Le eredità devolute ai minori e agli intervenni non si possono accettare se non con beneficio di inventario

L'articolo 471 del Cc disponendo che le eredità devolute ai minori e agli intervenni non si possono accettare se non con beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'articolo 484 del Cc. Deriva da quanto precede, pertanto, che la accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 476 del Cc, non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce effetti giuridici nei confronti dell'incapace. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 3 marzo 2009, n. 5111)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 24642/2006 proposto da:

LU. DI. MA. MI. , LU. DI. MA. SA. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell'avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLANIELLO BUONO, SAMPIETRO LUCIANO;

- ricorrenti -

contro

GR. TE. , SI. GI. , NA. AN. , elettivamente domiciliati in Roma VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'avvocato FIORE MAURO rappresentati e difesi dall'avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI;

- controricorrenti -

e contro

LU. LA. LU. AN. , IL. GA. DI. NO. AN. &. C. SAS in persona del legale rappresentante pro tempore, NO. AN. in proprio, CURATORE EREDITA' GIACENTE CA. EL. , MO. AN. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1885/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2008 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l'Avvocato SAMPIETRO Luciano, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato BRASCHI F. Luigi, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22.5.1997 Lu. Di. Ma. Mi. , premesso di essere comproprietario di una quota pari ad 1/12 di alcuni immobili siti in (OMESSO) pervenuti in eredita' dalla madre Sc. Di. Co.Ri. , deceduta il (OMESSO), assumeva che con atto per notaio Tafuri del 12.6.1970 An. , R. , Gi. , Vi. , G. , Pa. , Li. , Ma. e S. D. C. M. , Ca. , An. , Sa. e Am.Ma. Ri. avevano trasferito ad S. D. C. A. i diritti spettanti sull'appezzamento di terreno di are 29,44 di cui assumevano essere proprietari per usucapione.

L'attore, premesso che tale atto era nullo o inefficace nei suoi confronti perche' la pretesa usucapione non era mai stata accertata giudizialmente, in quanto i procuratori S. D. C. R. e Sc.Fl. non avevano i poteri per vendere l'immobile e perche' qualsiasi declaratoria di usucapione non poteva essere opposta all'istante, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli S. D. C.A. chiedendo dichiararsi che l'esponente era comproprietario insieme al fratello Sa. di 1/12 dei suddetti immobili e che l'atto per notaio Tafuri del 12.6.1970 era nullo o inefficace nella parte in cui trasferiva ad S. D. C. A. il terreno di are 29,44 di cui sopra.

Il Convenuto restava contumace.

Successivamente, dopo che dalla relata di notifica di un ricorso per l'autorizzazione a sequestro giudiziario e del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti era emerso che il convenuto era deceduto, veniva dichiarata l'interruzione del processo, successivamente riassunto a cura dell'attore. In seguito Mi. e Lu. Di. Ma.Sa. , riportandosi ai fatti di cui al precedente atto di citazione, con atto di citazione notificato il 13/14/28.5.1988 esponevano che con atto per notaio Tafuri del 23.12.1987 S. D. C.A. aveva trasferito i detti immobili a Gr.Te. , Si.Gi. ed alla s.a.s. il. Ga. nonostante la trascrizione della precedente domanda giudiziale ed in violazione del diritto di prelazione in favore degli eredi ex articolo 732 c.c..

Essi quindi convenivano in giudizio dinanzi allo stesso Tribunale Ca.El. , la Gr. , il Si. e la societa' il. Ga. chiedendo, previa declaratoria di apertura della successione di Sc. Di. Co.Sa. e di Sc. Di. Co. Ri. , dichiararsi che quest'ultima aveva diritto ad 1/2 del patrimonio di Sc. Di. Co.Sa. , dichiararsi quindi che la vendita per notaio Tafuri del 23.12.1981 era avvenuta in violazione del diritto di prelazione degli esponenti, dichiararsi pertanto riscattate le quote di 1/12 degli immobili alienati.

Si costituivano in giudizio i convenuti rilevando che la quota eventualmente spettante agli attori era pari soltanto a 10/750, che gli attori non erano eredi, e che in ogni caso si era prescritto il loro diritto ad accettare l'eredita'; essi quindi chiedevano in via riconvenzionale dichiararsi l'avvenuta acquisto per usucapione in loro favore dei beni in questione, ed eccepivano l'inapplicabilita' dell'articolo 732 c.c., per carenza di legittimazione degli attori in quanto eredi del coerede.

