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La divisione di immobili non comodamente divisibili impone il consenso dei coeredi
Pubblicata il 12/05/2015
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 22 aprile 2015, n. 8259
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19264-2009 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
- controricorrenti -
e contro
(OMISSIS);
- intimata -
avverso la sentenza n. 1203/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l'Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell'Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che si riporta agli atti depositati;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), difensori delle rispettive resistenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 11-15 luglio 1988 (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia la madre (OMISSIS) e le proprie germane (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
L'attrice esponeva nell'atto introduttivo del giudizio che il (OMISSIS) era deceduto in (OMISSIS) (OMISSIS) lasciando la moglie (OMISSIS) e le innanzi citate figlie eredi legittime del di lui relato patrimonio consistente in un appezzamento di terreno con annesso fabbricato sito nel Comune di (OMISSIS) e detenuto dalla citata vedova.
Chiedeva, quindi, l' (OMISSIS) all'adito Tribunale di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria con determinazione della quota di eredita' di spettanza di ciascuna condividente o, in subordine, la vendita - in caso di indivisibilita' - dei beni con assegnazione a ciascuna delle condividendi della quota di spettanza sul ricavato.
Costituitesi in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) dichiarando di non opporsi alla domanda dell'attrice. (OMISSIS) ed (OMISSIS) e (OMISSIS), a loro volta costituitesi, si opponevano alla richiesta divisione e chiedendo che, in caso di ritenuta indivisibilita' del bene, lo stesso fosse attribuito loro per intero. Con sentenza n. 1258/1997 l'adito Tribunale di Venezia assegnava - ritenutane la non convenienza del suo frazionamento - l'intero compendio alla (OMISSIS) ed alle (OMISSIS) e (OMISSIS) e poneva a loro carico il pagamento della somma di euro 44mila a ciascuna delle altre due condividendi.
Avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza interponeva appello (OMISSIS) chiedendo che fosse disposto lo scioglimento della comunione con assegnazione a ciascuna delle condividendi della quota di spettanza o, in via subordinata e nell'ipotesi di indivisibilita' del bene, di assegnare lo stesso ad ella per intero e con ordine alle convenute (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) di rendere il conto della gestione dei beni ereditari.
Resistevano al proposto appello la (OMISSIS) e le (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che chiedevano la conferma della sentenza impugnata. (OMISSIS), costituitasi a sua volta nel giudizio di appello, chiedeva la conferma della impugnata sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il compendio indivisibile e, in subordine, l'assegnazione di una quota di bei in natura identificata con il lotto n. 1. L'adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1203/2008 accoglieva parzialmente il proposto appello e, per l'effetto, provvedeva all'assegnazione dei beni immobili in atti specificamente individuati alle coeredi indicate, con condanna della (OMISSIS) a pagare alle germana (OMISSIS) la somma di euro 11.553,83 e di (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare la somma di euro 86.031,50 ad (OMISSIS) e con compensazione integrale delle spese.
Per la cassazione della detta sentenza ricorre (OMISSIS) con atto affidato a quattro ordini di motivi. Resistono con separati controricorsi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ha depositato memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c. (OMISSIS).
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di "violazione e falsa applicazione di legge degli articoli 713, 718, 720, 727 e 728 c.c.e articoli 345, 101 e 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3). - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto fondamentale della controversia, difetto di motivazione della sentenza in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5".
Col motivo in esame, assistito dalla formulazione, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., di apposto quesito di diritto si lamenta - in sostanza - l'attribuzione di una ingentissima somma di denaro (di complessivi euro 97.585,33) in sostituzione della quota ereditaria in natura.
In particolare e, piu' specificamente, la parte ricorrente lamenta l'attribuzione della detta ingentissima somma e la violazione dell'articolo112 c.p.c. dovuta alla detta attribuzione senza che sia stata, a tal proposito, "fatta espressa richiesta".
Il motivo e' fondato per le ragioni di seguito sinteticamente esplicitate.
La Corte di merito ha proceduto all'attribuzione "a (OMISSIS) - per sua espressa richiesta - di una somma di denaro in sostituzione della quota ereditaria in natura".
Orbene il pagamento di somme di denaro in tema di divisione ereditari assume varia funzione in riferimento al tipo di possibile assegnazione dei beni relati.
Invero il pagamento di conguagli, previsto dall'articolo 728 c.c. per compensare la disuguaglianza delle quote, risponde ad una funzione diversa dal pagamento di conguagli ex articolo 720 c.c. in caso di attribuzione di bene non comodamente divisibile.
