanda proposta in primo grado dalle controparti.

Si costituivano in giudizio Am. Vi. , Gi. e Ra. contestando il fondamento del gravame di cui chiedevano il rigetto. Con sentenza del 23.11.2004 la Corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta in primo grado da Am. Vi. , Gi. e Ra. tendente alla declaratoria di revoca del testamento olografo di P. A. del (OMESSO) ed ha interamente compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza Am.Gi. ha proposto un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui la Pe. ha resistito con controricorso. Am.Vi. ha chiesto con controricorso l'accoglimento del ricorso proposto da Am.Gi. ; il difensore di Am.Ra. ha partecipato alla discussione orale.

Le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'articolo 684 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in caso di disposizione testamentaria olografa redatta in duplice originale, la distruzione di uno solo dei due originali non rientrerebbe nell'ambito di operativita' dell'articolo 684 c.c., non potendosi desumere da tale circostanza anche una sorta di distruzione virtuale dell'altro; inoltre erroneamente la Corte territoriale ha considerato superfluo valutare le cause che hanno di fatto determinato l'impossibilita' della "de cuius" di estendere materialmente anche al secondo originale la propria volonta' testamentaria, nonche' la redazione da parte della P. di un successivo testamento olografo del (OMESSO).

Am.Gi. rileva che l'ipotesi della distruzione di un solo di due originali di un testamento olografo si sottrae alla previsione dell'articolo 684 c.c. solo qualora la distruzione del documento contenente la volonta' testamentaria sia avvenuta inavvertitamente, ovvero senza la volonta' di revocare il testamento stesso; nella fattispecie, invece, era emerso inconfutabilmente che la P. aveva volontariamente distrutto il documento in propria presenza, e che la mancata distruzione del secondo originale era stata determinata da un impedimento materiale.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, afferma che erroneamente il giudice di appello ha richiamato a sostegno del suo assunto la lontana pronuncia di questa Corte del 13.12.1942 n. 431, trascurando di considerare che nella fattispecie ivi esaminata era emerso che la testatrice, che aveva distrutto uno dei due originali del proprio testamento olografo, in realta' non era affetta da alcuna grave e debilitante malattia che le impedisse di distruggere entrambi i due documenti olografi redatti; al contrario nella vicenda che aveva dato luogo alla presente controversia l'impossibilita' di distruggere l'originale in possesso dell'avvocatessa Alba Torrese, nominata dalla P. sua esecutrice testamentaria, era stata determinata dalla interruzione dei rapporti tra la Torrese e la "de cuius", nonche' dall'aggravarsi della malattia che aveva impedito alla P. di ritirare il secondo originale depositato appunto presso lo studio legale della suddetta avvocatessa.

Con il terzo motivo Am.Gi. , deducendo vizio di motivazione, assume che il convincimento espresso dalla Corte territoriale e' comunque superato dal rilievo che la "de cuius" con un secondo testamento olografo pubblicato il (OMESSO) aveva di fatto revocato il precedente testamento del (OMESSO), cosicche' il giudice di appello avrebbe dovuto, prescindendo da ogni valutazione sulla validita' formale di tale secondo documento, quantomeno confermare l'esistenza della volonta' revocatoria della P. .

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, evidenza il mancato apprezzamento da parte della sentenza impugnata di tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio quali il definitivo ricongiungimento affettivo tra la "de cuius" e le sue figlie, l'aggravamento delle condizioni di salute della P. nell'ultimo periodo della sua vita, la volonta' di quest'ultima di revocare le proprie iniziali disposizioni, la distruzione dell'originale della prima scheda testamentaria e la redazione di un nuovo testamento da parte della P. nel quale la stessa espressamente aveva manifestato la propria volonta' di revocare ogni precedente disposizione.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate e, sotto uno specifico profilo, in parte inammissibili.