In seguito le due cause venivano riunite. Con successivo atto di citazione notificato il 4.10.1988 Lu. di. Ma. Mi. e Sa. , premesso che il (OMESSO) era deceduto S. d. C. A. lasciando quale unica erede Ca.El. che aveva rinunciato alla eredita', e che gli esponenti, eredi per rappresentazione, avevano accettato l'eredita' con beneficio di inventario, assumevano che il "de cuius" aveva alienato con atto per notaio Arturo del 23.12.1987 il suo patrimonio, costituito da un fabbricato con fondo rustico in (OMESSO), per lire 135.000.000 alla Gr. , al Si. , alla societa' il. Ga. , e che quest'ultima aveva alienato ai coniugi Lu. La.Lu. An. ed Na.An. con atto del 23.5.1988 l'appartamento al secondo piano del suddetto immobile, occupato a titolo di ospitalita' dalla Ca. E. .

Gli attori quindi convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli tutti i suddetti soggetti chiedendo dichiararsi la nullita', annullarsi o pronunciarsi la rescissione dei due atti di compravendita sopra menzionati, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, ed accogliersi la domanda di cui ai precedenti giudizi anche nei confronti della La. L. e del Na. .

Si costituivano in giudizio la Gr. , il Si. , la Lu. La. L. A. ed il Na. eccependo in particolare l'inesistenza del diritto di prelazione per non avere gli attori la qualita' di eredi; chiedevano inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa di No.An. in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. il. Ga. di. No. An. .

Spiegavano poi intervento volontario En. , Sa. , F. , Ca. , Fl. , G. e sc. di. co.an. .

Si costituiva in giudizio Ca.El. ammettendo di aver tacitamente accettato l'eredita' di S. D. C.A. incassando parte delle somme ricevute dalla vendita.

Si costituiva altresi' in giudizio la s.n.c. il. Ga. eccependo la carenza di legittimazione degli attori per non essere eredi del defunto S. D. C.A. ;

eccepiva inoltre la prescrizione del diritto degli attori di accettare l'eredita' e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Ca. E. per potersi dichiarare l'inefficacia della sua rinuncia all'eredita' e la conseguente carenza di legittimazione degli attori.

Procedutosi alla riunione di tutti i giudizi ed autorizzate le suddette chiamate in causa, dopo l'interruzione del processo per la morte della Ca. E. , si procedeva alla sua riassunzione nei confronti della eredita' giacente di Ca.El. .

Con sentenza del 6.3.2001 il Tribunale di Napoli rigettava le domande attrici per aver ritenuto che gli attori non avevano fornito alcuna prova di aver tempestivamente accettato l'eredita' materna nei termini di cui all'articolo 480 c.c..

Proposto gravame da parte di Lu. Di. Ma. Sa. e Mi. cui resistevano la Gr. , il Si. , la Lu. La. L. , il Na. , la s.a.s. il. Ga. di. No. An. e. C. mentre l'eredita' giacente di Ca.El. restava contumace, la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 16.6.2005 ha rigettato l'impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza e Lu. Di. Ma. Sa. e Mi. hanno proposto un ricorso basato su tre motivi cui la Gr. , il Si. ed il Na. hanno resistito con controricorso depositando successivamente una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dai controricorrenti di inammissibilita' del ricorso in quanto la certificazione dell'autografia della sottoscrizione dei ricorrenti apposta in calce al ricorso stesso e' stata effettuata soltanto dall'avvocato Nicolaniello Buono non iscritto all'apposito albo degli avvocati cassazionisti, e non anche dagli altri difensori avvocati Luciano Sampietro e Franco Picciaredda, iscritti invece al suddetto albo, che avevano sottoscritto il ricorso prima della procura speciale.

L'eccezione e' infondata, posto che la certificazione da parte di un avvocato che non sia ammesso al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente apposta sulla procura speciale "ad litem" rilasciata in calce o a margine del ricorso per cassazione, costituisce mera irregolarita' allorche' l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale ed indicato come codifensore nella procura (come appunto nella fattispecie), e non comporta quindi la nullita' della procura stessa perche' tale pretesa nullita' non e' comminata dalla legge, e perche' la suddetta irregolarita' non incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. S.U. 8.7.2003 n. 10732; Cass. 25.11.2005 n. 24894). Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 480 c.c., in relazione agli articoli 471 - 489 - 2943 - 2944 - 2945 c.c., anche in relazione all'articolo 581 c.c., nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla Legge 19 maggio 1975, n. 151, articolo 189, con conseguente violazione dell'articolo 732 c.c., nonche' omessa e/o contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che gli appellanti non avessero fornito la prova di aver tempestivamente accettato l'eredita' materna nei termini di cui all'articolo 480 c.c..

