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La vendita della quota di erdità da parte di uno dei coerdei ad un estraneo non determina la trasformazione della comunione ereditaria in comunione ordinaria
Pubblicata il 03/01/2008
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sul ricorso proposto da:
PE. MA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA DETTORI MASALA, che lo difende unitamente all'avvocato MINA ANDREA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PE. AG. in proprio e nella qualita' di erede di P. M. assieme a PE. PA. DETTA PA., PE. GI., VA. RI. nella qualita' di erede di PE. CH. a sua volta erede di P. M., PE. LU., P. L., P. P., P. G., tutte eredi di P. G.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 44/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 24/01/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato DETTORI MASALA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita cartolina comprovante l'avvenuta notifica ad una delle parti non costituite;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato P.M. ed Pe.Ag., premesso di essere figlie di Pe. Ri. e di Co.Ma. Lu. unitamente a Ch., G., Pa. e Pe.Gi., esponevano:
- Pe.Ri., deceduto il (OMESSO), con testamento pubblico del 20.6.1968 aveva lasciato alla moglie l'usufrutto sulla sua casa di abitazione in (OMESSO), "salvo la parte di rustico verso la strada costituita da un magazzino con soprastante fienile che lascio in piena proprieta' a mio figlio p. G., con l'obbligo di non vendere quanto legatogli ma usarlo per la costruzione della sua abitazione.
La restante mia proprieta' dovra' essere divisa in parti uguali fra i miei altri figli Pe. Gi., Ag., Pa., M. e Ch.. Ag. pero' avra' diritto di scegliere il locale che le piacera' di piu' avere";
- in data 8.6.1979 M., Ch., Ag., Pa., G. e Pe.Gi. stipulavano una scrittura privata autenticata denominata "atto di accettazione di disposizione testamentaria e identificazione catastale" con la quale M., Ch., Ag., Pa. e Pe.Gi. davano atto della esatta individuazione della "parte dell'immobile prelegato al fratello G. " dal "de cuius", Pe.Gi. vendeva a G. P. la quota di un quinto dell'immobile sito in (OMESSO) e distinto come da scheda registrata all'UTE di Brescia il 3.3.1979 al n. (OMESSO), ed infine M., Ch., Ag. e Pe.Pa. vendevano al fratello G. una piccola porzione di cortile dell'immobile ricevuto in eredita'.
- In data 24.7.1992 Pe.Pa. e Pe.Ch. vendevano a Pe.Ma. i due quinti dell'immobile ricevuto in proprieta' a seguito del testamento pubblico del proprio padre Pe.Ri.;
- Cio' premesso le attrici convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia Pe.Ma. al fine di esercitare il retratto ex articolo 732 c.c. delle suddette quote.
Con sentenza n. 2369 del 2000 l'adito Tribunale accoglieva la domanda.
A seguito di gravame da parte di Pe.Ma. cui resisteva Pe.Ag. in proprio e quale erede di P. M., mentre restavano contumaci Ch., Pa., G. e Pe. Gi. nella loro qualita' di eredi di P. M. la Corte di Appello di Brescia ha rigettato l'impugnazione. La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora interessa in questa sede, contrariamente all'assunto dell'appellante, che fra i coeredi, fatta eccezione per P.G. nella sua qualita' di legatario, si era instaurata una comunione ereditaria sui residui beni non oggetto del legato e che non sussistevano i presupposti per configurare nella fattispecie una divisione fatta dal testatore.
Il giudice di appello ha altresi' rilevato l'infondatezza dell'ulteriore motivo con il quale l'appellante aveva sostenuto che a seguito dell'alienazione di una parte dei beni, avvenuta nell'anno 1979, si era determinato lo scioglimento della comunione ereditaria;
in proposito ha negato l'esistenza di qualsiasi norma o principio giuridico per i quali la vendita di uno dei beni ereditari o di una porzione di esso comporterebbe la trasformazione della comunione ereditaria in comunione ordinaria ovvero lo scioglimento della comunione stessa. Per la Cassazione di tale sentenza Pe. Ma. ha proposto un ricorso affidato a due motivi; i soggetti intimati non hanno svolto attivita' difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 732 e 734 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che nella fattispecie a seguito dell'apertura della successione di Pe.Ri. si era costituita una comunione ereditaria tra i suoi figli e per aver escluso che si fosse in presenza di una divisione operata dal testatore.
Pe.Ma. rileva in proposito che il "de cuius" con il testamento sopra menzionato aveva provveduto ad attribuire "in rebus certis" direttamente ai suoi discendenti tutti i beni di cui poteva disporre; tale assunto e' basato non solo sulla disposizione ivi prevista in favore di P.G. avente ad oggetto la "parte rustica verso la strada costituita da un magazzino con soprastante fienile" ma anche sulla attribuzione della restante porzione del complesso immobiliare che esauriva l'intero asse ereditario agli altri figli, tra i quali la porzione stessa veniva suddivisa in parti uguali; ne' d'altra parte tali conclusioni potevano ritenersi infondate per il fatto che un bene venga lasciato in base al testamento in comproprieta' tra alcuni coeredi, trattandosi comunque di comunione diversa da quella ereditaria con conseguente insussistenza del diritto di prelazione e di quello di riscatto previsti dall'articolo 732 c.c..