E cio', secondo unanime dottrina e giurisprudenza, nel senso che il primo e' destinato esclusivamente a facilitare la divisione con attribuzione dei beni in natura, per cui non e' necessario il consenso del coerede al quale e' imposto, quando la sua misura non sia tale da alterare la proporzione dei beni assegnati alla sua quota ed a quella degli altri, nel mentre il diverso conguaglio ex articolo 720 c.c.presuppone la non comoda divisibilita' dei beni in natura, per cui - essendo il conguaglio stesso cosi' rilevante da alterare la proporzionale distribuzione dei ben tra i condividendi - si richiede che il consenso di coloro dai quali quel conguaglio deve essere corrisposto (Cass. civ., sent. 26 giugno 1973, n. 1831). Una non comoda divisibilita' che ricorre in ogni caso nella fattispecie (come in ipotesi) di istanza da parte di piu' condividenti di assegnazione congiunta. E che comporta, specie al cospetto dell'attribuzione ad altro condividente di somma di denaro (proprio ai sensi del gia' cennato articolo 720 c.c.) il consenso degli altri condividenti quanto alla dazione medesima. Tutto cio' nonostante che la sentenza gravata ha dato conto della scelta operata di procedere direttamente all'attribuzione di quote di beni ereditari ad (OMISSIS), da una parte, e ad (OMISSIS) e (OMISSIS), dall'altra, per effetto della richiesta di tali ultime due condividenti di assegnazione congiunta dei beni loro spettanti, per poi addivenire all'"attribuzione di somma di denaro in sostituzione" alla (OMISSIS). Giova, al riguardo, richiamare nota giurisprudenza, secondo la quale anche quando alcuni condividenti vogliono mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote "deve ritenersi sussistere ai sensi dell'articolo 729 c.c. una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilita' di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessita', quindi, di disporre l'attribuzione delle quote stesse da parte del giudice" (Cass. civ., Sez. 2, Sent. 9 ottobre 2010, n. 21085 e Cass. civ., Sent. 10 gennaio 2014, n. 407). Andava, pertanto, in ipotesi acquisito il consenso (che non risulta dato) per l'attribuzione diretta di conguaglio in denaro ad una sola delle condividenti in causa. Il motivo in esame, in quanto fondato in punto, deve essere, quindi, accolto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di "violazione e falsa applicazione di legge dell'articolo 728 c.c. in rapporto con il successivo articolo 757 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3)".
Il motivo e' assistito dalla formulazione, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., del seguente testuale quesito di diritto: "decorrono o no gli interessi corrispettivi sulla somma a conguaglio attribuita in sede di scioglimento della comunione ereditaria dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione anziche' dalla data della sentenza d'appello non ancora definitiva?".
Il motivo e' in esame e' assorbito dall'accoglimento del precedente motivo sub 1.
3.- Con il terzo motivo parte ricorrenti lamenta la "violazione dell'articolo 1150 c.c. nonche' dell'articolo 723 c.c., articolo 724 c.c., comma 2, articolo 725 c.c., comma 1 e articolo 726 c.c. e, quindi, dell'articolo 720 c.c., nonche' dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3). - Omessa motivazione in ordine a punti fondamentali della controversia".
Il motivo in esame e' corredato dalla formulazione, ex articolo 366 bis c.p.c., di plurimi quesiti di diritto di cui in ricorso.
I punti cosiddetti fondamentali della controversia, in ordine ai quali, vi sarebbe stata - secondo la prospettazione di parte ricorrente - la denunciata omessa motivazione sarebbero costituiti dalla indennita' ex articolo 1150 c.c. e/o il rimborso spese ex articolo 724 c.c., comma 2 e articolo 725 c.c., comma 1, nonche' dalla entita' e ripartizione quotistica.
Il motivo e' inammissibile in ragione della pluralita' dei quesiti proposti e , quindi, della loro errata formulazione (senza la dovuta sintesi logica ed unitaria). Al proposito deve richiamarsi quanto gia' statuito da questa Corte in tema allorche' si e' affermato che: "il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-unitaria della questione, con conseguente inammissibilita' del motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25 marzo 2009, n. 7197), quanto che sia destinato a risolversi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4044) nella generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al Giudice di legittimita' di stabilire se sia stata o meno violata - o disapplicata o erroneamente applicata in astratto - una norma di legge" (v., da ultimo: Cass., n. 5633/2014).
Il tutto in ossequio ai principi in tema di valida proposizione del quesito gia' affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione 2 dicembre 2008, n. 28536 e poi specificati, quanto alle loro concrete modalita', da Cass. n. 19892/2009. In particolare, quanto ai quesiti multipli (come quelli riformulati nella fattispecie) "deve ritenersi inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attivita' interpretativa della Corte, come accade nell'ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione" (Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906; 29 febbraio 2008, n. 5471 e 23 giugno 2008, n. 17064). Opera, di poi, vanificatole dalla circostanza di dover dare risposte singole che potrebbero essere fra loro diversificate proprio al cospetto di quei quesiti multipli (come quelli in ipotesi) "formulati in modo da rendere necessaria una molteplicita' di risposte" (Cass. 14 giugno 2011, n. 12950 e 31 agosto 2011, n. 178886). Il motivo e', pertanto, inammissibile.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di "insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto fondamentale della controversia in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5)", nonche' "violazione e falsa applicazione di legge dell'articolo 726 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3".
La denunciata carenza motivazionale atterrebbe, secondo il motivo del ricorso, alla stima del compendio immobiliare.
La lamentata violazione di legge consisterebbe, in sostanza e secondo lo stesso relativo quesito di cui e' corredato il motivo in esame, nell'errore circa la stima del compendio immobiliare "per evidente abnorme sproporzione delle stima del compendio". Orbene la doglianza mossa col motivo in esame attiene, in sostanza, al solo aspetto della (entita' della) valutazione dei beni, che - nella sua essenziale connotazione di merito - risulta essere stata effettuata correttamente dalla Corte territoriale sulla scorta delle condivise argomentazioni dell'ausiliario del giudice. Il motivo si risolve, quindi, in una istanza di revisione dei risultati della stima avutisi in sede di merito ed ivi svolta correttamente con esplicito riferimento al noto orientamento per cui e' possibile in sede di divisione l'aggiornamento (anche in appello) del valore dei beni in divisione con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione in dipendenza delle fluttuazioni del settore immobiliare (si veda: Cass. n. 9207/2005 ed anche Cass. 3635/2007). Il motivo e' pertanto, infondato e va respinto.
5.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, l'impugnata sentenza - stante l'accoglimento del primo motivo di ricorso - deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia affinche' la stessa decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, ritenuto inammissibile il terzo e rigettato il quarto, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.