Essi rilevano che, dopo la morte della loro madre Sc. Di. Co. Ri. avvenuta il (OMESSO), il padre dei ricorrenti Lu. Ma. Vi. in data (OMESSO) con atto per notaio Tafuri aveva disposto a favore di S.A. della propria quota di usufrutto pari ad 1/3 della quota di pertinenza della "de cuius" lasciando inalterato il diritto dei propri figli sull'eredita' materna pari ad 1/12; inoltre il padre dei ricorrenti aveva chiesto alla conservatoria dei registri immobiliari di (OMESSO) la trascrizione relativa alla acquisizione a nome dei figli (con l'usufrutto per se' sulla quota di 1/3) delle quote di proprieta' dell'immobile provenienti dall'eredita' materna di loro pertinenza, ed aggiungono che in data 25.7.1972 era intervenuta la trascrizione di un verbale di sorteggio del 23.3.1969 - verbale quest'ultimo relativo ad un giudizio di divisione dell'eredita' di Sc. Di. Co. Sa. , deceduto il (OMESSO) - con il quale agli attuali ricorrenti era stato attribuito, in rappresentanza della loro madre premorta, il decimo lotto di un fondo rustico gravato per la quota di 1/3 dell'usufrutto spettante al loro genitore Lu. Vi. .

I ricorrenti rilevano che la partecipazione di quest'ultimo al suddetto giudizio di divisione per se' e per i figli minori si poneva come atto interruttivo della prescrizione del diritto di Mi. e Lu. Di. Ma.Sa. di accettare l'eredita' materna, atto fatto valere nei confronti di tutti gli intervenuti, i quali avevano cosi' riconosciuto il diritto degli attuali esponenti a concorrere al sorteggio dei lotti ed a partecipare alla eredita' in luogo della loro madre.

I ricorrenti rilevano la piena applicabilita' delle norme di cui agli articoli 2943 e 2944 c.c., al diritto di accettare l'eredita'.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 475 - 476 c.c., in relazione agli articoli 2648 e 2660 c.c., con conseguente violazione dell'articolo 2697 c.c., nonche' omessa e/o contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver escluso che la richiesta di trascrizione del 7.12.1970 dell'acquisto "pro quota" dell'eredita' di Sc. Di. Co. Ri. effettuato da Lu.Vi. anche per conto dei figli valesse come accettazione tacita dell'eredita' anche per il figlio maggiorenne Lu.Mi. .

I ricorrenti sotto un primo profilo sostengono che la richiesta di trascrizione di un acquisto a causa di morte di una determinata eredita' da parte di un soggetto costituisce un comportamento inequivocabile che comporta l'accettazione tacita dell'eredita' stessa, inoltre essi assumono che la predetta richiesta di trascrizione era stata fatta da Lu.Vi. per se' e per i figli, e quindi quale "erede e rappresentante", posto che con essa si era fatto constare che Lu.Mi. era divenuto proprietario dell'immobile in questione per successione ereditaria alla propria madre.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il giudice di appello, nell'esaminare gli elementi addotti dagli appellanti a fondamento del loro assunto di avere tempestivamente accettato l'eredita' materna, ha rilevato che la sopra richiamata trascrizione dell'eredita' di Sc. Di. Co.Ri. richiesta da Lu.Vi. per se' (quanto all'usufrutto) e per i figli Mi. e Sa. (per le quote ereditarie di loro pertinenza), trattandosi di un atto avente solo natura conservativa, non poteva essere considerata quale accettazione tacita dell'eredita', e che inoltre tale richiesta era stata posta in essere da Lu. Vi. e non dal figlio Mi. , all'epoca maggiorenne.

Tale statuizione e' corretta sotto entrambi i profili, posto che anzitutto la mera richiesta di trascrizione di un atto di acquisto relativo ad una successione ereditaria, trattandosi di un adempimento caratterizzato da finalita' conservative, e' privo di rilevanza ai fini di una sua configurazione come accettazione tacita dell'eredita', in quanto inidoneo ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere la qualita' di erede (vedi in tal senso Cass. 28.8.1986 n. 5275 con riferimento alla richiesta di registrazione e di trascrizione di un testamento);

inoltre e' decisivo rilevare che la suddetta richiesta di trascrizione, essendo stata avanzata da Lu.Vi. , non poteva comunque valere come accettazione tacita dell'eredita con riferimento al figlio Lu.Mi. , all'epoca maggiorenne, che quindi, qualora avesse voluto accettare l'eredita' materna, avrebbe dovuto farlo autonomamente: il diverso assunto dei ricorrenti non spiega in base a quale ragione la pretesa accettazione dell'eredita' da parte di Lu.Vi. , in assenza di un potere di rappresentanza conferitogli dal figlio Mi. , potesse spiegare effetti nei confronti di quest'ultimo.