La Corte territoriale ha ritenuto che l'ipotesi della distruzione da parte del tastatore di uno solo dei due originali di un testamento olografo da lui precedentemente redatto non rientra nell'ambito della previsione di cui all'articolo 684 c.c. in quanto il fatto materiale della distruzione di un solo esemplare non puo' spiegare alcuna efficacia relativamente all'altro esemplare rimasto intatto; in proposito ha affermato che la presunzione di revoca contemplata dalla norma ora menzionata non puo' valere se non nei limiti del fatto (ovvero la distruzione del testamento), e pertanto, nel caso di pluralita' di esemplari, se non per quello o per quelli effettivamente distrutti, cosicche' non e' lecito desumere dalla distruzione di uno degli esemplari una specie di distruzione virtuale degli altri; ed invero, allorche' un soggetto redige il proprio testamento in piu' esemplari, deve presumersi che voglia che anche solo uno di essi, quantunque gli altri siano stati smarriti o distrutti, resti pienamente efficace, e cio' a maggior ragione allorche', come nella specie, sia stato affidato in custodia uno di tali esemplari a persona di sua fiducia nominata esecutrice testamentaria.

Tale convincimento e' condivisibile in quanto frutto di una corretta interpretazione dell'ambito di operativita' dell'articolo 684 c.c..

Occorre muovere dalla premessa che il codice civile del 1865 non prevedeva una norma espressa che statuisse gli effetti conseguenti alla distruzione da parte del testatore di un testamento olografo, e che l'articolo 684 c.c. introdotto con il codice civile approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 ha consentito di superare le difficolta' che si frapponevano nel configurare, nella distruzione dell'olografo, una revoca tacita, avuto riguardo al principio della tassativita' dei casi di revoca che ispirava il codice civile del 1865.

Cio' posto, in base all'articolo 684 c.c. il testamento olografo distrutto, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

Orbene, premesso che secondo la dottrina maggioritaria ed anche la giurisprudenza (Cass. 9.1.1973 n. 10) tale previsione configura un negozio di revoca tacita o presunta al verificarsi della distruzione del testamento, occorre a tal punto analizzare i termini di tale presunzione, tenendo presente che ai sensi della norma in esame la mera irreperibilita' della scheda testamentaria non consente di presumere la sua revoca; una volta quindi provata la distruzione del testamento, in base all'articolo 684 c.c. opera anzitutto la presunzione della sua imputabilita' al testatore e poi l'ulteriore presunzione dell'intenzione di quest'ultimo di revocarlo (la gia' menzionata sentenza di questa Corte 9.1.1973 n. 10 fa riferimento ad una presunzione di volonta' fondata sulla considerazione che la distruzione sia normalmente riconducibile all'attivita' materiale ed all'intento del testatore di revocare il testamento).

In definitiva, quindi, l'articolo 684 c.c. configura la distruzione del testamento come un comportamento concludente - sia sotto l'aspetto della riconducibilita' della distruzione al testatore sia sotto quello della volonta' negoziale di quest'ultimo - avente valore legale, salva la prova contraria in ordine all'assenza della volonta' di revoca.

Alla luce della delineata struttura dell'articolo 684 c.c. occorre ora esaminare la questione oggetto della presente controversia relativa alla distruzione da parte del testatore di uno solo dei due originali del testamento olografo da lui redatto.

Questo fatto, comportando la permanenza dell'originale non distrutto della scheda testamentaria, da luogo ad una fattispecie che non puo' essere ricondotta nell'ambito di operativita' dell'articolo 684 c.c.; tale norma, infatti, conferisce rilievo alla distruzione del testamento quale comportamento idoneo a presumere l'intento di revoca della scheda testamentaria da parte del testatore per effetto del venir meno, a seguito della distruzione, dell'esistenza stessa del documento in cui e' contenuto il testamento olografo; in altri termini il legislatore ha attribuito rilevanza alla distruzione della scheda testamentaria quale fatto che incide, vanificandolo, sul valore rappresentativo del documento che racchiude la volonta' testamentaria, documento che, come gia' ritenuto da questa Corte, costituisce la forma insostituibile del negozio testamentario (vedi a tale ultimo riguardo Cass. 15.7.1965 n. 1524); nel caso in esame, invece, che prevede la sussistenza dell'altro originale non distratto del testamento olografo, manca il presupposto stesso della presunzione di revoca, ovvero il venir meno dei due documenti in originale entrambi rappresentativi, indipendentemente l'uno dall'altro, della volonta' testamentaria, infatti se, come si e' in precedenza affermato, la presunzione di revoca prevista dall'articolo 684 c.c. per effetto della distruzione del testamento riguarda, oltre che l'imputabilita' di essa al testatore, anche la sua intenzione di revocare quest'ultimo distruggendolo, e' evidente che nel caso di due originali dello stesso testamento tale presunzione non puo' normalmente operare, essendo il testatore ben consapevole dell'esistenza dell'altro originale della scheda testamentaria, cosicche' la distruzione di uno soltanto degli originali non puo' di per se' configurare un comportamento inequivocabile in proposito, posto che tale distruzione puo' verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca, come quando ad esempio il tastatore abbia in un secondo tempo considerato inutile lasciare integro uno dei due originali per aver ritenuto l'altro originale di per se' sufficiente a racchiudere la propria volonta' testamentaria.

