La successione ereditaria non è una giusta causa di revisione dell'assegno divorzile

Con sentenza n. 12687/2007 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di revisione dell’assegno di divorzio, statuendo che le successioni ereditarie ricevute dopo il divorzio dal soggetto onerato del pagamento di un assegno divorzile, in mancanza di un peggioramento della situazione economica del soggetto beneficiario dell'assegno, non sono idonee a giustificare l'aumento dell'assegno, concorrendo il relativo incremento patrimoniale unicamente nella valutazione della capacità economica dell'obbligato a pagare l'assegno già in atto.
Ciò in quanto, il legislatore, subordinando la revisione dell'assegno alla sopravvenienza di giustificati motivi non ha inteso stabilire un automatismo fra i miglioramenti della situazione economica del coniuge obbligato, successivi al divorzio, e l'aumento dell'assegno. Difatti, spiega la Corte, ove la richiesta di modifica venga a fondarsi unicamente su tali miglioramenti, è necessario che si valuti se ed in quale misura il coniuge che richiede la rivalutazione dell'assegno possa ritenersi titolare di un affidamento a un tenore di vita correlato a detti miglioramenti, in relazione alla loro natura. La S.C. ha, poi, confermato l’orientamento già consolidato in tema, in forza del quale tra tali incrementi, in ogni caso, non possono ricomprendersi i miglioramenti dovuti ad eredità ricevute dall'onerato dopo il divorzio, risultando privi di collegamento con la situazione economica dei coniugi durante il matrimonio e con il reciproco contributo datosi nel corso di esso.

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