E' poi appena il caso di aggiungere che non e' comunque configurabile in radice una accettazione tacita dell'eredita' materna - sempre come effetto della predetta richiesta di trascrizione del 7.12.1970 - con riferimento a Lu.Sa. , all'epoca minorenne, per l'assorbente rilievo che l'articolo 471 c.c., disponendo che le eredita' devolute ai minori ed agli interdetti non si possono accettare se non con beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredita' in modo diverso da quello prescritto dall'articolo 484 c.c.; ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e percio' non produce effetti giuridici nei confronti dell'incapace (Cass. 27.2.1995 n. 2276; Cass. 1.2.2007 n. 2211).

Deve a tal punto osservarsi che i ricorrenti, come gia' esposto con riferimento alla partecipazione di Lu.Vi. alla sopra richiamata causa di divisione nell'interesse suo e dei figli Mi. e Sa. , all'epoca minorenni, qualificano tale atto come interruttivo ai sensi dell'articolo 2943 c.c., della prescrizione del diritto di accettare l'eredita' materna da parte di Mi. e Lu.Sa. ; in ogni caso, poiche' nella suddetta causa di divisione tale diritto era stato fatto valere nei confronti di tutti i successibili di Sc. Di. Co.Ri. , i quali avevano riconosciuto agli attuali ricorrenti lo "status" di coeredi in rappresentazione della loro madre, trovava comunque applicazione l'articolo 2944 c.c., con conseguente interruzione della prescrizione del diritto stesso.

Orbene anzitutto si rileva che in tal modo viene prospettata una questione nuova e quindi inammissibile, non risultando essere stato introdotto nei precedenti gradi di giudizio il tema relativo ad atti interruttivi della prescrizione, essendosi invece sostenuta la tesi della tempestiva accettazione dell'eredita' materna da parte di Mi. e Lu.Sa. .

Si osserva poi che comunque la questione sollevata e' infondata sotto entrambi i profili prospettati.

Se infatti e' stato ritenuto (come finiscono per ammettere gli stessi ricorrenti) che deve escludersi che la prescrizione del diritto di accettare l'eredita' sia soggetta a cause di interruzione con specifico riferimento agli atti provenienti dal titolare del diritto indicati dall'articolo 2943 c.c., (Cass. 1.6.1993 n. 6099), alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche quanto al riconoscimento del diritto suddetto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere ex articolo 2944 c.c.; infatti nel caso dei diritti potestativi - nel cui novero deve essere compreso quello che consiste nella facolta' del chiamato di acquistare la qualita' di erede mediante una propria unilaterale manifestazione espressa o tacita di volonta' - la cessazione dello stato di inerzia da parte del titolare del diritto puo' conseguire soltanto al compimento dello specifico atto che ne costituisce ad un tempo l'esercizio e la piena attuazione, essendo inconferente il formulare intenzioni a (e correlativamente il ricevere riconoscimenti da) chi non e' tenuto ad alcun comportamento, in quanto e' destinato a subire gli effetti che quell'atto produce (cosi' in motivazione Cass. 5.2.2004 n. 2202).

Infine si rileva che in questa sede non sono state censurate le statuizioni del giudice di appello in ordine alla mancata attribuzione di atto di accettazione dell'eredita' materna da parte di Mi. e Lu.Sa. alla partecipazione di costoro al giudizio di divisione conclusioni con il verbale di sorteggio di quote ereditarie del 23.3.1969, posto che essi, entrambi all'epoca minorenni, avrebbero dovuto accettare la suddetta eredita' necessariamente con beneficio di inventario, mentre invece tale modalita' di accettazione non era stata effettuata.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 582 c.c., nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla Legge 19 maggio 1975, n. 151, articolo 290, in relazione all'articolo 566 c.c., e mancata applicazione dell'articolo 480 c.c., con conseguente violazione dell'articolo 732 c.c., assumono che, anche qualora si volesse ritenere prescritto il diritto degli esponenti all'accettazione dell'eredita' materna, tuttavia essi, quali eredi di Lu.Vi. che aveva partecipato in proprio quale usufruttuario all'eredita' del coniuge Sc. Di. Co.Ri. , erano succeduti di pieno diritto nella proprieta' degli immobili per cui e' causa.

Il motivo e' inammissibile.

Infatti con la censura in esame i ricorrenti sollevano una questione, implicante un accertamento di fatto, che non risulta essere stata trattata nella sentenza impugnata; pertanto essi avevano l'onere, in realta' non assolto, onde evitare una statuizione di inammissibilita' della censura in quanto nuova, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della suddetta questione nel giudizio di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio stesso l'avessero fatto onde consentire a questa Corte di verificare l'ammissibilita' della questione stessa prima di esaminarla nel merito.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

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