Sotto tale profilo non puo' essere condiviso il diverso assunto sostenuto da Am.Gi. e Am.Vi. e sviluppato anche nelle memorie illustrative secondo cui l'esistenza di un secondo; originale del testamento olografo intatto non era sufficiente ad impedire l'effetto della revoca del testamento stesso, essendo altresi' necessario provare che la distruzione di esso non fosse opera della P. o che quest'ultima non avesse avuto l'intenzione di revocarlo; al contrario nella fattispecie non sussiste lo stesso fatto costitutivo idoneo a far scattare la presunzione di revoca del testamento, ovvero la sua distruzione in entrambi gli originali in cui la P. lo aveva redatto, rilievo tanto piu' pertinente alla luce della circostanza che la testatrice, come osservato dalla Corte territoriale, aveva affidato l'originale del suo testamento rimasto intatto a persona di sua fiducia (ovvero l'avvocatessa Torrese) nominata esecutrice testamentaria. D'altra parte la stessa ricorrente, mostrandosi consapevole dell'ostacolo all'accoglimento del proprio assunto circa la revoca del testamento in questione costituito dalla presenza dell'altro originale, ha evidenziato, come si e' visto nell'esposizione dei motivi, una pretesa impossibilita' della P. a distruggere l'originale in possesso dell'avvocatessa Torrese dovuta al deteriorarsi dei rapporti intrattenuti con quest'ultima ed all'aggravarsi delle sue condizioni di salute; al riguardo peraltro e' appena il caso di rilevare che tali circostanze, comunque estremamente generiche, non appaiono seriamente ostative all'acquisizione dell'originale in questione, non essendo stato neppure dedotto che la P. avesse chiesto la restituzione del documento alla suddetta professionista, e che quest'ultima avesse frapposto un inequivocabile rifiuto alla riconsegna alla P. della scheda testamentaria in suo possesso.

Ne' a diverse conclusioni puo' giungersi richiamando la diversa ipotesi in cui, esistendo due originali dello stesso testamento, in quello rimasto in possesso del testatore figurino cancellature inesistenti nell'altro originale, e ritenendo che colui che invoca l'efficacia delle disposizioni cancellate in uno dei due originali ha l'onere di provare che le cancellature non furono opera del testatore ovvero che esse avvennero senza l'intenzione di revocarlo: in tal caso, infatti, non vi e' alcuna certezza che tali cancellature possano configurarsi come manifestazioni di un intento di revoca, ben potendo essere rivelatrici di un semplice proposito di porre in essere in un secondo momento la revoca stessa, considerato che anche in questo caso il testatore che cancella alcune disposizioni testamentarie sull'originale in suo possesso e' consapevole della permanenza dell'altro originale (ancora diversa e' invece l'ipotesi in cui le suddette cancellature operate in epoca successiva alla redazione del testamento diano luogo ad una nuova manifestazione di volonta' testamentaria, integrando i requisiti previsti per il testamento olografo dall'articolo 602 c.c. configurando cosi' una revoca espressa del precedente testamento ex articolo 680 c.c.). Infine devono ritenersi inammissibili i profili di censura relativi ad una pretesa revoca espressa del testamento in questione per effetto della avvenuta redazione da parte della P. di un successivo testamento olografo pubblicato il (OMESSO); tale questione, implicante un accertamento di fatto (la cui soluzione resta comunque condizionata alla configurabilita' come testamento del relativo documento, questione, come e' pacifico, oggetto di altro giudizio tra le stesse parti pure pendente dinanzi a questa Corte), non risulta trattata nella sentenza impugnata, cosicche' la ricorrente aveva l'onere - in realta' non assolto - al fine di evitare una statuizione di inammissibilita' per novita' della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicita' di tale assunto, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura complessa delle questioni oggetto della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
 

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