La censura e' infondata.
Il giudice di appello, precedendo alla interpretazione del testamento pubblico di Pe.Ri., ha rilevato che quest'ultimo aveva lasciato una parte dei suoi beni a P.G. a titolo di legato e la residua parte delle sue sostanze agli altri figli senza peraltro procedere ad alcuna attribuzione diretta e senza disporre alcuna divisione tra di essi, tra i quali quindi si era formata una comunione ereditaria. Si e' quindi in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede, laddove del resto lo stesso ricorrente, trascrivendo nel ricorso quella pare del testamento in cui si disponeva che "la restante mia proprieta' dovra' essere divisa in parti uguali tra i miei altri figli ...", indirettamente conferma la correttezza sul piano logico-giuridico del convincimento della Corte territoriale, atteso che la previsione da parte del "de cuius" di una futura divisione dei beni ereditari tra i suoi figli esclude in radice la ricorrenza della divisione del testatore regolata dall'articolo 734 c.c. che sussiste invece quando quest'ultimo intende compiere egli stesso la divisione totale o parziale dei suoi beni tra gli eredi con effetti reali immediati (Cass. 22.11.1996 n. 10306).
E' infine infondato alla luce delle considerazioni esposte anche l'ultimo profilo di censura, atteso che l'esistenza di una comunione avente natura diversa da quella ereditaria - ai fini di escludere l'operativita' dell'articolo 732 c.c. - e conseguente alla assegnazione da parte del "de cuius" ad un gruppo di discendenti di un bene in comunione postula un atto dispositivo attributivo con effetti reali posto in essere dal testatore stesso (Cass. 15.10.1992 n. 11290 menzionata dal ricorrente medesimo), ovvero una circostanza esclusa nella fattispecie dall'accertamento della volonta' di Ri. Pe. operato dalla sentenza impugnata.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o applicazione degli articoli 713, 732 e 1111 c.c. nonche' vizio di motivazione, assume che il giudice di appello non ha considerato che a seguito della cessione sia della propria quota ereditaria da parte di Pe.Gi. a P.G., legatario e quindi estraneo alla comunione ereditaria sussistente tra gli altri fratelli, sia delle rispettive quote di comproprieta' del cortile dell'immobile ereditario da parte di M., Pa., Ag. e Pe.Ch. a P.G., si era determinato lo scioglimento della suddetta comunione ereditaria con conseguente inapplicabilita' dell'articolo 732 c.c..
La censura e' infondata.
La Corte territoriale ha ritenuto che la vendita da parte di Pe. Gi. in data 8.6.1979 della propria quota pari ad un quinto dell'immobile ereditario sito in (OMESSO) a P. G. e la contestuale cessione sempre a quest'ultimo da parte di M., Ch., Ag. e Pe.Pa. di una piccola porzione del cortile relativo al suddetto immobile non aveva determinato ne' la trasformazione dell'originaria comunione ereditaria in comunione ordinaria ne' lo scioglimento della comunione stessa.
Tale convincimento e' pienamente condivisibile considerato che l'acquisto di una quota della comunione avente ad oggetto l'immobile suddetto da parte di P.G., estraneo ad essa in quanto legatario, ha lasciato immutata la pregressa comunione ereditaria per i residui quatto quinti, avuto riguardo alle quote di cui erano rimaste titolari Ag., Pa., M. e Pe. Ch.; e' poi evidente che ai fini della ritenuta permanenza di tale comunione ereditaria tra le suddette coeredi non ha alcuna rilevanza la cessione di una porzione del cortile relativo all'immobile oggetto della comunione stessa.
Tali conclusione sono conformi all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che qualcuno dei coeredi abbia ceduto ad un estraneo la propria quota, posto che lo stato di comunione cessa soltanto con la divisione tramite la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali dell'eredita' in diritti di proprieta' individuali su singoli beni; pertanto e' stato affermato che lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di uno dei coeredi (come appunto nella fattispecie a seguito della cessione della propria quota pari ad un quinto da parte di Pe.Gi. a P.G.) non ne modifica la natura e non fa venir meno quindi il diritto di prelazione a favore dei coeredi previsto dall'articolo 732 c.c. (Cass. 20.4.1994 n. 3745), e che la comunione residuale sui beni ereditar si trasforma in comunione ordinaria - con conseguente inapplicabilita' dell'articolo 732 c.c., solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario indiviso al momento dell'apertura della successione (Cass. 21.4.1997 n. 3424; Cass. 13.9.2004 n. 18351; Cass. 6.5.2005 n. 9522); ed e' evidente l'insussistenza nella specie di tale ipotesi, considerata la permanenza, all'esito delle menzionate cessioni, dei quatto quinti della originaria comunione ereditaria sorta in seguito all'apertura della successione di Pe. Ri.. Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione riguardo alle spese del presente giudizio atteso che le parti intimate non hanno svolto alcuna attivita' difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso.