La mancata opposizione a decreto ingiuntivo determina l'accettazione tacita dell'eredità

Quando contro la parte viene proposta la domanda d’ingiunzione l’ingiunto, al fine di evitare gli effetti di un’automatica accettazione dell’eredità, deve sostenere di non essere erede dell’insolvente e precisamente di trovarsi ancora nella condizione di chiamato all’eredità, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in qualità di erede. Diversamente una volta sceso il giudicato è accertato il diritto di una parte nei confronti di un’altra e non possono più essere fatte valere tutte le questioni che si potevano proporre nel giudizio e che avrebbero potuto condurre a negare quel diritto.



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PREMESSO IN FATTO

l. La controversia è originata da un precetto, intimato dalla società San Paolo Imi Spa a Lucio Bonalumi, il 21.11.2000.

A base del precetto è stato posto il titolo esecutivo, costituito da decreto d'ingiunzione, emesso il 13.7.1988 e non opposto, che la società aveva ottenuto in confronto di Lucio Bonalumi, per la sua qualità di erede di Luigi Bonalumi e per una quota pari ad un sesto del debito del defunto.

2. Lucio Bonalumi ha proposto opposizione al precetto.

Ha sostenuto di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel decreto d'ingiunzione, perché, in epoca successiva alla scadenza del termine per l'opposizione al decreto, ma anteriore al precetto, in particolare l’8.10.1991, aveva dichiarato di rinunciare all'eredità, con l'inerente effetto retroattivo di non poter essere considerato aver mai acquistato la qualità di erede.

3. L’opposizione accolta in primo grado è stata rigettata in appello.

La corte d'appello di Brescia, con la sentenza 7.2.2005, ha affermato che, nel rapporto tra la San Paolo Imi e Lucio Bonalumi ed in relazione al credito per cui era stata pronunziata condanna in suo danno, sul presupposto della sua qualità di erede di Luigi Bonalumi, su tale qualità s’era formato il giudicato e ciò non poteva essere rimesso in discussione in base al fatto della sopravvenuta rinunzia all'eredità.

4. Lucio Bonalumi ha chiesto la cassazione della sentenza.

La società San Paolo Imi spa ha resistito con controricorso.

5. Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte.

6. Il ricorrente ha depositato una memoria.

7. La decisione sul ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza.

RITENUTO IN DIRITTO

l. Il ricorrente solleva un'eccezione che sostiene riguardare la carenza di legittimazione passiva della società San Paolo Imi.

Osserva che il titolo esecutivo si è formato su domanda proposta dalla società Banca Provinciale Lombarda S.p.A. e che, mentre la San Paolo Imi ha dichiarato di aver incorporato quella Banca con atto di fusione del 20.12.1993, ciò non risponde al vero, perché ad incorporare la Banca Provinciale Lombarda è stata la società Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a. e la Società San Paolo Imi non ha dato prova di come è subentrata nei diritti della precedente.

Obietta la San Paolo Imi che non si è in presenza di diverse società ma della stessa società, perché dopo l'incorporazione della Banca Provinciale l'Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a., ha mutato denominazione in quella di Istituto Bancario San Paolo di Torino Istituto Mobiliare Italiano Imi, a seguito della incorporazione anche di quest'ultimo e che di questa denominazione quella di San Paolo Imi è solo una forma abbreviata.

Comunque sia, l'eccezione non può essere presa in esame.

Avrebbe dovuto costituire motivo di opposizione all'esecuzione il contestare che la titolarità del credito, affermata dalla San Paolo Imi nel precetto, non le spettava, perché non era stata lei ad incorporare la Banca Popolare Lombarda, come invece aveva affermato.

Una volta che il giudicato fa stato anche a favore e contro i successori delle parti (art. 2909 cod. civ.) ed i successori del creditore si possono valere del titolo esecutivo che si è formato in favore del loro dante causa, la questione se chi si afferma tale allegando il fatto che ha determinato la successione lo sia in concreto, se sorge in relazione alla prova del fatto e non alla sua idoneità giuridica a determinare l'effetto di successione, non ha la natura giuridica di una questione di legittimazione attiva all'esercizio dell'azione esecutiva, che può essere rilevata di ufficio nel giudizio di opposizione, ma ha la diversa natura giuridica d'una questione che riguarda la titolarità del diritto a procedere ad esecuzione forzata e quindi attiene al merito dell'opposizione.

2. Il ricorso contiene tre motivi.

La cassazione della sentenza vi è chiesta per vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, oltre che per difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 647 dello stesso codice, 2909, 459, 460, 476 e 521 cod. civ.).

I motivi sono infondati.

Il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata può stare in giudizio, ma per rappresentare l'eredità, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 cod. civ.), ma, siccome non è ancora succeduto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario.

Perciò, il ricorrente, contro il quale - come la corte d'appello ha accertato - era stata proposta domanda di condanna al pagamento di quota di un debito ereditario e quale erede del debitore, avrebbe potuto opporsi al decreto e nel giudizio di opposizione avrebbe potuto dedurre di trovarsi ancora nella condizione di chiamato all'eredità e chiedere che la domanda proposta in suo confronto come erede fosse rigettata.

Non avendolo fatto, il quesito posto dalla opposizione è se la questione di non essere stato erede, non fatta valere nel giudizio di opposizione, lo possa essere ancora, una volta che, scaduto il termine della opposizione, la parte ha rinunziato all'eredità.

Il ricorrente ha sostenuto che ciò sia possibile, perché non aver proposto opposizione al decreto d'ingiunzione non ha prodotto l'effetto di accettazione dell'eredità, la rinunzia è sopravvenuta al momento in cui il decreto è divenuto definitivo, gli effetti della rinunzia sono retroattivi.

Se non che prima della questione se la parte potesse ancora efficacemente rinunziare all'eredità, viene quella se gli effetti della rinunzia non trovino ostacolo a dispiegarsi, quanto al singolo rapporto di cui si discute, nel giudicato che si è formato sul punto che la parte è debitrice della società San Paolo Imi.

E si deve ritenere che la questione è stata decisa dalla corte d'appello in modo conforme a diritto, con l'applicazione del principio di diritto per cui, una volta che attraverso il giudicato è stato accertato un diritto di una parte in confronto di un'altra, tutte le questioni che, avrebbero potuto essere fatte nel giudizio e che, lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono perciò costituire oggetto di opposizione all'esecuzione.

Orbene, già quando contro la parte è stata proposta la domanda d'ingiunzione, essa avrebbe potuto sostenere di non essere erede ed avrebbe con ciò potuto conseguire il risultato di non essere condannata al pagamento del debito, sicché non rileva che quella medesima posizione abbia trovato ulteriore e definitivo fondamento nella successiva rinunzia all'eredità.

3. Il ricorso è rigettato.

4. Il ricorrente è condannato a rimborsare alla resistente le spese del giudizio, che si liquidano nel dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in € 900, 800 dei quali per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

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