La domanda di riduzione dell’eredità non può considerarsi implicitamente proposta in quella di divisione ereditaria

Con sentenza n. 1408 del 23 gennaio 2007 la Corte di Cassazione ha statuito che non può ritenersi implicitamente proposta domanda di riduzione nella sollevata domanda di divisione ereditaria.
La domanda di riduzione, infatti, pur essendo diretta alla scioglimento della comunione ereditaria, tende – indipendentemente dalla divisione dell’asse ereditario – al soddisfacimento dei diritti dei legittimari, nei limiti cui siano lesi dalle disposizioni testamentarie. Ne consegue che non può ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisone, che presuppone il già avvenuto recupero alla comunione ereditaria dei beni che ad essa siano stati eventualmente sottratti dal testatore con una manifestazione di volontà che abbia violato i limiti posti dalla riserva per legge di una quota in loro favore. Alla ravvisabilità della proposizione di una azione di riduzione sono indispensabili, quindi, la prospettazione con una domanda giudiziale di una o più disposizioni che eccedono la porzione di cui il testatore poteva disporre e dell’assenza per effetto di esse di una comunione degli eredi sui beni idonea ad assicurare il soddisfacimento delle quote dei legittimari e la richiesta di inclusioni di detti beni nella massa da dividere. 

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